Non fosse un provvedimento così serio, verrebbe voglia di andare al casinò di Venezia o con i nostri figli a scuola a giocare i numeri comparsi nelle versioni bozza dello Sblocca Cantieri. Siamo ancora al via libera “salvo intese”, ma alcune novità potrebbero stravolgere i provvedimenti ipotizzati. Tutti cauti ancora sulla Flat Tax (da coprire con tagli alle agevolazioni fiscali, per cui il Def prevederebbe la graduale estensione del regime d’imposta sulle persone fisiche a due aliquote del 15 e 20 per cento, a partire dai redditi più bassi).
Ogni “ritocco” significherebbe comunque una revisione di detrazioni e deduzioni, destinate a coprire il costo del nuovo sistema.
Seguite con noi la lettura che segue per un utile quadro completo sulle novità.
Promesso: bandite tutte le versioni “apocrife” del DL…
18 aprile 2019: lo Sblocca cantieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Decreto sblocca cantieri, quali novità?
Direttamente dal Consiglio dei Ministri, ecco cosa dice la nuova bozza: in primis, commissari per opere che cubano complessivamente 25 miliardi di euro.
In merito a questa novità Toninelli (al convegno della federazione italiana piloti dei porti che si è svolto martedì 9 aprile a Roma) ha risposto che ci sarà un forte slancio nell’accelerazione dei cantieri e quindi anche dell’economia e dell’occupazione.
Con la legge di Bilancio per il 2019 il governo ha infatti alzato da 40mila a 150mila euro il tetto sotto cui non è necessario fare un bando di gara, con il vincolo che ci fosse il confronto delle proposte di tre operatori. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invece dichiara che l’affidamento diretto ritornerebbe entro i 40 mila euro.
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Verrà inoltre innalzato dal 30 al 50% dell’importo complessivo del contratto della soglia per l’affidamento dei lavori in subappalto. Inoltre, per interventi che saranno richiesti dai commissari di governo per sbloccare, proseguire o rielaborare progetti di opere pubbliche, la deadline per la regola del silenzio assenso è posta a 60 giorni (termine per autorizzare i lavori per le valutazioni necessarie alla tutela dei beni culturali e paesaggistici). Per l’avvio e la prosecuzione dei lavori l’intesa tra commissari e presidenti di regione sostituisce invece tutte le altre autorizzazioni e nulla osta.
Quindi il ruolo dei commissari rivestirà particolare importanza, dato che per eseguire i lavori potranno essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici ma non appunto quelle di tutela ambientale e paesaggistica, tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale.
Il rischio di tutte queste misure è di creare casi singolari ed eccezioni valide caso per caso, opera per opera e conferire eccessivo “potere” in mano alle stazioni appaltanti territoriali.
La versione di marzo 2019 era diversa?
In sintesi, la possibilità di affidamento di lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, su progetto definitivo invece che esecutivo; il tutto per snellire le attività previste per l’apertura dei cantieri. Altra ipotesi: il pagamento diretto per i progettisti nel caso di ricorso all’appalto integrato. Erano saltate la sanatoria sulle mini-irregolarità e la norma che avrebbe alzato a 5 milioni la soglia per affidare i lavori senza gara formale, con una procedura negoziata aperta a cinque imprese.
Rimaneva in ballo il programma di interventi infrastrutturali per i piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti.
Nel decreto c’era anche una parte largamente condivisa dai vari politici, vale a dire la riforma del codice degli appalti per velocizzare progetti e lavori: circa 40 norme a riscrivere radicalmente le regole.
Cosa avevano dichiarato i professionisti? Molte le voci degli insoddisfatti. Dall’Ance, il cui presidente Buia manifestava dissenso dichiarando che è necessario approvare subito un pacchetto di misure urbanistiche, edilizie e fiscali per rilanciare la rigenerazione urbana, a RPT (Rete delle Professioni Tecniche) che si dilungava nel lamentare una serie di criticità residue di un provvedimento che inseguendo l’obiettivo della semplificazione, rischia di introdurre elementi che mortificano la centralità del progetto.
Decreto sblocca cantieri: linfa per le imprese
Uno dei macro obiettivi del piano è anche in questa ultima bozza rispondere alle imprese che denunciano da mesi se non anni, uno stato di blocco ormai insostenibile, e che vedono nello sblocco dei cantieri la chiave di volta per il rilancio del Pil. A gennaio l’Ance aveva reso noto il proprio monitoraggio rispetto alle opere ferme, attestando a 33 miliardi l’importo degli investimenti bloccati. La famosa “Torino-Lione” era stata inserita in questo conteggio, e con il suo peso aveva spostato l’asticella in avanti rispetto all’ipotetica crescita dei posti di lavori derivante dall’approvazione del decreto.
Ecco la lista dei macro-cantieri ipotizzata da Toninelli lo scorso gennaio:
Nella lista compaiono il raddoppio della Cremona-Mantova, i ponti sul Po (per cui la legge di bilancio prevede 250 milioni), il rafforzamento del polo aeroportuale Firenze-Pisa.
Dall’esame del dl recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, si prevedevano numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto legge 50/2016 (DLGS50-2016).
Le principali di seguito:
– adozione di un regolamento attuativo unico, al posto delle linee guida, sulle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria; i) lavori riguardanti i beni culturali;
– incentivi tecnici al Coordinatore della Sicurezza
– modifiche in materia di livelli di progettazione;
– stabilizzazione delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 912 della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) relativamente alle procedure di affidamento per i contratti sotto soglia. In base a tali modifiche, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori a) di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici; e b) di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici;
– modifiche in tema di consorzi stabili;
– composizione delle commissioni giudicatrici in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria del relativo Albo;
– modifiche in materia di motivi di esclusione;
– modifiche in materia di offerte anomale;
– soppressione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta;
– soppressione dell’albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore;
– modifiche relative al sistema di qualificazione del contraente generale;
– disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa.
Nella bozza del decreto anche disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, che vedrebbero la modifica di alcune sezioni al T.U. edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.
In settimana, forse, il varo del “salvo intese”. Forse…
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