Cosa succede se l’abitazione sulla quale sono stati eseguiti gli interventi di ristrutturazione edilizia viene venduta, prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della agevolazione della detrazione 50%?
Su questo punto l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, a meno di accordo diverso tra le parti, il diritto alla detrazione 50% delle quote non utilizzate è trasferito all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
In altri termini, spiegano i tecnici delle Erario, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire della detrazione 50% non ancora utilizzate o, al contrario, trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.
In ogni caso, è bene precisare che in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. E ancora, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione della detrazione 50% si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Nel caso di immobili affittati, la cessazione dello stato di locazione o di comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione 50% in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto dell’agevolazione IRPEF, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento (leggi anche Detrazione 50%, può richiederla solo il proprietario dell’immobile?).
Ricordiamo che la detrazione 50% deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui si è sostenuta la spesa e negli anni successivi. A partire dal 1° gennaio di quest’anno, inoltre, non c’è più la possibilità per i contribuenti di età superiore ai 75 anni di vedersi riconoscere la detrazione in cinque rate (tre rate per chi ha più di 80 anni).
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