Aggiornamento Decreto Requisiti Tecnici: le modifiche introdotte dal Decreto prezzi Bonus Edilizi

Le novità più rilevanti riguardano l’allegato A e l’allegato I del Decreto Requisiti Tecnici (detto anche Decreto Asseverazioni)

Il Decreto MiTE prezzi Bonus Edilizi definisce i costi massimi specifici agevolabili per gli interventi di efficienza energetica soggetti ai Bonus Edilizi, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese.

Il nuovo provvedimento normativo porta con sé alcune modifiche e integrazioni al Decreto Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020.

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In particolare le novità più rilevanti riguardano l’allegato A e l’allegato I del Decreto Requisiti Tecnici (detto anche Decreto Asseverazioni), che ricordiamo, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per gli interventi agevolati con Ecobonus, Bonus Facciate e Super Ecobonus.

Le modifiche sono elencate all’articolo 4 del Decreto MiTE prezzi Bonus Edilizi.

Vediamo nel dettaglio.

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Le modifiche all’allegato A del Decreto 6 agosto 2020

All’Allegato A, il punto 13 è integralmente sostituito come segue:

13 Limiti delle agevolazioni

  • 13.1 – Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:

a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;

b) interventi che ai sensi del presente Allegato (Allegato A del Decreto 6 agosto 2020) prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;

c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.

  • 13.2 – Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.
  • 13.3 – Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.
  • 13.4 – Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L’Allegato I, di cui si parla al punto 13, subisce modifiche (di seguito descritte) con l’entrata in vigore del Decreto MiTe Prezzi Bonus Edilizi prevista a 30 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pertanto ci sarà un periodo di transizione.

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Le modifiche all’allegato I del Decreto 6 agosto 2020

L’allegato A al testo del Decreto MiTE prezzi Bonus Edilizi sostituisce le voci relative ai costi massimi specifici indicati per ciascun intervento nell’Allegato I al Decreto MiSE Requisiti tecnici del 6 agosto 2020.

Difatti, sempre all’articolo 4 del Decreto MiTE prezzi Bonus Edilizi si legge che l’Allegato I è sostituito dal seguente:

Costi massimi specifici

I costi massimi specifici per gli interventi di cui al presente decreto sono quelli definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica di cui all’articolo 119, comma 13-bis, terzo periodo, del Decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni.

Osservando i costi indicati nell’allegato A del Decreto MiTE prezzi Bonus Edilizi si rileva un incremento del 20% che prende in considerazione l’aumento costo delle materie prime e l’inflazione.

I costi massimi specifici sono al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative all’ installazione e alla manodopera per la messa in opera dei beni.

>> Scarica il testo firmato del Decreto MiTE prezzi Bonus Edilizi <<

>> Scarica l’allegato A del Decreto MiTE prezzi Bonus Edilizi <<

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Foto:iStock.com/Branislav

Redazione Tecnica

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