Siamo ormai giunti al momento fatidico della dichiarazione dei redditi. Quest’anno in più, c’è da capire come trattare le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: a meno che non abbiate deciso di fuggire in alta montagna per evitare queste noiose pratiche burocratiche… Potreste comunque dotarvi di un fornelletto che cuoce i maccheroni con energia solare per rimanere “ecologici”.
Agenzia delle Entrate si è premurata di compilare una circolare ad hoc, la 13/E uscita il 31 maggio 2019 dal titolo “esaustivo” di Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità.
Vediamo in dettaglio la sezione relativa all’Ecobonus e ai finanziamenti per l’efficienza energetica.
Ecobonus, come si considera nella dichiarazione dei redditi?
Nei precedenti articoli sull’Ecobonus (si veda ad esempio Ecobonus e Sismabonus, basta un click) avevamo specificato quali interventi di riqualificazione energetica degli edifici hanno diritto all’ecobonus.
Ricordiamo per comodità le tipologie di interventi ammessi alla detrazione:
– riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006);
– su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi (art. 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006);
– relativi all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura nonché istituti scolastici e università (art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006);
– di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006); tale detrazione è estesa anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (art. 1, comma 286, della legge n. 244 del 2007).
A decorrere dal 2015 (art. 14, comma 2, lett. b) e comma 2-bis del DL n. 63 del 2013), la detrazione spetta anche per le spese sostenute per:
− l’acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al DLGS n. 311 del 2006;
− l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Puoi approfondire con Cedere l’ecobonus? Ecco come si fa!
Dal 1° gennaio 2018 inoltre, la detrazione, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute, spetta anche per:
– l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%);
– gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
– l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Come si valutano i singoli lavori in dichiarazione? Alcuni esempi
Entrate ha esaustivamente riepilogato tutte le casistiche, dal caso di installazione di sistemi multimediali per il controllo da remoto a quello di un intervento di efficientamento che prevede demolizione e successiva ricostruzione.
La detrazione per finestre, porte e pavimenti
Gli interventi agevolati sono sulle strutture opache verticali (pareti di norma esterne), strutture opache orizzontali (ovvero coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che garantiscano una minore dissipazione di energia per calore disperso.
Gli infissi si intendono comprensivi delle strutture accessorie che causano o potrebbero causare la dispersione di calore (scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate (cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso).
Attenzione, la sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti (se già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti) non sono agevolabili; si ha invece agevolazione nel caso in cui a seguito dei lavori gli indici subiranno ultriore riduzione.
Per quanto concerne i portoni di ingresso, questi rientrano nelle agevolazioni se delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati. Stesso discorso vale se sono rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
Infine nel caso del pavimento contro terra si può accedere alla detrazione se sono rispettati i requisiti di trasmittanza termica.
Detrazioni per dispositivi multimediali
A questa particolare casistica, la circolare di Agenzia delle Entrate risponde che nel caso di intervento di installazione di dispositivi multimediali eseguita in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile, allora questo è considerato connesso a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante.
Altri interventi che possono essere considerati connessi sono la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza, o l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.
Per sapere altri dettagli in merito alla compilazione della dichiarazione dei redditi, vi consigliamo di scaricare e consultare la circolare 13/E di Agenzia delle Entrate.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento