Il DURC spiegato dal Ministero del lavoro. È stata diffusa venerdì scorso la circolare 6 settembre 2013, n. 36 in cui la Direzione generale per l’Attività ispettiva del lavoro fornisce i primi chiarimenti e interpretazioni ufficiali sulle modifiche intervenute sul DURC dopo la conversione in legge del Decreto del Fare (DL 69/2013) a opera della legge 98/2013.
Tra i contenuti della circolare 36/2013, viene confermato che non c’è obbligo di DURC per lavori privati in edilizia realizzati in economia da parte del proprietario dell’immobile.
Il rilascio del DURC in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili è esteso a tutte le tipologie di DURC.
La validità del DURC è stata estesa a 120 giorni dalla data del rilascio e risulta applicabile per i documenti rilasciati dopo il 21 agosto 2013. Tutti i DURC con data di emissione anteriore al 21 agosto godono di una validità di 90 giorni, come previsto dalla disciplina precedente alla conversione in legge del Decreto del Fare.
La circolare 6 settembre n. 36 del Ministero del lavoro riepiloga, inoltre, tutti gli adempimenti per i quali deve essere verificata la regolarità del DURC:
1. Verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) del Codice del Contratti
2. Aggiudicazione del contratto (art. 11, comma 8 del Codice dei Contratti)
3. Stipula del contratto
4. Pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture
5. Certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione, pagamento saldo finale
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