Il Decreto sui Project Bond è arrivato in Gazzetta Ufficiale, la n. 210 dell’8 settembre 2012. Si tratta del decreto interministeriale (Economia e Infrastrutture) del 7 agosto 2012, previsto dall’art. 157, comma 3 del Codice dei Contratti pubblici (Dlgs n. 163/2006), come modificato dal decreto legge n. 1/2012 (“Decreto Cresci-Italia”).
Il provvedimento definisce le modalità per la prestazione delle garanzie sulle obbligazioni e sui titoli di debito emessi dalle società di progetto costituite per la realizzazione di infrastrutture.
“Le obbligazioni e i titoli di debito emessi ai sensi dell’art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere sottoscritti e circolare esclusivamente presso gli investitori qualificati”. Tali strumenti finanziari “possono essere assistiti da specifiche garanzie al fine di consentire una riduzione del rischio assunto dai sottoscrittori e il conseguente miglioramento del merito di credito della relativa emissione”.
All’articolo 4 si disciplinano le modalità operative. In particolare, viene stabilito che “Le garanzie sono rilasciate sulla base della valutazione del merito di credito del soggetto emittente e della adeguata sostenibilità economico finanziaria degli investimenti, tenendo conto della redditività potenziale dell’opera, anche sulla base del relativo piano economico finanziario. La garanzia copre il rischio di inadempimento del debitore principale per capitale e interessi e può essere escussa a seguito del mancato pagamento di uno o più pagamenti dovuti a termini del regolamento del prestito ovvero in caso di dichiarazione di insolvenza dell’emittente o assoggettamento dell’emittente a fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione applicabile”.
Criteri per il rilascio delle garanzie
Si possono rilasciare garanzie “per una durata corrispondente al periodo di costruzione e di avvio della gestione dell’infrastruttura o del nuovo servizio di pubblica utilità, sino all’effettiva entrata a regime degli stessi”, vale a dire fino alla scadenza dei project bond garantiti.
Inoltre, “le garanzie sulle obbligazioni ed i titoli di debito emessi per il rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell’infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità ai sensi dell’art. 1, comma 5, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere rilasciate anche nel periodo successivo all’avvio della gestione della infrastruttura, coerentemente con le previsioni del piano economico finanziario vigente”.
Chi può prestare le garanzie?
Possono rilasciare le garanzie:
– banche (italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia);
– intermediari finanziari;
– imprese di assicurazione;
– Cassa depositi e prestiti;
– Sace Spa;
– Banca Europea degli investimenti.
Un successivo decreto interministeriale definirà le modalità di rilascio delle garanzie da fondazioni e fondi privati.
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