La revisione dei modelli di prevenzione incendi DICH. PROD. e CERT. REI

Riprendo un passato articolo dal titolo Prevenzione incendi . I modelli DICH. PROD. 2008 e CERT. REI 2008 per dare alcune indicazioni sull’aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi in vigore dal prossimo 27 novembre 2012 (leggi anche Prevenzione incendi, ora disponibile la nuova modulistica 2012).

1) Vediamo come è cambiato il modulo DICH. PROD.

Per prima cosa è cambiato il nome del modello. D’ora in poi dovremo fare i conti con il “MOD. PIN- 2.3_2012_DICH. PROD.” Il titolo del modello è rimasto sempre lo stesso e cioè “DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE”.

Per i dispositivi di apertura delle porte si specifica il campo di applicazione del modello: dispositivi applicati su porte inserite lungo vie di esodo non provviste del requisito prestazionale della resistenza al fuoco.

Nella parte relativa ai dati del tecnico dichiarante sono stati modificati i riferimenti legislativi agli elenchi ministeriali dei professionisti antincendio e al posto del domicilio vengono richiesti i dati dell’ufficio del tecnico.

Nel nuovo modello il tecnico non deve specificare quale è il suo ruolo all’interno del processo edilizio. Questo perchè tale specifica è dettagliata nell’allegato 2 del d.m. 7 agosto 2012 in vigore dal 27 novembre 2012. In esso si esplicita che il modello deve essere compilato e firmato dalla figura incaricata (in sostanza) della Direzione dei Lavori (tecnico abilitato, quindi basta la sua iscrizione ad albo/collegio senza iscrizione ad albi ministeriali antincendio). In caso di assenza del Direttore dei Lavori (quando?) il modulo deve essere sottoscritto da tecnico professionista antincendio (iscritto ad albi ministeriali antincendio). Pare evidente che tale professionista debba essere nominato dal Committente in quanto assolve comunque sempre a compiti simili a quelli del Direttore dei Lavori. Se il modello viene compilato dal Direttore dei lavori non dotato di iscrizione agli elenchi ministeriali antincendio, la parte specifica del modello in cui si richiamano gli estremi dell’iscrizione deve essere barrata.

Il tecnico dichiarante dovrà sottoscrivere l’esecuzione di avvenuti sopralluoghi e verifiche.

Non sono più presenti i riferimenti al progetto approvato dal Comando Provinciale dei VV.F..

Nell’elenco allegati si specifica che i rapporti di prova/classificazione servono per prodotti nè omologati nè marcati CE (o se in caso di marcatura CE presente, il requisito di reazione/resistenza al fuoco non è dichiarato).

Infine non è più presente la dichiarazione del Titolare dell’attività che attesta la ricezione del modello con gli allegati da parte del tecnico.

2) Trattiamo ora il modulo CERT. REI

Il nome del modello è cambiato diventando “MOD.PIN 2.2 – 2012_CERT.REI”. Il titolo è rimasto invariato: “CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PRODOTTI/ELEMENTI COSTRUTTIVI IN OPERA (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)”.

Anche in questo caso cambiano i riferimenti legislativi agli elenchi ministeriali antincendio del tecnico certificatore e i suoi riferimenti (ufficio al posto del domicilio).

Viene eliminato il riferimento al progetto approvato dal Comando Provinciale dei VV.F..

Il tecnico dichiarante dovrà sottoscrivere l’esecuzione di avvenuti sopralluoghi e verifiche.

Indipendentemente dal metodo di valutazione della resistenza utilizzato (tabellare, sperimentale, analitico) il tecnico dovrà essere un professionista antincendio iscritto negli elenchi ministeriali (allegato 2 del d.m. 7 agosto 2012).

Nella tabella degli elementi certificati il tecnico dovrà riportare una sintetica descrizione dell’elemento tipo certificato (dimensioni, materiali, schema statico se portante, sistemi protettivi se presenti).

 

 

Marco Torricelli

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