I giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato, con la sentenza 309/2011. l`illegittimità dell`art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 12/2005 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l`applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione perchè è in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio.
“Parimenti lesivo – precisano nella sentenza – dell’art. 117, terzo comma, Cost.,- secondo i giudici – è l’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui, qualificando come «disciplina di dettaglio» numerose disposizioni legislative statali, prevede la disapplicazione della legislazione di principio in materia di governo del territorio dettata dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 con riguardo alla definizione delle categorie di interventi edilizi”.
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