Entro il 15 novembre 2012 i Consigli nazionali dei Professionisti devono adottare i regolamenti attuativi del nuovo sistema disciplinare. Lo stabilisce il Regolamento di Riforma delle Professioni e degli Ordini professionali (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012). Le professioni di area tecnica stanno mettendo a punto uno schema di regolamento.
In generale, per tutte le Professioni, è prevista l’istituzione dei consigli di disciplina territoriali, presso i consigli dell’ordine o collegio territoriali, e nazionali, presso i consigli nazionali dell’ordine o collegio.
Ai primi consigli sono affidati i compiti di “istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo”; ai consigli di disciplina nazionali sono affidati i compiti di “istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all’entrata in vigore del presente decreto”.
Al comma 8 dell’articolo 8 del decreto si stabilisce che “i consiglieri dei consigli nazionali dell’ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative”: è prevista quindi la separazione delle funzioni disciplinari da quelle amministrative:
Il dpr Severino stabilisce anche che entro il 15 novembre prossimo, i Consigli nazionali devono adottare i regolamenti attuativi del nuovo sistema disciplinare, ma solo dopo aver ricevuto un parere del Ministero della Giustizia.
In proposito, le professioni di area tecnica stanno mettendo a punto congiuntamente uno schema di regolamento che individua i criteri in base ai quali sarà effettuata la proposta dei consigli dell’ordine o collegio e la designazione, da parte del presidente del tribunale, dei consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali. Tra i criteri individuati dalle professioni tecniche:
– l’esclusione dei professionisti o degli esterni che hanno un rapporto di parentela, fino al terzo grado, con gli altri componenti del consiglio di disciplina;
– l’incompatibilità tra la carica di componente del consiglio di disciplina e quella di consigliere territoriale o nazionale;
– l’iscrizione all’albo di almeno 10 anni.
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