Bonus IVA case green: detrazione del 50% per acquisto immobili in classe A o B

L’agevolazione spetta per l’IVA pagata per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ed è riservata solo agli immobili per uso abitativo

Lisa De Simone 20/12/22
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Torna dopo sei anni la detrazione del 50% dell’IVA per l’acquisto di immobili di classe energetica A o B. Il governo ha infatti deciso di riproporre pari pari questa disposizione che è stata in vigore negli anni 2016 e 2017, presentando un emendamento ad hoc alla legge di Bilancio per il 2023 (ora definitiva e pubblicata in Gazzetta in data 29 dicembre 2022).

Sulla base delle indicazioni date a suo tempo dall’Agenzia delle entrate il bonus sull’IVA sarà cumulabile anche con le altre agevolazioni sugli acquisti di immobili ristrutturati da imprese, come pure sui costi di realizzazione dei nuovi box di pertinenza in vendita insieme alle abitazioni.

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E, salvo ulteriori chiarimenti, la detrazione sull’IVA sarà cumulabile anche con il Sismabonus acquisto.

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Il testo

L’emendamento del governo prevede che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.”

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Detrazione in dieci rate

L’agevolazione spetta dunque per l’IVA pagata per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Non sono dunque detraibili le somme eventualmente anticipate quest’anno per gli acconti, dato che la norma non è in vigore. Operativamente la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti nell’anno in cui è stata sostenuta la spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

La detrazione spetta, come precisato, fino a concorrenza dell’imposta lorda, il che significa che se non c’è capienza nell’imposta di uno o più anni lo sconto fiscale relativo a quell’anno si perde e non può essere successivamente recuperato.

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Solo immobili residenziali e relative pertinenze

Il bonus, ora come allora, è riservato solo gli immobili per uso abitativo, ma non c’è differenza alcuna sul fatto che si tratti di prima casa, quindi con IVA al 4%, o di secondo casa, quindi con IVA al 10%. Ammessi anche gli immobili di lusso per i quali l’imposta è al 22%.

La detrazione, infatti, in base al testo spetta esclusivamente per le “unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente”. Fa testo, dunque, solo la classificazione risultante dall’attestato di prestazione energetica che va obbligatoriamente allegato all’atto di acquisto, senza alcun riferimento all’uso dell’immobile come prima o seconda casa.

In occasione della prima entrata in vigore delle norme, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 20/2016, aveva poi precisato che rientra nel perimetro dell’agevolazione anche l’IVA pagata sull’acquisto delle pertinenza, a patto che questo venga effettuato con un unico atto che comprende anche l’abitazione, e che il vincolo risulti dal rogito.

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Cumulabilità con le altre detrazioni di acquisto

Infine con la stessa circolare l’Agenzia aveva precisato che in assenza di un esplicito divieto, la detrazione del 50 per cento dell’IVA sull’acquisto di unità residenziali può cumularsi con altre agevolazioni in materia di IRPEF, quali, ad esempio, le detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del TUIR qualora oggetto di acquisto sia un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione, pari al 25% del costo di acquisto con un massimo di 96 mila euro.

Lo stesso per la detrazione spettante sul costo di realizzazione di nuovi box, documentato dall’impresa. In applicazione del principio per il quale non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, l’Agenzia aveva spiegato dettagliatamente il calcolo da fare.

Ad esempio, un contribuente che acquista un’unità immobiliare con le agevolazioni prima casa con un box pertinenziale, ad un costo di 200 mila euro più IVA al 4% (per un totale di 208 mila euro), con un costo di realizzazione del box di 10 mila euro più IVA pari a 400 euro, avrà diritto:

  • alla detrazione del 50% dell’IVA sull’acquisto dell’immobile comprensivo della pertinenza, pari a 4 mila euro:
  • alla detrazione del 50% sul costo di realizzazione del box al netto della detrazione IVA riferita a tale costo (10.400 euro – 200 euro) per un importo par a 5.100 euro.

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Agevolazione compatibile anche con il sismabonus acquisto?

Fin qui le indicazioni dell’Agenzia in occasione della prima entrata in vigore delle disposizioni. All’epoca non era ancora a regime il Sismabonus acquisto. Dal tenore delle indicazioni precedenti, però, i bonus IVA dovrebbe risultare compatibile anche con la detrazione fino all’85% del costo di acquisto degli immobili ristrutturati da impresa in zone sismiche 1, 2 e 3.

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