Molto permesso di costruire nella selezione di sentenze per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate la scorsa settimana: serve per una piccola tettoia in legno a copertura di distributori automatici? E per un muro di contenimento?
Invece una passerella metallica in zona con vincolo archeologico richiede il parere della Soprintendenza?
E ancora: un vano scale che dal piano terra conduce al secondo piano di un immobile, è vano tecnico? Per l’adozione dell’inibitoria di una SCIA serve la comunicazione di avvio del procedimento?
Vediamo in dettaglio tutte le sentenze.
Tettoia in legno per distributori automatici, serve permesso di costruire?
TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 6 dicembre 2019 n. 5733
Non serve il permesso di costruire per una piccola tettoia in legno a copertura di distributori automatici
È pacifico in «la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica» (cfr. Cons. St., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2348; Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 24 luglio 2014, n. 3952; Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817; Sez. IV, 08/07/2019, n. 4693, 2 febbraio 2012, n. 615).
Ai fini della configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia, occorre anche che «sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce» (Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2019, n.5130).
Conseguentemente, una piccola tettoia in legno, costituita da pilastri e travi, con dimensioni 2,40 mt. di lunghezza, 1,60 mt. di larghezza ed altezza variabile tra i 2,15 mt. e 2,70 mt., realizzata a copertura dei distributori automatici si configura per le sue caratteristiche, opera pertinenziale non necessitante di permesso di costruire.
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Passarella metallica in zona vincolata, serve parere della Soprintendenza?
TAR Lazio, Latina, sent. 3 dicembre 2019 n. 686
Un passerella metallica di rilevanti dimensioni in zona con vincolo archeologico richiede il parere della Soprintendenza
Una passerella con struttura portante in profilati metallici e pianale in lamiera grecata, avente la funzione di collegamento del piano terra del fabbricato con il piano stradale, per una lunghezza di ml. 19, larghezza di ml. 2,00 e altezza variabile da ml. 0 a 2,50, non è qualificabile come straordinaria manutenzione o ristrutturazione ma come nuova costruzione, soggetta al parere della Soprintendenza in ragione del vincolo archeologico.
Muro di contenimento, serve permesso di costruire?
TAR Molise, sez. I, sent. 5 dicembre 2019 n. 432
Serve il permesso di costruire per un muro di contenimento
Un muro di contenimento in CLS con altezza massima in più punti superiore a ml 1, 50 è qualificabile come nuova costruzione, richiedente il permesso di costruire: ne consegue la corretta applicazione dell’art. 31, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380/2001, ossia della sanzione ripristinatoria della demolizione, in assenza del suddetto titolo edilizio (cfr., ex multis, TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1601/2018; n. 270/2019; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 5777/2018; Salerno, sez. II, n. 1760/2018; Napoli, sez. III, n. 1154/2019).
Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, (cfr., di recente, T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 1006 del 17 ottobre 2016), la realizzazione di muri può essere qualificata come intervento di nuova costruzione, con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio del necessario titolo abilitativo, qualora abbia l’effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie (Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2014, n. 3408). Per valutare se l’opera necessiti di permesso di costruire ovvero se sia sufficiente la presentazione di una SCIA, pertanto, si deve avere essenzialmente riguardo al rapporto effettivo dell’innovazione con la preesistenza territoriale, onde valutare se essa superi in concreto o meno la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia (Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 10).
La realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, lo stesso sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli interventi di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. (T.A.R. Campobasso, sez. I, 31/03/2014, n. 203).
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Vano scale da terra al secondo piano, è vano tecnico?
TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 3 dicembre 2019 n. 2141
Non è un volume tecnico un vano scale che dal piano terra conduce al secondo piano di un immobile
Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza, «Sono volumi tecnici gli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono essere (sempre in difetto dell’alternativa) quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo» (Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 01/12/2014, n. 5932).
Come affermato in precedenza, «Il vano scala chiuso, per giunta con ampliamento del pianerottolo, non può essere considerato volume tecnico, tale essendo soltanto l’opera edilizia destinata a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa» (T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, 04/04/2018, n. 496).
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Conseguentemente, non può considerarsi volume tecnico un vano scale «in muratura di tufo» che «dal piano terra conduce al secondo piano dell’immobile». Trattasi dunque di un manufatto capace di per sé di manifestare una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, dotata di una certa consistenza e per la quale dunque occorre premunirsi del prescritto titolo edilizio.
SCIA inibitoria, serve comunicazione di avvio del procedimento?
TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 5 dicembre 2019 n. 1916
Per l’adozione dell’inibitoria di una SCIA non serve la comunicazione di avvio del procedimento
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non rende illegittima l’inibitoria di una SCIA.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, «la SCIA non è qualificabile come provvedimento amministrativo, ma come atto in tutto e per tutto del privato, al quale non si applica la disciplina dell’art. 10– bis L. n. 241-1990. La natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività – che non è una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge – induce ad escludere che l’autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241-1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3112, 14 aprile 2014, n. 1800 e 25 gennaio 2013, n. 489).
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Il denunciante la SCIA, infatti, è titolare di una posizione soggettiva originaria che rinviene il suo fondamento diretto ed immediato nella legge che non ha bisogno di alcun consenso della. P.A. e, pertanto, la segnalazione di inizio attività non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a culminare in un atto finale di assenso, espresso o tacito, da parte dell’amministrazione.
In assenza di procedimento, non c’è spazio per la comunicazione di avvio, per il preavviso di rigetto o per atti sospensivi da parte dell’Amministrazione». (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1111/2019).
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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