Come noto tra il 2 e il 6 novembre scorsi sono approdati in Gazzetta Ufficiale i decreti per garantire il riconoscimento dei crediti verso la PA vantati dalle imprese, allo scopo di risolvere il problema dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione (leggi Crediti PA, 30 giorni per la certificazione dei crediti).
Nello specifico le norme adottate dal Governo riguardano tre aspetti fondamentali: la certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, la compensazione dei crediti certificati con debiti iscritti a ruolo e l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI per operazioni di anticipazione del credito.
A seguito della conversione in legge del decreto legge sulla c.d. Spending Review 2, inoltre, sono state recepite alcuni rilievi mossi dall’ANCE, che consentono di utilizzare il certificato di pagamento dei lavori pubblici, senza necessità di chiedere la certificazione prevista dai decreti, in particolare per effettura anticipazioni in banca con garanzia del fondo centrale di garanzia per le PMI.
Facciamo allora il punto sullo stato di attuazione delle norme riguardanti il tema dei ritardati pagamenti della PA e le novità principali contenute nel pacchetto di decreti sui Crediti PA.
La documentazione normativa sui Crediti PA e certificazione dei crediti può essere reperita a questa pagina del sito del Ministero delle finanze
Certificazione dei crediti e compensazione con somme iscritte a ruolo
Una prima versione dei decreti ministeriali attuativi relativi alla certificazione e alla compensazione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale all’inizio dell’estate 2012 ed è entrata in vigore nella prima metà di luglio. Tali decreti sono stati aggiornati per tener conto delle più recenti modifiche normative.
I decreti aggiornati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale sono i seguenti:
– d.m. 24 settembre 2012 di modifica al d.m. 22 maggio 2012, relativo alla certificazione da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali (G.U. n. 256 del 2 novembre 2012);
– d.m. 19 ottobre 2012 di modifica al d.m. 25 giugno 2012, relativo alla certificazione da parte delle Regioni, degli enti locali (Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, ecc.) e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (G.U. n. 259 del 6 novembre 2012);
– d.m. 19 ottobre 2012 che integra il d.m. 25 giugno 2012 relativo alla compensazione dei crediti certificati dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (G.U. n. 259 del 6 novembre 2012).
Le principali novità introdotte da questi decreti riguardano
– la possibilità di utilizzare il certificato dei lavori pubblici, in particolare ai fini della realizzazione di operazioni di anticipazioni in banca senza cessione del credito;
– l’obbligo di certificazione per la parte non legata alla Sanità- anche da parte delle Regioni sottoposte a piano di rientro dal debito sanitario;
– la riduzione, da 60 a 30 giorni, del termine entro il quale le amministrazioni devono rispondere alla richiesta di certificazione del credito (termine oltre il quale può essere attivata la procedura di commissariamento);
– la possibilità per le imprese di delegare una banca, o un intermediario finanziario abilitato, a gestire per proprio conto le attività connesse alla certificazione dei crediti;
– la possibilità di compensare i crediti certificati dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali con debiti iscritti a ruolo entro il 30 aprile 2012.
Con la pubblicazione dei decreti aggiornati, circa un anno dopo l’introduzione dell’obbligo di certificazione con la legge di stabilità per il 2012, il processo di certificazione e compensazione dei crediti entra quindi a regime.
Per quanto riguarda le modalità di certificazione, occorre precisare che al momento la certificazione può essere richiesta solo con modalità cartacea. Da fine novembre, sarà operativa la piattaforma telematica già messa a disposizione e alla quale le amministrazioni si stanno registrando.
Accesso al Fondo Centrale di Garanzia
Per quanto riguarda l’accesso al fondo di garanzia per le PMI, una prima versione del decreto ministeriale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto scorso ma non è ancora entrata in vigore.
Per l’entrata in vigore delle nuove norme, si resta in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle modifiche e integrazioni delle disposizioni operative del Fondo, peraltro già approvate
Rilascio del DURC in presenza di crediti vantati nei confronti della PA
Per quanto riguarda la possibilità di rilascio del DURC per benefici economici e normativi (articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) in presenza di crediti vantati nei confronti della PA per un importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, si è ancora in attesa del decreto attuativo.
Protocolli sullo smobilizzo dei crediti PA
Per quanto riguarda lo smobilizzo dei crediti certificati, l’applicazione dell’Accordo Abi e del relativo addendum Abi-Ance del 3 agosto 2012 rimane subordinata all’adesione degli istituti finanziari. Secondo le informazioni fornite dall’Abi, la fase di adesione è tuttora in corso.
Fonte Direzione affari economici e centro studi ANCE
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