La distanza di 10 metri tra edifici è inderogabile anche nel caso in cui siano presenti isolamenti a cappotto.
A dichiararlo è la Corte Costituzionale con la sentenza n. 114 dell’11 maggio scorso, intervenuta in merito ad alcuni articoli della Provincia autonoma di Bolzano, che davano la possibilità di accorciare al di sotto dei 10 metri la distanza tra due pareti finestrate di differenti edifici, in contrasto con le disposizioni precettive di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.
“Tali disposizioni, che prevedono, ai fini dell’isolamento termico degli edifici e dell’utilizzo dell’energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previste dal d.m. n. 1444 del 1968, si collocano in un articolato nel quale si precisa che la deroga opera in riferimento agli strumenti di pianificazione comunali ed ai relativi piani attuativi, con contestuale conferma della inderogabilità delle distanze imposte dal codice civile – spiegano i giudici – .
In altri termini, osserva la resistente, le norme impugnate prevedono una sola ipotesi derogatoria e la riconducono unicamente alle distanze previste dagli strumenti urbanistici, in armonia con quanto riconosciuto dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 173 del 2011, dopo aver affermato che la disciplina della materia urbanistica rientra pacificamente nelle competenze legislative provinciali primarie, ha ritenuto legittima la deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, «fatto salvo il rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati», rispetto che sarebbe garantito dalle norme censurate dal richiamo esplicito alle disposizioni del codice civile, che si integrano con le previsioni di cui al d.m. n. 1444 del 1968, assoggettati al medesimo regime di inderogabilità”.
I giudici sottolineano che la distanza fra gli edifici è competenza esclusiva dello Stato e non può essere derogata, nemmeno nel caso in cui sia utile ad incentivare gli interventi di riqualificazione energetica come l’applicazione di cappotti isolanti.
A seguito della sentenza la Provincia di Bolzano ha infatti la circolare del 13 giugnoin cui si chiarisce che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale sono immediati.
“Con la sentenza n. 114 del 7 maggio 2012 la Corte Costituzionale ha dichiaralo l’illegittimità costituzionale dei commi 6 e 7 dell’articolo 127 della legge urbanistica provinciale nella parte in cui viene consentito nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, di derogare alle distanze Ira edifici come previste nel piano urbanistico comunale.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che il mero richiamo – nelle citate disposizioni – alle prescrizioni del codice civile è “suscettibile di consenlire l’introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all’articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444”, avente, per giurisprudenza consolidata “efficacia precettiva ed inderogabile”.
Gli effetti di questa decisione sono immediati. Questa decisione ovviamente riverbera i propri effetti su tutte le disposizioni – sempre in tema di distanze tra edifici – contenute nella legge urbanistica provinciale e nei relativi regolamenti di esecuzione che vanno, consequentemente, applicate con interpretazione orientata nei termini del decisum costituzionale e quindi nel rispetto della disciplina sulle distanze di cui al sopraindicato decreto.
I Comuni, nell’esercizio dell’attività regolamentare, pianificatoria e autorizzatoria, dovranno pertanto attenersi alle disposizioni, in punto distanze, di cui all’articolo 9 del D.M. n. 144411 968.
Per quanto concerne il comma 7 dell’articolo 127 della LUP (verande), devono essere rispettate le distanze tra edifici di cui all’articolo 9 del D.M. 1444/1968. Per quanto riguarda invece il comma 6 dell’articolo 127 della LUP (isolamento termico) la citata norma del decreto ministeriale sulle distanze incontra un’espressa deroga con l’art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. n. 115, applicabile nella provincia di Bolzano per il richiamo contenuto nell’articolo 127, comma 6, della legge urbanistica provinciale che fa “salvo quanto disposto dalla normativa d’attuazione della direttiva 2006132/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006””.
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