Prorogate le opzioni di sconto in fattura e di cessione credito fino al 31 dicembre 2024 valida per il bonus ristrutturazioni 50%, l’ecobonus ordinario, il sismabonus ordinario, il bonus facciate e per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
La proroga delle opzioni resta valida fino al 31 dicembre 2025 per il superbonus.
>> Modello cessione o sconto in fattura. Entrate modifica il format
Inizialmente si è temuto il peggio perché nella bozza della Legge di Bilancio del 28 ottobre 2021 si leggeva di uno stop per il prossimo anno allo sconto in fattura e cessione del credito per i bonus edilizi ordinari, le modalità alternative alla detrazione. Un’ evidenza che aveva creato non poco clamore.
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Le opzioni resteranno invece valide per il Superbonus 110 la cui proroga, per gli interventi effettuati dai condomini e mini condomini in mono proprietà (fino a 4 unità immobiliari), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, è prevista con le seguenti aliquote e con queste date:
- 110% fino al 31 dicembre 2023
- 70% per il 2024
- 65% per il 2025
> Qui abbiamo riassunto nel dettaglio cosa accade al Superbonus con la nuova Manovra 2022 <<
Lo sconto in fattura e la cessione del credito, rappresentano una possibilità introdotta a partire dal gennaio 2020, con il Decreto Rilancio 34/2020, e resa valida anche per i lavori svolti in tutto il 2021 sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e impiantistica.
Ricordiamo che lo sconto in fattura garantisce l’abbattimento del costo dei lavori direttamente dalla ditta fino a un importo non superiore al costo stesso dei lavori, cioè fino all’importo massimo corrispondente al bonus di cui si vuole usufruire.
Invece, la cessione del credito comporta la cessione vera e propria della detrazione fiscale da parte del soggetto contribuente verso un ente terzo, come ad esempio le banche, in cambio del rimborso fino a un importo massimo corrispondente alla somma che altrimenti verrebbe detratta in dichiarazione.
Va inoltre detto che il Governo ha deciso di intervenire dopo la scoperta da parte dell’Agenzia delle Entrate di 800 milioni di crediti fittizzi. L’obiettivo è quello di intensificare i controlli per questo è stato varato un Decreto ad hoc dal Consiglio dei ministri >>qui c’è il testo<<
Da ora in poi diventa obbligatorio il visto di conformità sia per la cessione di tutti i bonus edilizi che per l’utilizzo in dichiarazione >>Qui abbiamo spiegato tutto nel dettaglio<<
Leggi anche: Cessione credito e sconto in fattura, 3 opzioni col bonifico parlante
Sconto in fattura e cessione credito: rischiata la mancata proroga
La bozza della Legge di Bilancio 2022 prevedeva la proroga della cessione del credito e dello sconto in fattura solo per il Superbonus fino al 31 dicembre del 2025.
Tra i bonus edilizi, inizialmente esclusi c’erano: bonus 50% per le ristrutturazioni, ecobonus ordinario, sismabonus ordinario, bonus facciate.
>> Legge di Bilancio 2022, ecco la bozza: tutte le novità sui bonus edilizi
Tra gli interventi a rischio proroga sconto e cessione, nella bozza del 28 ottobre 2021, c’erano anche: l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Quindi avevamo analizzato la situazione in caso di mancata proroga delle due opzioni per il nuovo anno 2022.
Prendendo ad esempio il Bonus Facciate, a partire da gennaio 2021 le spese per il rifacimento della facciata dovranno essere sostenute nella totalità dai condòmini che potranno poi detrarre direttamente. Lo sconto fiscale passa dal 90% al 60% e sarà visibile solo dal 2023 e suddiviso in dieci rate.
Ma allora chi vorrebbe usufruire dello sconto o cessione entro l’anno per i bonus edilizi ordinari esclusi, come deve muoversi? Vediamo quali sono le strade percorribili.
Non perderti: Bonus facciate: come pagare e come fare per i lavori non conclusi entro l’anno
Effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 2021
Non c’è molto tempo alla fine dell’anno. Come fare se non dovessero essere confermate le due opzioni per il nuovo anno?
Chi intende usufruire dell’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto può farlo effettuando il pagamento tramite bonifico parlante, senza andare oltre il 31 dicembre del 2021.
La realizzazione dei lavori e il completamento degli stessi, non sono necessari entro fine anno pertanto effettuando il pagamento prima della realizzazione dell’intervento si rientra nel periodo durante il quale la detrazione è ancora cedibile o scontabile in fattura.
Ricordiamo per quanto riguarda il Bonus Facciate 90% e avanzamento lavori, la Direzione regionale della Liguria delle Entrate (n. 903 -521/2021) ha chiarito che per gli interventi rientranti nell’agevolazione, avviati ma non terminati entro il 31 dicembre 2021, è possibile applicare lo sconto in fattura per i costi sostenuti entro l’anno in omaggio al criterio di cassa (cioè conta la data in cui si esegue il bonifico non quella di addebito) senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.
Ma come fidarsi? Per avere una tutela in più si potrebbero prevedere delle apposite clausole e penali nel contratto con il fornitore.
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Anticipo entro fine 2021 e saldo nel 2022
Per non rischiare con il fornitore, e pagare i lavori ancor prima di averli visti conclusi, il contribuente potrà decidere di versare un anticipo per poi saldare il resto nel 2022 a lavori conclusi.
Tuttavia è bene precisare che il beneficiario dell’agevolazione per la quota di saldo al 2022, però, non potrà accedere a cessione e sconto.
Ricordiamo che la comunicazione alle Entrate per cessione o sconto deve essere effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Consigliamo
Il Manuale di progettazione per la riqualificazione energetica sugli aspetti fiscali del Superbonus 110. Indicazioni pratiche sulla progettazione dell’efficienza energetica al fine di garantire il doppio salto di classe e le performance richieste dalla normativa in materia.
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