In data 8 ottobre 2025 a Roma le realtà che rappresentano imprese e lavoratori dei settori dell’edilizia artigiana, cooperativa e industriale hanno siglato un accordo che approva il documento tecnico per la Denuncia Unica Edile (in sigla D.U.E.) cui le Casse Edili/Edilcasse dovranno attenersi al momento dell’entrata in vigore della nuova trasferta nazionale.
Analizziamo la novità in dettaglio.
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Indice
- La disciplina sulla trasferta nazionale
- Principio del cantiere in trasferta
- La Cassa Edile di appartenenza resta l’unico referente per l’impresa
- L’operaio rimane iscritto alla Cassa Edile di appartenenza
- Adempimenti uniformati per le imprese e le Casse Edili
- Denuncia Unica Edilizia (D.U.E.)
- Conclusione dei lavori della Commissione
- Obbligo di denuncia per cantiere
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Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a punti
Il settore dell’edilizia sta costituendo in questi ultimi anni un volano per il nostro Paese grazie agli incentivi fiscali e alla propulsione data dai contributi del PNRR, creando nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per le aziende che attorno ad esso gravitano. Tuttavia il lavoro in campo edile da sempre rappresenta un sistema particolare che deve essere gestito con grande attenzione e prudenza da parte sia dei professionisti del settore, sia delle stesse aziende, bilanciando le offerte economiche ed i piani di avanzamento lavori con gli indici di congruità della manodopera, i versamenti alla Cassa Edile, la sicurezza sul lavoro e il Durc. Il presente libro si pone l’obiettivo di fare da guida per tutti gli operatori del settore: aziende, consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e responsabili della sicurezza, che si trovano quotidianamente a gestire il corretto inquadramento del lavoratore edile, la sua rendicontazione fino alla elaborazione del cedolino paga e delle denunce alle casse previdenziali di competenza. A chiusura del volume sono presenti una serie di esempi pratici che permettono la verifica di quelli che sono i calcoli tipici del mondo dell’edilizia, fornendo contributi e spunti sulla gestione delle aziende edili e offrendo soluzioni operative rispetto ad una novità che rivoluzionerà il settore, ossia la patente a crediti. MASSIMILIANO MATTEUCCIConsulente del Lavoro in Roma, Milano e Bologna, Socio Nexumstp Spa. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università “La Sapienza” di Roma e presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma. Docente a contratto per Master Universitari di I e II livello. Profes- sore a contratto di “Innovazione digitale e relazioni industriali” presso l’Università “Niccolò Cusano” di RomaSIMONA RICCIConsulente del Lavoro, esperta in edilizia, Docente nel Master di I livello presso l’Università Lumsa di Roma.
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La disciplina sulla trasferta nazionale
Con accordo del 20 maggio 2025 per il rinnovo del CCNL 4 maggio 2022 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini, siglato da CNA-COSTRUZIONI, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e le sigle sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, ha trovato approvazione l’Allegato C-2025 in materia di trasferta. Nello specifico si dispone che la disciplina della trasferta nazionale entra in vigore il 1° ottobre 2025, contestualmente all’introduzione della nuova denuncia unica, e trova applicazione per i cantieri avviati successivamente a tale data.
Una disciplina identica in materia di trasferta nazionale opera, con le stesse decorrenze, anche per le realtà che applicano i CCNL Edilizia – cooperative e Edilizia – industria, come disposto dal Verbale del 21 febbraio 2025 (Allegato 5) per il rinnovo del CCNL 3 marzo 2022 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (accordo siglato da ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI e le sigle sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL).
Principio del cantiere in trasferta
La nuova disciplina sulla trasferta trova applicazione per i cantieri nei quali un operaio è inviato dall’impresa in trasferta in un territorio di competenza di un’altra Cassa Edile / Edilcassa. Tale regolamentazione decorre dal primo giorno del quarto periodo di paga del suddetto primo operaio, con apposita disciplina delle contribuzioni tra Cassa Edile / Edilcassa di appartenenza e Cassa Edile / Edilcassa del luogo dei lavori, come di seguito definita.
Dalla medesima data la stessa disciplina si applica anche per gli eventuali altri operai inviati in trasferta dall’impresa successivamente al primo, presso il medesimo cantiere, purché la trasferta relativa del singolo operaio duri per almeno un intero periodo di paga mensile.
La Cassa Edile di appartenenza resta l’unico referente per l’impresa
L’impresa, per tutti gli operai in trasferta e per l’intera durata della stessa, continua a compiere gli adempimenti previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale presso la Cassa Edile / Edilcassa di appartenenza, a cui competono gli adempimenti nei confronti della Cassa Edile / Edilcassa del luogo dei lavori. Le prestazioni a favore dell’impresa sono erogate dalla Cassa Edile / Edilcassa di appartenenza.
L’operaio rimane iscritto alla Cassa Edile di appartenenza
A prescindere dalla durata della trasferta, l’operaio resta iscritto alla Cassa Edile / Edilcassa di appartenenza che eroga le prestazioni a favore del dipendente in relazione al riconoscimento delle ore.
Adempimenti uniformati per le imprese e le Casse Edili
Stando a quanto prevedono gli Allegati C-2025 e 5 tramite l’apposito applicativo informatico, con un unico adempimento, l’impresa comunica preventivamente alla Cassa Edile / Edilcassa di appartenenza e a quella del luogo dei lavori l’apertura del cantiere/avvio dei lavori.
Successivamente, le denunce mensili vengono effettuate dall’azienda a beneficio della Cassa Edile / Edilcassa di appartenenza e, sempre tramite l’applicativo, i dati relativi al predetto cantiere vengono visualizzati automaticamente anche dalla Cassa Edile / Edilcassa del luogo dei lavori.
Denuncia Unica Edilizia (D.U.E.)
Nei Verbali del 21 febbraio 2025 (Allegato 4) e del 20 maggio 2025 (Allegato F-2025) i soggetti firmatari si sono accordati affinché il nuovo modello di Denuncia Unica Edilizia (D.U.E.) presenti, al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse Edili / Edilcasse, una serie di elementi obbligatori e bloccanti tra cui figura, alla lettera i), la disciplina sulla trasferta, secondo la nuova formulazione dell’articolo 24 del CCNL Edilizia – artigianato, dell’articolo 21 del CCNL Edilizia – industria e dell’articolo 61 del CCNL Edilizia – cooperative.
A decorrere dalla firma del rinnovo contrattuale è istituita una Commissione paritetica delle parti sociali incaricata di definire il modello di denuncia unica. Il sistema di Denuncia Unica, a seguito delle risultanze della Commissione, entra in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2025.
Conclusione dei lavori della Commissione
Con accordo datato 8 ottobre 2025, in attuazione di quanto previsto dall’Allegato F del CCNL Artigiani e dall’Allegato 4 del CCNL Ance / Cooperative, al termine del lavoro della Commissione paritetica (che si è avvalsa del supporto della CNCE) ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI e le sigle sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, hanno approvato un documento tecnico (allegato all’accordo) che costituisce un modello uniforme al quale, una volta implementato a livello nazionale il sistema informatico relativo alla stessa D.U.E. e alla trasferta nazionale, dovranno adeguarsi tutte le Casse Edili / Edilcasse.
Obbligo di denuncia per cantiere
Con riferimento al modello D.U.E. le Parti firmatarie dell’accordo dell’8 ottobre 2025 concordano che “resta fermo l’obbligo della denuncia per cantiere” con la sola eccezione della facoltà per l’impresa di indicare un “cantiere generico in presenza di tutte le seguenti condizioni”:
- Lavoro privato non soggetto a verifica di congruità;
- Massa salari denunciata nel predetto cantiere generico non superiore a 7 mila euro/mese;
- Presenza di denuncia di almeno un altro cantiere specificamente individuato (con almeno un lavoratore denunciato).
La definizione di cantiere generico non opera per i lavori di cui al D.L. numero 189/2016.
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