Gli architetti possono progettare gli impianti tecnologici a completamento dell’edificio: il Consiglio di Stato, con sentenza 1552/2013, ha annullato una pronuncia precedente del Tar Lazio.
Il Consiglio di Stato ha esaminato le competenze di ingegneri e architetti, in base nientepopodimeno che al Regio Decreto 2537/1925, secondo il quale gli architetti hanno competenze per le opere di edilizia civile, tra cui il Consiglio di Stato include gli impianti inerenti alle opere edilizie.
La normativa si è adeguata alle evoluzioni della tecnica e delle qualificazioni professionali. Questo il criterio base su cui si è fondata la sentenza del CdS: il concetto di edilizia civile viene interpretato in senso lato: vi rientrano le realizzazioni tecniche, anche di carattere accessorio e gli impianti tecnologici che completano il fabbricato, come quelli idraulici e di riscaldamento.
Le medesime considerazioni, secondo il CdS, valgono anche nel caso in cui l’impianto venga progettato dopo la costruzione dell’edificio, cioè nel caso di edifici esistenti: il collegamento dell’impianto con l’opera di edilizia civile è sempre funzionale.
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