Nel tempo sono state regolamentate le dimensioni dei locali di abitazione, sulla base delle destinazioni di ogni singolo locale, nonché nel rispetto delle norme igienico-sanitari.
Gli edifici residenziali che comprendano abitazioni utilizzati con contributo dello Stato, devono avere le seguenti caratteristiche:
– altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell’edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;
– altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e non inferiore a mt 2,40 per i vani accessori.
Per l’edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono consentite:
– l’installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente aerati;
– le altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e metri 2,40 per i vani accessori.
Le norme nazionali sulle distanze prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.
L’applicazione di tali norme non deve comportare aumenti:
– nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti;
– nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti urbanistici.
Tali disposizioni non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Con la legge 27 maggio 1975, n. 166 Norme per interventi straordinari di emergenza per l’attività edilizia, sono state stabilite le seguenti regole.
È consentita l’installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall’esterno, a condizione che:
– ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi;
– gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;
– in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.
È consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni senza finestrature sull’esterno a condizione che:
– risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e quelle di igiene;
– le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.
Altezza dei locali di abitazione
L’altezza interna utile dei vani di abitazione non può essere inferiore a mt 2,70, con esclusione dei corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli, per i quali può essere di mt. 2,40. (Una eventuale deroga si può applicare solo per le comunità montane)
Nel caso di locali sottotetto con soffitti non orizzontali, l’altezza media deve essere di mt 2,70 e la minima variabile, secondo le disposizioni regionali recepite poi dai vari comuni.
Superficie minima abitabile dei locali
Per ogni abitante si deve prevedere una superficie minima abitabile di mq. 14 fino a 4 persone, e di mq 10 per ogni abitante in più.
Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq 9 se per una persona e di mq 14 se per due persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di un locale soggiorno-cucina di almeno mq 14.
Fermo restando il limite dell’altezza di mt 2,70, in caso di alloggi monolocale la superficie minima comprensiva dei servizi, non può essere inferiore a mq 28 per una persona o mq. 38 se per due persone.
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso.
Per ogni locale di abitazione la superficie finestrata non potrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento
Il “posto di cottura”, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’installa-zione di apparecchi a fiamma libera.
Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un’adeguata protezione acustica agli ambi-enti per quanto concerne:
– rumori da calpestio;
– rumori da traffico;
– rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato;
– rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni.
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