Il DL Aiuti prevede un aumento del valore dei crediti d’imposta a favore delle imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Le imprese a forte consumo di energia (dette energivore) beneficiarie delle agevolazioni, come definite dal decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017, sono quelle che a decorrere dal 1° gennaio 2018, hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
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- operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;
- operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 20%;
- non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Inoltre, non accedono alle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
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Dal Decreto Energia al Decreto Aiuti: cosa cambia
L’agevolazione a favore delle imprese energivore è stata oggetto degli ultimi Decreti. Come riassunto sul sito delle Entrate:
- il Decreto Energia (Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022 convertito in legge del 27 aprile 2022 n. 34) ha confermato per il secondo trimestre 2022 l’agevolazione nei confronti delle imprese energivore e ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, anche per le imprese a forte consumo di gas naturale (cd. imprese gasivore);
- il Decreto Ucraina bis (Decreto Legge 21/2022) ha incrementato la misura delle agevolazioni. Per le imprese energivore e gasivore i contributi straordinari già disposti dal decreto “Energia” (articoli 4 e 5 del Dl n. 17/2022) sono stati rideterminati nella misura del 25% (anziché 20) per i consumi di energia e del 20% (anziché 15) per il gas. Il Decreto Ucraina bis prevede, inoltre, analoghi contributi, sempre sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022, rispettivamente, da parte delle imprese non energivore (nella misura del 12%) e delle imprese non gasivore (nella misura del 20%).
Con il DL aiuti rispetto alle disposizioni del Decreto Energia e del Decreto Ucraina Bis, e con riferimento ai consumi del II trimestre 2022, si prevede:
- per le imprese energivore la percentuale è stata innalzata al 25%;
- per le imprese non energivore la percentuale è stata innalzata al 15%;
- per le imprese gasivore la percentuale è stata innalzata al 25%, ed estesa anche ai consumi del I trimestre 2022, per i quali la percentuale è fissata al 10%;
- per le imprese non gasivore la percentuale è stata innalzata al 25%.
Per poter usufruire dell’agevolazione è necessario che vengano soddisfatti specifici requisiti. Vediamo quali.
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I requisiti per usufruire dei crediti d’imposta
Imprese energivore: credito d’imposta per energia elettrica
Approvvigionamento: Acquista energia elettrica
- Requisiti soggettivi
- Opera nei settori indicati dall’Allegato 3 delle linee guida CE
- Opera nei settori indicati dall’Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un IVAL non inferiore al 20%
- È ricompresa negli elenchi CSEA del 2013 e del 2014
- Requisito di onerosità
- Variazione del costo medio del kWh superiore al 30% (I trim. 2022 su I trim. 2019)
- Agevolazione
- Credito di imposta del 25% sulla spesa energetica del II trimestre 2022
Approvvigionamento: Produce e autoconsuma energia elettrica
- Requisiti soggettivi
- Opera nei settori indicati dall’Allegato 3 delle linee guida CE
- Opera nei settori indicati dall’Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un IVAL non inferiore al 20%
- È ricompresa negli elenchi CSEA del 2013 e del 2014
- Requisito di onerosità
- Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30% (I trim. 2022 su I trim. 2019)
- Agevolazione
- Credito di imposta del 25% sui kWh prodotti e autoconsumati nel II trimestre 2022, valorizzati al PUN del II trimestre 2022
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Imprese non energivore: credito d’imposta per energia elettrica
Approvvigionamento: Acquista energia elettrica
- Requisiti soggettivi
- Dotata di contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kWh
- Requisito di onerosità
- Variazione del costo medio del kWh superiore al 30% (I trim. 2022 su I trim. 2019)
- Agevolazione
- Credito di imposta del 15% sulla spesa energetica del II trimestre 2022
Approvvigionamento: Produce e autoconsuma energia elettrica
- Requisiti soggettivi
- Dotata di contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kWh
- Requisito di onerosità
- Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30% (I trim. 2022 su I trim. 2019)
- Agevolazione
- Credito di imposta del 15% sui kWh prodotti e autoconsumati nel II trimestre 2022, valorizzati al PUN del II trimestre 2022
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Imprese gasivore: credito d’imposta per gas naturale
Approvvigionamento: Acquista gas naturale
- Requisiti soggettivi
- Opera nei settori indicati dall’Allegato 1 del DM 541/2021 e ha consumato nel I trim. 2022 un volume almeno pari a 0,25 GWh
- Requisito di onerosità
- Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30% (I trim. 2022 su I trim. 2019)
- Agevolazione
- Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici sostenuti nel II trim. 2022 e del 10% sui consumi non termoelettrici sostenuti nel I trim. 2022
Imprese non gasivore: credito d’imposta per gas naturale
- Agevolazione
- Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici sostenuti nel II trim. 2022
Un tool a supporto delle imprese
Per la verifica dei requisiti e il calcolo automatico del credito d’imposta spettante fiscoetasse.com ha elaborato un utile tool in excel “Calcolo credito imposta energia e gas (Excel)” con il calcolo viene fornito anche il codice tributo per l’eventuale compensazione in F24, nonché le indicazioni per l’eventuale cessione del credito.
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Foto:iStock.com/Marcus Lindstrom
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