Fondamentale è garantire la regolarità delle dichiarazioni di cui si parla al comma 14 dell’articolo 119 del DL Rilancio che descrive le conseguenze delle asseverazioni infedeli.
Si tratta di situazioni in cui si verifica la decadenza dell’agevolazione e per chi rilascia le attestazioni e asseverazioni infedeli viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2 mila euro a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Senza dimenticare l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato. Come indicato nel testo normativo, i tecnici dovranno stipulare un’assicurazione professionista non inferiore a 500 mila euro, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle stesse.
Ciò per garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Ma l’assicurazione professionista di base obbligatoria, prevista dalla legge n.137/2012 è già valida in questo caso o è necessaria un’integrazione?
Vediamo nel dettaglio.
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Assicurazione professionista: la polizza base è valida per le asseverazioni Superbonus 110%?
Va ricordato che il professionista, secondo quanto previsto dalla legge del 7 agosto 2012, n.137 all’articolo 5, è già obbligato alla stipula di un’assicurazione anche attraverso convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
Inoltre il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
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Tuttavia la polizza base non è sufficiente per le asseverazioni previste dal DL Rilancio sia per quelle che interessano la riqualificazione energetica, sia per le asseverazioni relative alla riqualificazione sismica, stando a quanto indicato nei modelli di asseverazione.
Difatti, nel caso di asseverazioni relative alla riqualificazione energetica, i modelli (scaricabili a fondo articolo) al punto “spese complessive e dichiarazioni” prevedono che l’assicurazione debba essere stipulata a proprio nome (ndr a nome dell’asseverante) ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell’Art.119 del DL 34/2020 e che vengano indicati i riferimenti delle altre asseverazioni a cui è stata allegata con indicazione dell’importo dei lavori totali e nome della compagnia assicuratrice.
Anche per le asseverazioni relative alla riqualificazione sismica, il modello di asseverazione prevede che il professionista dichiari il possesso della polizza assicurativa di cui alla L.77/2020 art.119, comma 14 (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). In questo caso però resta il dubbio se così come accade per le asseverazioni energetiche possa andar bene una polizza cumulativa o è necessaria una polizza per ogni asseverazione.
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Assicurazione professionista Superbonus 110%: numerosi i dubbi dei tecnici
Essendo ancora in una fase iniziale di applicazione del Superbonus 110%, restano poco chiari alcuni punti circa le caratteristiche dell’assicurazione professionista. Ovvero: la disponibilità residua deve essere sempre di 500 mila euro? Quale importo deve essere considerato per ogni asseverazione? Fino a che punto copre in questi casi la polizza base professionale obbligatoria?
Dubbi leciti che nascono dalla necessità di avere un quadro chiaro sui limiti delle coperture assicurative essendo i tecnici asseveranti soggetti a responsabilità penali, civili, deontologiche e amministrative.
Altra riflessione interessa le spese dell’assicurazione professionista Superbonus 110%. Queste a carico di chi sono? Le parcelle dei professionisti rientrano nella detrazione del 110%, anche con sconto in fattura o cessione del credito, quindi anche il costo dell’assicurazione potrà essere addebitato al cliente.
I decreti attuativi Superbonus sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2020:
- DECRETO 6 agosto 2020 – Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus
- DECRETO 6 agosto 2020 – Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus
- Scarica il DM Asseverazioni Bonus 110% firmato il 3 agosto 2020
- Modello di asseverazione stato di avanzamento lavori
- Modello di asseverazione stato finale lavori
- Scarica il DM Requisiti Tecnici Bonus 110%
Articolo originariamente pubblicato su Ingegneri.cc
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