Un condomino, a seguito di infiltrazioni d’acqua verificatesi nel suo appartamento, richiedeva in giudizio il risarcimento dei danni al proprietario dell’appartamento soprastante ed al condominio.
Si costituivano i convenuti chiedendo l’autorizzazione a chiamare in causa le rispettive compagnie di assicurazione e, in ogni caso, il rigetto della richiesta di risarcimento; successivamente il CTU, all’esito delle osservazioni dei luoghi, riteneva che le infiltrazioni fossero state causate dalla rottura di un tratto della rete di scarico destinato a raccogliere sia le acque meteoriche provenienti dalla copertura sia le acque di scarico provenienti dalla cucina dell’appartamento soprastante. Tale accertamento tecnico non veniva contestato dal condominio né in sede di CTU, né in comparsa conclusionale.
Vediamo cosa è emerso dalla sentenza del 5 marzo 2021, n. 1908 del Tribunale di Milano. Il riferimento normativo è l’art. 2051 c.c. mentre i precedenti giurisprudenziali a cui si fa riferimento nell’articolo è la Sentenza del 01/06/2016 n. 948 del Tribunale di Pescara.
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I danni raccordo comune tubazioni acqua sono a carico del condominio?
La questione è: i danni conseguenti alla rottura del raccordo su cui si inseriscono sia il tubo proveniente da un appartamento sia il tubo condominiale che raccoglie l’acqua piovana proveniente dalla copertura comune sono a carico del condominio?
Il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità per le infiltrazioni e i conseguenti danni patiti dall’attrice andassero ascritti esclusivamente al condominio poiché il perito, all’esito delle osservazioni dei luoghi, aveva ritenuto che le infiltrazioni fossero state causate dalla rottura di un tratto della rete di scarico che raccoglieva sia le acque meteoriche provenienti dalla copertura sia le acque di scarico provenienti dalla cucina dell’appartamento di proprietà della convenuta, cioè un tratto di tubazione da considerare di proprietà condominiale.
Secondo lo stesso giudice, la colpevolezza del condominio era risultata chiara sia in considerazione della mancata contestazione delle conclusioni del CTU, sia dal fatto che i condomini avevano spontaneamente provveduto a riparare lo scarico prima dell’instaurazione del giudizio. Di conseguenza il giudice milanese ha affermato la responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio, derivando i danni subiti dall’attrice da una bene di proprietà condominiale sulla quale i condomini esercitano poteri di custodia.
In ogni caso è stata accolta la domanda subordinata del condominio di manleva nei confronti della compagnia di assicurazioni per l’intero danno liquidato, in quanto è risultata provata l’esistenza di una polizza a copertura del rischio di responsabilità civile del condominio anche nei confronti dei singoli condomini.
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Prima della legge di riforma, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., n. 3 nella sua originaria formulazione, i canali di scarico erano oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, esclusi quindi i relativi collegamenti (cioè le braghe).
Secondo il “nuovo” articolo 1117 c.c., n. 3, invece, sono oggetto di proprietà comune gli impianti fognari, compresi i relativi collegamenti (prima non menzionati dal vecchio articolo 1117 c.c.) fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini.
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Per tale ragione è stato affermato che se il punto di rottura della braga non ha riguardo al tratto di tubi a servizio dei singoli appartamenti ma si trova nella sua parte bassa, cioè nel punto in cui tale braga è strutturalmente collegata al tratto verticale dello scarico (del quale costituisce parte essenziale, senza la quale lo scarico verticale non sarebbe in grado di svolgere la sua funzione) le spese per la riparazione ed i danni sono a carico del condominio (Cass. civ., sez. III, 19/01/2012, n. 778).
Questo nuovo orientamento giurisprudenziale è stato seguito da alcune decisioni di merito (ad esempio (Trib. Verona 12 aprile 2016, n. 930). La Cassazione, però, nel 2018 ha ribadito che, a norma dell’art. 1117 c.c., n. 3 (nella precedente formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie che ci occupa, ma il principio non è stato modificato), si presumono comuni i canali di scarico solo “fino al punto di diramazione” degli impianti ai locali di proprietà esclusiva.
Si è osservato che, mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga, invece, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini (Cass. civ., sez. II, 17/01/2018, n. 1027).
Nella decisione in commento, però, si afferma ancora una volta che è da considerare condominiale uno dei collegamenti tra impianto idrico condominiale e tubo del singolo condomino.
Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista.
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