A ciascun passaggio corrisponde una spesa per il contribuente che intende avvalersi della super agevolazione. Ma quali sono quelle detraibili? È al rinomato articolo 119 del DL 34/2020 che si parla di questo, nello specifico viene sottolineato che le spese sostenute per le asseverazioni, le attestazioni e i visti di conformità previsti dalla norma sono agevolabili, così come tutte le spese per le prestazioni professionali che rientrano nell’articolo 16-bis, comma 2 del Tuir.
Secondo l’Agenzia delle Entrate ad essere detraibili sono le spese relative agli studi di fattibilità, alle perizie, ai sopralluoghi, alle relazioni di conformità degli edifici, alla messa a norma impiantistica degli immobili e le spese sostenute per le denunce di inizio lavori e per gli oneri di urbanizzazione. Inoltre, a rientrare sono anche gli importi dell’Iva corrisposta ai fornitori e ai professionisti, dell’imposta di bollo, dei diritti per le concessioni e autorizzazioni amministrative, oltre ai costi dei lavori di completamento e finitura degli interventi soggetti al Superbonus, se figurano come strettamente connessi a questi ultimi a cura del tecnico che assevera.
Anche le spese legate alle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura sono detraibili, così come quelle professionali connesse all’esercizio della detrazione d’imposta e i compensi dei soggetti abilitati per il rilascio dei visti di conformità e per le comunicazioni telematiche delle opzioni, relativi ai singoli Sal, questi ricadono nei massimali di spesa agevolabili relativi agli interventi a cui fanno riferimento.
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Quali sono le spese superbonus non detraibili?
Tuttavia è bene precisare che non tutte le spese sono detraibili come ad esempio le spese sostenute per sanatorie edilizie relative all’immobile interessato al Superbonus.
Inoltre va evidenziato che lo studio di fattibilità delle operazioni, fatte al fine di stabilire la classe energetica di partenza dell’immobile per raggiungere poi il doppio salto energetico previsto dal Superbonus, e le spese sostenute per redigere l’APE iniziale, saranno detraibili solo nel caso in cui i lavori vengano effettivamente realizzati.
E il compenso dovuto all’amministratore condominiale, per la gestione di tutte le pratiche e la rendicontazione delle spese connesse al 110%, è detraibile? I condòmini in questo caso non possono godere della detrazione del compenso, perché pur essendo l’attività strettamente correlata alla super agevolazione, questa rientra nella sfera delle mansioni che ordinariamente svolge l’amministratore in qualità di supporto ai condomini.
A tal proposito, con la circolare 30/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, al punto 4.4.1, viene chiarito che le spese per i compensi a favore degli amministratori di condominio, per quanto concerne la gestione dei lavori condominiali straordinari, non sono da considerarsi comprese tra quelle ammesse al Superbonus.
Per il fisco pertanto gli adempimenti dell’amministratore messi in atto per il Superbonus rientrerebbero tra gli ordinari obblighi del suo mandato e quindi da imputare alle spese generali di condominio.
Ciò è valido anche per quei casi in cui singolo condomino decidesse di seguire gli incarichi e gli adempimenti connessi agli interventi agevolabili al 110% per conto dell’intero condominio, pertanto qualora concordasse con gli altri condomini un compenso a suo favore, questo non rientrerebbe tra le spese agevolabili.
Tuttavia esiste una situazione particolare che possiamo considerare differente, ovvero il caso in cui l’amministratore di condominio è il responsabile dei lavori. In tal caso il suo compenso rientra nelle spese detraibili.
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Foto: iStock.com/Zephyr18
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