Un nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate fa rientrare nel raggio di azione del Superbonus 110 gli interventi effettuati negli spogliatoi degli impianti sportivi in gestione ad Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) ma di proprietà di enti comunali.
Nel caso in questione (risolto dall’Agenzia Entrate con la risposta n. 114 del 16 febbraio 2021), un’Associazione Sportiva Dilettantistica – iscritta nel registro del CONI e finalizzata allo sviluppo e diffusione delle attività sportive, e alla gestione di attività agonistiche e ricreative – voleva sapere se la convenzione stipulata con l’ente comunale per la gestione del palazzetto dello sport di proprietà di quest’ultimo rappresentasse un titolo idoneo ai fini della fruizione del Superbonus per gli interventi effettuati su detto immobile.
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Superbonus impianti sportivi, per chi e per quali lavori
La circolare N. 24/E dell’8 agosto 2020, nel capitolo che tratta l’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus (delineato al comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio), fa rientrare nel Superbonus gli interventi effettuati “dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242”, limitatamente però “ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.
Con questo chiarimento l’Agenzia specifica che, anche in questo caso, l’agevolazione può essere fruita sia dal proprietario sia dai “meri detentori dell’immobile in virtù in un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio”.
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Più precisamente, infatti, la circolare 24/E specifica che il beneficiario può:
- essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull’immobile;
- detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Nel caso in questione, la convenzione in atto tra ASD e Comune (“stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione in caso d’uso”) secondo l’Agenzia può costituire titolo idoneo all’applicazione del Superbonus sugli interventi effettuati sull’immobile (o parte di esso) adibito a spogliatoio, ovviamente “previo assenso del Comune proprietario all’esecuzione dei lavori da parte del concessionario”.
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immagine: iStock/f28production
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