Container: serve il permesso di costruire o no?

Pergotende, stalle smontabili, verande: che titolo edilizio serve? Una tettoia rileva per il calcolo delle distanze? E i container? Tutto nella rassegna di sentenze.

Mario Petrulli 05/03/19
Scarica PDF Stampa

Ecco la selezione delle sentenze sull’edilizia e l’urbanistica pubblicate la scorsa settimana. Gli argomenti oggetto delle pronunce sono: Pergotenda – titolo edilizio necessario; stalla smontabile in legno – titolo edilizio necessario – autorizzazione paesaggistica; veranda sul balcone – titolo edilizio necessario; container – permesso di costruire; tettoia – rilevanza ai fini del calcolo delle distanze.

Container: serve il permesso di costruire? Si

TAR Lazio, Latina, sent. 25 febbraio 2019 n. 119
Serve il permesso di costruire per i container.

Serve il permesso di costruire per un container delle dimensioni approssimative di mt 5,20 x 8,00 x h. 3 posizionato su un basamento realizzato con mattoni di mt. 10 x 10 circa, e per un altro container utilizzato come deposito attrezzi delle dimensioni di mt. 4,60 x 2,30 x h. 1,70 circa; ciò in quanto, come spiega la giurisprudenza “È legittimo il provvedimento recante l’ordine di demolizione di opere edilizie idonee a trasformare in modo permanente il territorio, a causa dell’uso stabile delle stesse, poiché in materia edilizia rileva l’oggettiva idoneità delle strutture installate ad incidere sullo stato dei luoghi, per cui la precarietà va esclusa ogni volta che l’opera sia destinata a fornire un’utilità prolungata nel tempo” (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 21/10/2009, n. 1922).

Pergotenda: titolo edilizio necessario

TAR Lazio, Latina, sent. 25 febbraio 2019, n. 128
Non serve il permesso di costruire per una pergotenda.

Non serve il permesso di costruire per una pergotenda costituita da una mera struttura metallica di sbarre trasversali per l’inserimento di un telo para-sole adiacente al fabbricato, stabilmente ancorata ad esso e al suolo ma aperta su tutti i lati e sul cielo, cioè priva di copertura e tamponature esterne. Ciò in quanto detta la struttura non è idonea a creare volume o superficie e, quindi, trasformazione urbanistica del territorio, giacché la tenda avvolgibile che essa è unicamente destinata a servire si risolve, in ultima analisi, in un mero elemento di arredo esterno dell’edificio in muratura al quale è infissa e sulla cui originaria identità e conformazione non può certamente incidere né nel senso della creazione di una nuova costruzione né in quello di una ristrutturazione e trasformazione di quella preesistente, non condividendo la natura e le consistenza degli elementi costitutivi del fabbricato cui pertiene (Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619).

Nel caso di specie, l’opera principale non è la struttura di sostegno in sé ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzato ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa e, ad ogni evidenza, privo delle caratteristiche di consistenza e rilevanza che potrebbero connotarla in termini di componente edilizia di copertura e chiusura (Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2017 n. 306; sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619; sez. VI, 11 aprile 2014 n. 1777; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2 luglio 2018 n. 646; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 giugno 2018 n. 7014; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 dicembre 2017 n. 12632).

Ti potrebbe interessare

Gli interventi edilizi: definizioni e titoli abilitativi – II edizione

Le recenti novità normative contenute nel c.d. Decreto SCIA 2 (decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222, Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) hanno imposto un aggiornamento dell’e-book ed un rivisitazione del contenuto.L’occasione ha consentito, inoltre, di aggiungere alcuni nuovi riferimenti giurisprudenziali e modificare l’appendice normativa.Quale titolo edilizio deve richiedersi per trasformare una porta in una finestra? O per aggiungere un balcone ad una parete? O per rifare i servizi igienici ormai vetusti? O, ancora, per modificare la distribuzione interna dei locali dell’appartamento?Sono alcuni dei dubbi che possono accompagnare le decisioni di effettuare determinati interventi edilizi nella propria abitazione e che, se non correttamente risolti, possono comportare il pagamento di sanzioni e, in taluni casi, anche la demolizione di quanto realizzato.Questa Guida in formato ebook ha lo scopo di fornire indicazioni sulle diverse tipologie di interventi edilizi secondo la classificazione fornita dal Testo Unico Edilizia, sui titoli necessari da richiedere e sulle possibili sanzioniOgni capitolo si occupa di una diversa tipologia di intervento, evidenziando gli aspetti peculiari di ciascuno, con un linguaggio semplice ed uno stile agile e veloce e con la rassegna di relativa casistica.La struttura semplice e chiara e gli esempi riportati rendono l’opera utile al cittadino che, prima di effettuare un intervento, vuole informarsi e decidere con cognizione di causa; i riferimenti normativi e giurisprudenziali rendono l’opera interessante anche per gli uffici tecnici comunali e per i professionisti tecnici e legali nello svolgimento delle proprie funzioni e attività.Contiene una tabella riepilogativa per attività edilizia libera, Cila e Scia, aggiornata ai recenti decreti SCIA 1 e SCIA 2.Antonella Mafrica, Dottoressa in giurisprudenza, esperta in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali, collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautrice, insieme a Mario Petrulli, di pubblicazioni per Maggioli Editore.Mario Petrulli, Dottore in giurisprudenza, abilitato alla professione di avvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.

M. Petrulli, A. Mafrica | 2017 Maggioli Editore

12.90 €  10.97 €

Stalla smontabile in legno: titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 26 febbraio 2019 n. 400
Una stalla smontabile aperta su tre lati e utilizzata solo per esigenze temporanee non necessita del permesso di costruire né dell’autorizzazione paesaggistica

Non serve il permesso di costruire per una stalla in legno, completamente smontabile, con tetto in lamiera, di dimensioni contenute, finalizzata a ricovero stagionale per alcuni cavalli, a servizio del limitrofo impianto zootecnico condotto dall’interessato (cfr. TAR Catanzaro, sez. II, 4.02.2019, n. 193; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2.07.2018, n. 646). Detta struttura, infatti, è inidonea, per dimensioni, materiali utilizzati e caratteristiche costruttive, ad alterare in modo permanente l’assetto urbanistico-edilizio esistente.

Né serve l’autorizzazione paesaggistica: infatti, l’art. 149 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 42/2004 esenta “gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio” dall’obbligo del preventivo rilascio dell’autorizzazione prescritta dall’articolo 146 del medesimo decreto (cfr. TAR Calabria, sez. II, 7.02.2019, n. 270).

Veranda sul balcone: che titolo edilizio è necessario?

TAR Lazio, Latina, sent. n. 25 febbraio 2019 n. 117
Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento sono soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire

Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico (Consiglio di Stato sez. VI 09/10/2018 n. 5801).

Tettoia: rilevanza ai fini del calcolo delle distanze

TAR Piemonte, sez. II, sent. 26 febbraio 2019 n. 223
Una tettoia rileva ai fini del calcolo delle distanze fra edifici

Secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza, in tema di distanze legali fra edifici non sono computabili unicamente le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale o di rifinitura accessoria di limitata entità, come le mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie mentre rientrano nel concetto civilistico di costruzione le parti dell’edificio, quali le scale, terrazze e corpi avanzati (cosiddetti aggettanti) che pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato (Cass. Civ. 29.1.2018, n. 2093).
Di conseguenza, una tettoia che sporge per circa 3,50 metri dal fabbricato assume rilievo ai fini del calcolo delle distanze, a prescindere dal fatto che presenti o meno strutture murarie.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Mario Petrulli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento