Il decreto legge sulla riforma fiscale (d.l. 16/2012) che apporta misure di semplificazione tributarie entra nel vivo del dibattito. Abbiamo già fornito alcune anticipazioni riguardanti la riforma del catasto e i nuovi meccanismi per il calcolo delle imposte sugli immobili, ma quali sono le altre misure di rilievo contenute nel testo del decreto, il cui disegno di legge di conversione è passato in prima lettura alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato?
In una nota recentemente diffusa, l’ANCE fa il punto della situazione, individuando le principali novità contenute nel testo del decreto sulla riforma fiscale, che proponiamo ai lettori di Ediltecnico.it
Rateizzazione dei debiti tributari (art. 1 commi 1 e 2)
Abrogata la norma secondo cui, in caso di decadenza dalla rateazione (prevista per il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità) il debito residuo non può più essere oggetto di ulteriore rateazione.
Modifiche al Codice dei contratti pubblici sui requisititi di partecipazione alle gare (art. 1 commi 5 e 6)
Costituiscono violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (tali da escludere la partecipazione alle gare) quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti certi, scaduti ed esigibili. Al riguardo, vengono fatti salvi i comportamenti già adottati dalle stazioni appaltanti, alla data di entrata in vigore del provvedimento, in coerenza con tale disposizione.
Tale disposizione consente la partecipazione alle gare di appalto del contribuente che abbia ottenuto la rateizzazione del suo debito tributario e che in mancanza di tale espressa previsione sarebbe, invece, escluso perché considerato inadempiente.
Comunicazioni fiscali (art. 2 comma 1)
Viene consentita al contribuente, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, la presentazione della comunicazione ovvero l’assolvimento di altro adempimento formale – previsti per le fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali – anche in ritardo, comunque entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell’inizio dell’accertamento. In tali ipotesi, il contribuente pagherà una sanzione minima di 258 euro
Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 2 comma 6)
Viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, gli operatori comunicano l’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore. Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa.
Tracciabilità (art. 3 comma 3)
Differito al 1° maggio 2012 il temine di cui all’art. 2, comma 4 lett. c), del d.l. Sviluppo convertito dalla l. 148/2011, per il pagamento di stipendi e pensioni di importo fino a 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali.
Limiti di pignorabilità (art. 3 comma 5)
Vengono modificati i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio o salario: fino a 1/10 per importi fino a 2.000 euro; fino a 1/7 per importi da 2.000 a 5.000 euro; 1/5 oltre i 5.000 euro. Viene fissata a 20.000 euro la soglia unica al di sotto della quale non é possibile avviare l’espropriazione immobiliare.
Fiscalità locali (art. 4 commi 1, 3, 4 e 12)
Viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo dell’1 per mille della quota di gettito dell’imposta municipale propria (IMU) spettante al Comune ai sensi dell`articolo 13 del d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011, è versato dall’ente entro il 30 aprile di ogni anno, all’ANCI.
Vengono abrogati il comma 30 dell’articolo 77-bis e il comma 19 dell’articolo 77-ter del d.l.112/2008, convertito dalla l. 133/ 2008, nonché l’articolo 1, comma 123, della l. 220/2010 che disponevano la sospensione del potere degli Enti locali e delle Regioni di aumentare le aliquote, le addizionali e le tariffe dei tributi. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all’anno d`imposta 2012, emanate prima dell`approvazione del provvedimento.
Viene affidato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso dell’IRAP, relative a periodi d`imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali alla data di entrata in vigore del provvedimento, sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti ai sensi dell`art. 38 del d.P.R. 602/73.
Studi di settore (art. 8, comma 4 e art. 5,comma 1)
Viene riscritta la lett.d-ter, del comma 4 dell’art.39 del d.P.R. 600/1973, prevedendo l’applicabilità dell`accertamento induttivo nei casi di:
– omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli studi di settore,
-indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti,
-infedele compilazione dei modelli, solo qualora sia accertata una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.
Tale disposizione si applica agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, mentre la previgente formulazione della lett.d-ter resta applicabile agli accertamenti notificati in precedenza.
Tares (art. 6 comma 2)
Viene modificato il comma 9, dell’art. 14 del d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011, sull’istituzione della Tares, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, corrisposto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P:R. 138/1998, in materia di revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane.
La norma prevede, in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale o con attribuzione di rendita presunta, che sia determinata dall`Agenzia del territorio una superficie convenzionale sulla base degli elementi di consistenza in proprio possesso.
Controllo tassazione dei redditi da locazione (art. 8 comma 10)
Viene modificato il d.P.R. 131/1986 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l`imposta di registro) prevedendo che l`imposta relativa alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti sono richiesti a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
Compensazione IVA (art. 8, commi 18-20)
Viene abbassato da 10.000 a 5.000 euro la soglia dei crediti IVA liberamente compensabili, di cui all’art. 17 del d.lgs. 241/1997. Pertanto, per i crediti superiori a 5.000 euro, la compensazione, ai fini IVA, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, può essere effettuata esclusivamente attraversi i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell`istanza da cui il credito emerge.
Con successivo Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate possono essere stabili i termini e le modalità attuative della disposizione
Partite IVA Inattive (art. 8 comma 9)
Viene modificato il d.P.R. 633/1972 prevedendo l`invio in modo automatico, da parte dell’Agenzia delle entrate, di una comunicazione ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall’analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l’Agenzia delle entrate non proceda alla cessazione d’ufficio della partita IVA.
Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l’Agenzia procede d`ufficio alla cessazione della partita IVA ed all`iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.
Contabilità semplificata (art. 8 comma 14)
Viene abrogato l’art. 14, comma 10, della legge 183/2011 che prevede per i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili la possibilità di sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
Case all’estero, modifiche Imu (art. 8, comma 16 lett.e)
Viene modificato l’art. 19 della d.l. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, che istituisce un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Viene previsto che l’imposta é stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili e che non é dovuta se il suo importo calcolato non supera i 200 euro. Il valore é costituito dal costo risultante dall`atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui é situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e` quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti. In mancanza di questo, si assume il costo d`acquisto risultante in atto, o, in assenza di quest’ultimo, il valore di mercato.
Fonte ANCE
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