In questa rassegna sentenza partiamo subito con: permesso in sanatoria, quando si calcolano gli oneri concessori? Muro di recinzione di 2,50 mt., serve permesso di costruire? E per manufatti o container adibiti a deposito attrezzi?
Oltre ai temi precedenti: riduzione fascia di rispetto cimiteriale per intervento privato, è ammissibile? Piscina, si può realizzare in fascia di rispetto cimiteriale?
Permesso in sanatoria, quando si calcolano gli oneri concessori?
Consiglio di Stato, sez. II, sent. 27 aprile 2020 n. 2667
Gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria e non della presentazione della domanda
Gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria e non della presentazione della domanda; si tratta di una tesi seguita dalla giurisprudenza di primo grado (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 7 novembre 2013 n. 4944) e trova avallo nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui essa trova fondamento, in primo luogo, nell’applicazione del canone tempus regit actum, perché è soltanto con l’adozione del provvedimento di sanatoria che il manufatto diviene legittimo e, quindi, concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo e, in secondo luogo, su considerazioni di ordine teleologico, in quanto consente di meglio tutelare l’interesse pubblico all’adeguatezza della contribuzione rispetto ai costi reali da sostenere (da ultimo, C.d.S., sez. VI, 2 luglio 2019, n. 4514).
Leggi anche: Accesso ai titoli edilizi del confinante, quando è legittimo?
Muro di recinzione di 2,50 mt., serve permesso di costruire?
TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 28 aprile 2020 n. 1542
Serve il permesso di costruire per un muro di recinzione lungo mt. 25 e alto mt. 2,50, munito di cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di mt. 5
Rispetto ai muri di cinta, il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non contiene indicazioni dirimenti, non chiarendo se trattasi di intervento assoggettabile a permesso di costruire quale nuova costruzione (ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ovvero se sia sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001.
“In materia, l’orientamento prevalente della giurisprudenza è nel senso che più che all’astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorrere far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie (es. Cons. Stato, VI, 4 luglio 2014 n. 3408). Più in generale la realizzazione di muri di cinta di modesto corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’art. 19 della l. n. 241 del 1990 (in tal senso: Cons. Stato, IV, 3 maggio 2011, n. 2621) laddove essi non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorrendo – invece – il permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia”: così TAR Abbruzzo, sez. I, sent. 11/18/2018 n. 8.
La realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) d.p.r. 380/2001 (cfr. Cassazione penale, sez. III, 6 ottobre 2016, n. 8693; TAR Veneto, sez. II, 21 giugno 2018, n. 663).
Tali conclusioni si attagliano perfettamente al caso di un muro di recinzione lungo mt. 25 e alto mt. 2,50, munito di cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di mt. 5, che è certamente qualificabile come opera muraria che incide in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio.
Approfondisci con: Muro di contenimento: nel calcolo delle distanze, è da considerare?
Manufatti o container adibiti a deposito attrezzi, serve permesso di costruire?
TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 28 aprile 2020 n. 1542
Serve il permesso di costruire per un muro di recinzione lungo mt. 25 e alto mt. 2,50, munito di cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di mt. 5
Rispetto ai muri di cinta, il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non contiene indicazioni dirimenti, non chiarendo se trattasi di intervento assoggettabile a permesso di costruire quale nuova costruzione (ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ovvero se sia sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001.
“In materia, l’orientamento prevalente della giurisprudenza è nel senso che più che all’astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorrere far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie (es. Cons. Stato, VI, 4 luglio 2014 n. 3408). Più in generale la realizzazione di muri di cinta di modesto corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’art. 19 della l. n. 241 del 1990 (in tal senso: Cons. Stato, IV, 3 maggio 2011, n. 2621) laddove essi non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorrendo – invece – il permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia”: così TAR Abbruzzo, sez. I, sent. 11/18/2018 n. 8.
La realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) d.p.r. 380/2001 (cfr. Cassazione penale, sez. III, 6 ottobre 2016, n. 8693; TAR Veneto, sez. II, 21 giugno 2018, n. 663).
Tali conclusioni si attagliano perfettamente al caso di un muro di recinzione lungo mt. 25 e alto mt. 2,50, munito di cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di mt. 5, che è certamente qualificabile come opera muraria che incide in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio.
Potrebbe interessarti: Container: serve il permesso di costruire o no?
Fascia di rispetto cimiteriale per intervento privato, è ammesso ridurla?
Consiglio di Stato, sez. II, sent. 27 aprile 2020 n. 2670
La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale non opera nel caso di intervento edilizio privato
L’art. 338 comma 5 del RD n. 1265/1934 prevede che “Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici”.
Non può invocarsi l’art. 338, quinto comma, del R.D. n. 1265/1934 circa la derogabilità del vincolo cimiteriale per l’esecuzione di un’opera pubblica o l’attuazione di un intervento urbanistico, nel caso di un intervento privato; trattasi di norma di stretta interpretazione, che opera solo se sussiste un interesse pubblico (cfr. Cons. St., IV, 23 aprile 2018 n. 2411; id., VI, 12 febbraio 2019 n. 1013, e 24 aprile 2019 n. 2622).
Piscina, si può realizzare in fascia di rispetto cimiteriale?
TAR Toscana, sez. III, sent. 30 aprile 2020 n. 527
Una piscina non può essere realizzata nella fascia di rispetto cimiteriale
Secondo il consolidatissimo indirizzo giurisprudenziale, il vincolo cimiteriale imposto dall’art. 338 R.D. n. 1265/1934 (e dall’art. 57 d.P.R. n. 285/1990) determina una situazione di inedificabilità ex lege che integra le previsioni degli strumenti urbanistici locali o si impone ad essi, operando come limite legale nei confronti delle previsioni eventualmente incompatibili che vi siano contenute.
Il vincolo ha carattere assoluto e non consente l’allocazione di edifici o costruzioni di alcun genere all’interno della fascia di rispetto, a tutela dei molteplici interessi pubblici cui quest’ultima presiede e che vanno dalle esigenze di natura igienico sanitaria, alla salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, al mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale. A escludere l’inedificabilità non rilevano la tipologia del fabbricato o la natura pertinenziale della costruzione, e gli unici interventi assentibili all’interno della fascia di rispetto sono quelli indicati dal settimo comma dell’art. 338 cit. sugli edifici esistenti, con il limite della funzionalità all’utilizzo degli edifici stessi (fra le moltissime, cfr. Cons. Stato sez. IV, 23 aprile 2018, n. 2407; id., sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 1164; id., sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 4656; id., sez. V, 18 gennaio 2017, n. 205; T.A.R. Toscana, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 284; id., 22 ottobre 2018, n. 1351; id., 2 febbraio 2015, n. 183; id., 12 novembre 2013, n. 1553; id., 12 luglio 2010, n. 2446; id., 11 giugno 2010, n. 1815).
Con specifico riguardo alla deroga sancita dall’ultimo comma dell’art. 338, la realizzazione di una piscina non può dirsi “funzionale” all’utilizzo dell’edificio esistente nel senso voluto dal legislatore, che allude agli interventi volti a impedire il degrado e, a lungo andare, l’abbandono degli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto, e pertanto non può venire esteso alla realizzazione di impianti o manufatti esterni non necessari per la funzionalità dell’immobile, ma unicamente volti a renderne più godibile la fruizione.
Va escluso, infine, che, a fronte dell’insistenza delle opere all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, in capo l’amministrazione procedente residuino spazi valutativi in ordine alla compatibilità dell’intervento con i beni-interessi tutelati dal vincolo di inedificabilità: gli unici margini di discrezionalità riconosciuti dalla norma competono, infatti, al consiglio comunale e riguardano l’ampiezza della fascia di rispetto.
Leggi anche: Accatastamento piscina pertinenziale: cosa deve fare il tecnico incaricato?
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
Potrebbe interessarti:
Guida ai Piani di Sicurezza 2.0
La guida è aggiornata con il capitolo “Integrazione ai Piani di Sicurezza – Rischio Covid-19” a cura di Marco Ballardini e Carmine Moretti. L’aggiornamento, completo di oltre 50 moduli editabili e personalizzabili, fornisce strumenti utili e indicazioni da seguire nella gestione dell’emergenza legata alla diffusione dell’infezione da COVID-19 nei cantieri. Si è voluto dare al testo un taglio pratico, sulla base dell’esperienza maturata in questo periodo nella consulenza, con esempi precompilati di documenti specifici, di procedure, di protocolli, di check list, di segnaletica, utilizzabili per gestire il rischio di contagio da COVID-19 in cantiere. Nell’aggiornamento vengono prese in considerazione TUTTE le attività operanti in una impresa edile e/o in un cantiere, suddivisi per comodità di consultazione in 3 gruppi: Artigiani, ditte individuali e lavoratori autonomi che operano in cantiere, senza lavoratori; Imprese edili che operano in cantiere, con lavoratori dipendenti o soci lavoratori dipendenti o soci lavoratori; Adempimenti del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Questa nuova Guida ai Piani di Sicurezza 2.0, giunta alla seconda edizione, si rinnova e si aggiorna allo stato dell’arte tecnico e normativo per offrire un vero e proprio percorso guidato per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del Fascicolo Tecnico (FT), del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), accompagnando il lettore passo per passo nella redazione, nell’organizzazione e nella gestione della documentazione. Le schede delle lavorazioni e la modulistica, scaricabili dal cloud, sono editabili e personalizzabili secondo le specifiche esigenze e sono state aggiornate mantenendo l’impostazione grafica innovativa della precedente edizione, con l’aggiunta di alcune funzionalità per facilitare il lavoro. È stata mantenuta e arricchita anche la segnaletica relativa ai DPI necessari per il corretto svolgimento delle lavorazioni. In linea con le richieste esplicitate negli anni dagli organi di controllo, questa guida offre uno strumento operativo chiaro, comprensibile e preciso, ulteriormente migliorato e affinato dall’esperienza maturata dagli Autori nel corso di una pluriennale pratica professionale sui cantieri come responsabili e coordinatori della sicurezza. Questa nuova edizione approfondisce ed estende la trattazione con ulteriori schede macchine, gruppi omogenei e schede di lavorazione, come per esempio:• bonifica di ordigni bellici;• incidenti stradali e sicurezza dei luoghi;• scavi archeologici;• allestimento segnaletica stradale;• aggiornamento scheda bonifica amianto. Inoltre, i contenuti delle schede macchine, dei gruppi omogenei e delle schede di lavorazione già presenti nella precedente edizione sono stati integrati con i rischi da esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM) e da Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA). Rivestono particolare importanza, inoltre, le indicazioni riguardanti la gestione dei documenti durante le fasi del cantiere, specialmente per quanto concerne le modalità di aggiornamento. Sono presenti chiare istruzioni per esercitare correttamente il coordinamento e il controllo di cantiere, mediante verbali, moduli e aggiornamenti: non solo delle interferenze e delle lavorazioni, ma anche delle imprese e dei lavoratori autonomi, sia dal punto di vista dell’impresa affidataria e/o esecutrice che del coordinatore. Un’altra novità di questa guida è rappresentata dall’inserimento di una sezione dedicata alla modellazione e al BIM (Building Information Modeling) nella gestione della sicurezza in cantiere. Luca LenziIngegnere della sicurezza, è docente e coordinatore presso l’Istituto Professionale Lavoratori Edili della Provincia di Bologna e docente a contratto presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna nonché titolare dello studio di ingegneria omonimo. In ambito cantieristico vanta un’esperienza ventennale nel Coordinamento sia in Progettazione che in Esecuzione e segue come consulente o RSPP importanti imprese operanti in ambito edile e del restauro.Carmine MorettiIngegnere ambientale, è consulente aziendale e titolare dello studio TMA Srl di Bologna. Si occupa dal 2003 di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e ambiente. È consulente per aziende con sedi dislocate in varie regioni del territorio nazionale. Negli ultimi anni ha realizzato e curato diverse pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro.Francesco LoroIngegnere edile, è docente di progettazione, costruzioni, impianti e disegno tecnico presso istituti tecnici e professionali. Da sempre appassionato di modellazione dell’architettura, si occupa da anni di sicurezza aziendale e organizzazione del cantiere fornendo consulenza e collaborando con aziende e professionisti nell’ambito della progettazione e del cantiere.
Luca Lenzi, Carmine Moretti, Francesco Loro | 2019 Maggioli Editore
56.00 € 44.80 €
Foto: iStock/Vadmary
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento