La Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla disciplina delle detrazioni fiscali del 36% e del 55% per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici.
Leggi la Circolare Agenzia Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012 sulle detrazioni 55% e 36%
Per il 36% la semplificazione vale dal 2011
La soppressione dell’obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori non riguarda soltanto gli interventi successivi all’entrata in vigore del d.l. 70/2011 (14 maggio 2011), che l’ha sancita, ma l’intero 2011: la detrazione del 36% è infatti applicabile per anno d’imposta. Al posto della comunicazione, i contribuenti dovranno indicare nella dichiarazione alcuni dati e conservare i documenti indicati nel provvedimento direttoriale del 2 novembre 2011.
Chi ha iniziato i lavori prima del 14 maggio 2011 e ha dimenticato di farlo sapere al Centro operativo di Pescara non perde il diritto alla detrazione: occorre solo recuperare l’errore con la dichiarazione dei redditi 2012. La stessa soluzione vale anche per chi ha inviato la comunicazione in ritardo.
I contribuenti che hanno spedito correttamente la nota per le ristrutturazioni iniziate fino al 13 maggio, dovranno barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012 (non occorre compilare le successive colonne relative ai dati catastali dell’immobile).
La detrazione è valida per il box acquistato nel 2010
Nella dichiarazione dei redditi 2012 c’è ancora posto per usufruire della detrazione del 36% relativa all’acquisto di un box pertinenziale avvenuto nel 2010: basterà inserire i dati catastali del locale. Il contribuente aveva inizialmente tempo fino al 30 settembre 2011 per spedire la comunicazione al Centro operativo di Pescara. Dal 14 maggio 2011 l’obbligo della comunicazione è stato sostituito dall’indicazione di alcuni dati in dichiarazione, si potrà usufruire della detrazione rispettando la nuova procedura semplificata.
Manodopera in fattura
Nelle fatture emesse prima del 14 maggio 2011 non è necessario, per ottenere le agevolazioni, evidenziare il costo imputabile alla manodopera, sia per interventi di recupero del patrimonio edilizio sia per la riqualificazione energetica.
Per il condomino
Per ottenere la detrazione Irpef del 36% relativa a lavori effettuati sulle parti comuni del fabbricato, nella certificazione l’amministratore dello stabile deve dichiarare:
– di aver assolto tutti gli obblighi necessari per beneficiare dell’agevolazione;
– di avere gli originali della documentazione necessaria;
– l’ammontare della spesa riferibile al singolo condomino;
– solo il codice fiscale del condominio, senza i dati catastali dell’immobile, che saranno indicati dall’amministratore nel quadro AC della propria dichiarazione.
Dichiarazione sostitutiva
Il contribuente, per non perdere la detrazione del 36%, deve conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti che la legislazione edilizia richiede per dare il via libera alla realizzazione di interventi di ristrutturazione degli immobili (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se l’opera non prevede titoli abilitativi, serve una dichiarazione sostitutiva in cui, oltre alla data di inizio lavori, servirà specificare che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili, anche se non necessitano di alcuna abilitazione amministrativa.
Il “residuo”
In caso di vendita (o cessione gratuita) dell’immobile ristrutturato, le quote rimanenti di detrazione, possono essere utilizzate dall’acquirente (o donatario) o, in alternativa, dal venditore (o donante). In caso di vendita, la scelta deve essere specificata nell’atto di trasferimento, altrimenti ne usufruirà il nuovo titolare dell’immobile.
In caso di trasferimento di proprietà, le rate residue del 55% seguiranno la stessa regola di quelle del 36%. Anche per il bonus energetico sono i due contraenti a decidere sul “residuo”.
Rete fognaria e bonifica del suolo
L’agevolazione fiscale prevista per i lavori di ricostruzione e integrazione dell’impianto igienico-fognario fino alla rete pubblica non si estende automaticamente alla bonifica del terreno circostante. Solo se gli interventi vengono sono indispensabili per l’esecuzione dell’opera agevolabile e solo per la parte di spesa “strettamente necessaria” alla sua realizzazione. Le condizioni vanno stabilite in base a valutazioni tecniche.
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