Nuovo modulo CILA semplificata Superbonus, pdf e regole

Indicazioni per gli interventi finalizzati al 110%, che dopo il dl semplificazioni in vigore dal 1° giugno sono subordinati alla presentazione di una CILA speciale, come indicato dal nuovo comma 13 ter dell’ art.119 del DL n. 34 del 2020

*Aggiornamento del 26 agosto 2021_Da più parti sono pervenute richieste di chiarimento circa la modulistica da utilizzare per interventi agevolabili al Superbonus 110%, le attestazioni richieste per l’avvio dei lavori ecc. Gli Uffici competenti del Governo hanno predisposto un nuovo modulo, specificamente riferito a questa speciale CILA semplificata (detta anche Super CILA o CILAS).

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI ha pubblicato il quaderno “Il Superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del D.L. n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance)” che oltre a contenere istruzione tecniche, linee guida e note esplicative, presenta in anteprima il NUOVO MODULO CILA SEMPLIFICATA, utilizzabile per i lavori soggetti a Superbonus.

Il Decreto Semplificazioni-bis e Governance PNRR è stato poi convertito in legge (Legge 29 luglio 2021, n. 108). Il testo recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021.

l modello entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, ovvero dal 5 agosto 2021. Con la conversione in legge del decreto, il nuovo modulo unico Super CILA Superbonus arriverà presso le Amministrazioni. Per saperne di più leggi anche >> Super CILA Superbonus: il nuovo modello

L’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali circa l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus), come stabilito all’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 13-ter, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, raggiunto in sede di Conferenza Unificata in data 4 agosto 2021, è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021.

Ma la pubblicazione in Gazzetta è solo una formalità in quanto, a causa dell’urgenza dell’adozione della modulistica unificata, la stessa è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Accordo avvenuta sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, quindi operativa già dal 5 agosto 2021.

Tuttavia, in attesa della modulistica unificata statale, la regione Emilia Romagna (con una lettera circolare a firma dell’assessora Barbara Lori) aveva anticipato alcune indicazioni operative che consentano di presentare le pratiche edilizie nella regione stessa.

Prima di scaricare il nuovo modulo per la CILA semplificata (>>> che trovi a fine articolo in PDF), consigliamo questo pratico Kit Superbonus per il Calcolo del beneficio + Check list conformità sviluppato da Maggioli Editore che riporta i controlli per redigere il visto fiscale sulla comunicazione da inviare a Entrate (necessaria per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al 110%) sia nel caso di cessione del credito che per lo sconto in fattura.

Nuovo modulo CILA semplificata Superbonus, pdf e regole

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E SPECIALITÀ DELLA CILA

Il nuovo comma 13-ter dell’art. 119 del DL n. 34 del 2020 qualifica tutti gli interventi elencati all’articolo 119 del DL 34/2020 come manutenzione straordinaria* tranne quelli di demolizione e ricostruzione, prevedendo per il loro avvio la presentazione (in tutti i casi) di una CILA.

[*Compresi sia gli interventi di sostituzione di impianti esistenti, che di norma sarebbero da qualificare manutenzione ordinaria e costituirebbero attività edilizia libera, sia gli interventi sulle strutture, da qualificare di norme quantomeno come manutenzione pesante soggetta a SCIA].

A tale scopo può essere utilizzata la modulistica edilizia unificata, barrando le caselle relative alla CILA e descrivendo nel punto 2.4. del modulo 2, quadro 2, l’esatta natura e caratteristiche dei lavori (si consiglia una formulazione del seguente tipo: ” Intervento di cui all’art.119 del DL 34 del 2020, consistente nella realizzazione…”).

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Si ritiene, che gli interventi di demolizione e ricostruzione che beneficiano del Superbonus 110% rientrino nella nozione di ristrutturazione edilizia (con demolizione e ricostruzione), di cui alla lettera f), terzo periodo e seguenti, dell’ Allegato alla L.R. II n. 15 del 2013, e che la loro presentazione sia subordinata alla presentazione di una SCIA, utilizzando la modulistica edilizia unificata. Per tale SCIA non trovano applicazione le semplificazioni descritte al successivo punto 2.

>>>> Pagina speciale CILA || Aggiornamenti, moduli news

2. ATTESTAZIONI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE DELL’IMMOBILE

Il comma 13-bis specifica in modo univoco che la presentazione della CILA che riguarda gli interventi disciplinati dall’art. 119 del DL 34/2020 non richiede (non deve contenere) l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile interessato dai lavori (disciplinato dall’art. IO-bis della L.R. n. 15 del 2013, in attuazione dell’art. 9-bis del DPR n. 380 del 2001).

In luogo della dichiarazione circa la legittimità dello stato di fatto dell’immobile, è richiesta una delle seguenti attestazioni:

– gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento;
– gli estremi del titolo in sanatoria che ne ha consentito la legittimazione dell’immobile (in esecuzione di un condono edilizio ovvero della legge regionale);
– che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Conseguentemente, rispetto alla vigente modulistica regionale unificata:

dovrà essere allegata una apposita attestazione del titolare della CILA, avente i contenuti appena indicati, (in allegato il modello);
non dovrà essere compilato il quadro f) del modulo 1;
non dovranno essere allegati gli elaborati grafici dello stato legittimo di cui al “Quadro riepilogativo della documentazione allegata e disponibile presso il comune”;
– non dovrà essere compilato il quadro 3) del modulo 2.

Sul tema: Conformità edilizia immobili ante 1967: ok alla legittimità anche senza documentazione

3. INTERVENTI STRUTTURALI

Tra gli interventi elencati nell’ art. 119 del DL 34/2020 (e subordinati a questa speciale CILA) sono ricompresi anche interventi aventi rilevanza strutturale. Pertanto, per essi dovrà essere compilato il quadro n. 16) del modello 2, con la conseguente predisposizione e allegazione del relativo progetto strutturale.

>>> Rimani aggiornato sulle procedure per i bonus edilizi. Ricevi i nostri riassunti

4. SANZIONI DI NATURA FISCALE 

La mancata presentazione della CILA, l’assenza (e, si ritiene, la falsità) dell’attestazione di cui al modulo allegato alla presente nota e la realizzazione degli interventi in difformità dalla CILA, costituiscono causa di decadenza dal beneficio della detrazione fiscale di cui all’art. 119 del DL n. 34/2020 (assieme alla non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 della medesima disposizione).

Si sottolinea pertanto l’assoluta necessità di una corretta compilazione della modulistica e di una altrettanto puntuale esecuzione dei lavori in conformità al progetto presentato.

Inoltre, in attesa di un auspicato chiarimento statale sul punto, si evidenzia che ricorrere alle forme di sanatoria previste dall’articolo 16-bis, comma 1, della L.R. n. 23 del 2004 (“CILA con lavori in corso di esecuzione” e “CILA in sanatoria”) per eseguire gli interventi di cui all’art. 119 del DL n. 34/2020, potrebbe comportare la decadenza dal beneficio appena menzionata, in quanto tali ipotesi appaiono ricomprese nella prima delle fattispecie appena elencate (“mancata presentazione della CILA” prima dell’inizio dei lavori).

>>> UTILE!! >>>> Conformità urbanistica e Superbonus, come fare con le opere difformi e non sanabili

5. AGIBILITÀ E ADEMPIMENTI IN MATERIA SISMICA

Si conferma l’applicazione della disciplina regionale vigente, relativamente:

  • alla facoltà, stabilita dall’art. 7, comma 13, della LR 15 del 2013, di presentare la segnalazione di conformitàedilizia e agibilità dell’ immobile anche per gli interventi di cui all’ art. 119 del DL n. 34/2020 soggetti a CILA;
  • all’obbligo di svolgere gli adempimenti in materia sismica (tra cui, il collaudo statico e il certificato di rispondenza, ai sensi dell’ art. 19 della L.R. n. 19 del 2008), nel caso di interventi di cui all’ art. 119 del DL 34/2020 che comportino opere strutturali.

Si evidenzia, infine, che le presenti indicazioni potranno essere aggiornate a seguito delle eventuali modifiche apportate al DL n. 77/2021, nella fase della sua conversione in legge.

Recap: Permesso di costruire, Scia, Cila, interventi edilizi e titoli necessari

>> Scarica il NUOVO MODULO CILA SEMPLIFICATA – CILAS <<

>> Scarica l’ALLEGATO ALTRI SOGGETTI – CILAS <<

>>>> Scarica qui la Circolare CILA Emilia Romagna del 24 giugno 2021

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Foto: iStock/solarseven

Redazione Tecnica

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