Aggiornamento del 31 dicembre 2021_Il Decreto Antifrodi (e tutte le disposizioni in esso contenute) viene inglobato nel testo finale della Legge di Bilancio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021.
In questo modo viene sancita l’abrogazione del Dl 157/2021, le cui misure introdotte per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, vengono inserite nei commi da 28 a 36 della Legge di Bilancio 2022. Come specificato anche dalle Entrate restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici nati sulla base di decreto Antifrodi.
Pertanto non cambia nulla se non lo strumento normativo.
Con la Circolare delle Entrate n.16/E 2021 vengono fornite nuove indicazioni sulle agevolazioni edilizie post Decreto Anti-frodi. O meglio, che dà indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità e all’asseverazione sia per il Superbonus, sia per gli altri Bonus edilizi.
Con il nuovo documento e le FAQ pubblicate il 22 novembre 2021, si hanno una serie di chiarimenti doverosi e necessari che “rimettono in ordine” il caos creato dall’immediata entrata in vigore del DL 157/2021.
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Tra i chiarimenti più richiesti vi è quello sull’attestazione per lo sconto in fattura e la cessione dei Bonus edilizi, non 110%, che può essere rilasciata anche a lavori non conclusi (ma iniziati) e in assenza di SAL.
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Attraverso la circolare viene, inoltre, confermato che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.
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All’interno del documento viene fatta una premessa sull’Anti-frodi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’11 novembre 2021 ed entrato in vigore il 12 novembre 20211, che ha introdotto misure urgenti per contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d’imposta e detrazioni.
L’Agenzia delle entrate ha così emanato il provvedimento del 12 novembre 2021, prot. n. 312528, con cui sono state apportate modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847, e sono stati approvati il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle entrate > ne abbiamo parlato meglio qui <
Analizziamo di seguito, nel dettaglio, il contenuto della Circolare Entrate n. n.16/E 2021.
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Cosa cambia per il Superbonus
Con l’Anti-frodi è stato esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il Superbonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione, quindi non solo in caso di cessione del credito o dello sconto in fattura.
>> Superbonus e gestione contenzioso. L’altra faccia dell’agevolazione
Ma si tratta di una condizione da applicare alle fatture emesse e ai relativi pagamenti a decorrere dal 12 novembre 2021: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.
Attenzione! Perché il visto di conformità continua a non essere obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso il modello 730 o modello Redditi, oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
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Cosa cambia per i Bonus edilizi
Le Entrate specificano che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.
Cosa succede alle comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021?
Nei casi in cui l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, queste non sono soggette alla nuova disciplina, pertanto non sono richiesti visto e l’attestazione della congruità delle spese.
>> Tutto sul visto di conformità: cos’è, a cosa serve, chi può rilasciarlo
Attenzione! L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica in caso di fatture pagate prima del 12 novembre 2021 e con accordi tra cedente e cessionario, anche senza comunicazione all’Agenzia delle Entrate > qui scendiamo nel dettaglio <
Leggi anche: No asseverazione e visto di conformità? Stop allo sconto per lavori in corso
Detraibilità spese professionali
La Circolare chiarisce finalmente anche l’aspetto circa la detraibilità delle spese sostenute per l’apposizione del visto.
Queste sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
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Tutti punti della Circolare
All’interno della Circolare vengono fornite indicazioni su:
- Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi
- Superbonus
- Visto di conformità
- Ambito di applicazione temporale
- Asseverazione
- Cessione delle rate residue di detrazione non fruite
- Visto di conformità
- Bonus diversi dal Superbonus
- Visto di conformità
- Attestazione della congruità delle spese
- Ambito di applicazione temporale
- Cessione delle rate residue di detrazione non fruite
- Tabella riepilogativa
- Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi
>> Scarica la Circolare 16/E 2021 delle Entrate <<
Da non perdere
Bonus casa e Regole anti frode – Pacchetto scaricabile in formato zip – II edizione
Il decreto 157 del 12 novembre 2021 ha introdotto una significativa stretta sulle operazioni di cessione del credito per i bonus casa alla luce non solo delle frodi per crediti inesistenti accertate dall’Agenzia delle entrate, ma anche per contrastare il fenomeno dei prezzi “gonfiati” a causa dell’addebito al committente delle spese per gli oneri di cessione del credito. Il pacchetto antifrode è ora confluito, dopo la pubblicazione della Legge di Bilancio 2022, negli articoli 119, 121 e 122-bis del decreto Rilancio. L’impianto resta confermato ma ci sono alcune novità rispetto al testo originario.Il presente materiale operativo raccoglie una serie di documentazione di supporto per l’attività del tecnico, che vuole comprendere cosa è cambiato nella normativa e quali sono i nuovi requisiti e i nuovi obblighi imposti dal legislatore.In BONUS CASA e REGOLE ANTI FRODE, il professionista troverà, aggiornati alla Legge di Bilancio 2022:- I moduli di asseverazione per la congruità delle spese sostenute per tutti i lavori agevolabili (Bonus Facciate e Bonus Facciate Termico, Fotovoltaico, Sismico, Colonnine di ricarica, Ristrutturazioni), aggiornati alla Legge di Bilancio 2022- Un ebook di spiegazione delle novità dal titolo “Bonus Casa e Regole Antifrode” a cura di Antonella Donati, aggiornato alle Legge di Bilancio 2022- Una raccolta di oltre 60 casi risolti a partire da quesiti reali posti dai lettori di EdilTecnico.it- La tabella con indicati i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore- Una circolare operativa redatta dagli esperti di Fisco & Tasse con un’analisi dettagliata delle regole anti frode in base alla recente circolare dell’Agenzia delle Entrate di dicembre 2021 – Elenco delle attività che rientrano in edilizia libera. Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.
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