Ecobonus e Superbonus, detraibili gli isolamenti su ambienti non riscaldati

La coibentazione ai sensi della maxi agevolazione al 110% riguarda il VOLUME riscaldato e non i vani riscaldati. Queste le regole che seguono i due bonus edilizi

Molte domande che giungono in redazione chiedono delucidazioni sull’isolamento termico di pareti delimitanti vani non riscaldati (come garage o depositi) facenti parte di un’abitazione unifamiliare. In parte abbiamo risposto in questo articolo >>> Superbonus cantine e garage, quali lavori agevolati? nel quale si indica la possibilità di portare in detrazione anche tali spese, a prescindere dal fatto che la singola parete sulla quale sia interviene delimiti o meno a sua volta locali riscaldati.

Molti professionisti hanno commentato che questa opzione non è veritiera. O meglio, che fosse possibile ammettere a Ecobonus solamente i metri quadrati di cappotto e/o infissi delimitanti gli ambienti riscaldati.

Si può di certo fare riferimento alla Circolare 24/E dell’ ADE, punto 2.1.1., ma nello specifico, da dove si evince che è invece possibile portare in detrazione anche gli isolamenti su ambienti non riscaldati?

(Risposta a cura della nostra firma Lisa De Simone, giornalista professionista finanziaria e specializzata sulle manovre di bilancio).

>> APE: Guida all’Attestato di Prestazione Energetica <<

Ecobonus e Superbonus, detraibili gli isolamenti su ambienti non riscaldati

Superbonus ed Ecobonus sono due tipologie di interventi diversi, e di conseguenza regolati a norma di legge in maniera diversa.

La coibentazione ai sensi del Superbonus riguarda il VOLUME riscaldato non i vani riscaldati, e segue regole proprie, come emerge anche dall’allegato B al decreto requisiti tecnici che differenzia le due agevolazioni.

Leggi anche: Controlli Entrate Superbonus: attenzione a sanzioni e interessi

Lo stesso viene riportato nell’articolo 2 del decreto ministeriale. Quindi per l’intervento di coibentazione va considerato il fabbricato nel suo complesso non le singole pareti, come peraltro chiaramente indicato nella risposta 60 dell’Agenzia delle Entrate nella quale si riconosce il diritto al Superbonus per la sostituzione del portone d’accesso di un  condominio nel quale non è neppure presente una riscaldamento centralizzato ma solo caldaie autonome, indi per cui non è ipotizzabile che l’androne del condominio sia dotato di impianto di riscaldamento.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

A ulteriore chiarimento di quanto sopra riportato, con le modifiche apportate dalla legge di Bilancio è stata ammessa la coibentazione del tetto tra i lavori trainanti a prescindere dal fatto di essere o meno a copertura di ambienti riscaldati (>> Superbonus per sottotetto non riscaldato).

Libri consigliati

Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% – Libro

Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici nell’ambito delle agevolazioni fiscali del 110% (i c.d. Super Sismabonus e Super Ecobonus introdotti con il decreto Rilancio). L’opera è divisa in due parti. La prima parte, a cura di Andrea Barocci, riporta tutte e tre le possibilità di detrazione legate agli interventi strutturali: il bonus ristrutturazione, il sismabonus, il superbonus. Per ciascuno di essi si offre la disamina della nascita e delle possibilità di applicazione, al fine di comprenderne lo scopo e le condizioni al contorno, compreso il tema delicato delle asseverazioni. In parallelo alla possibilità fiscale, si affronta l’allineamento con le Norme Tecniche delle Costruzioni in quanto, al di là delle detrazioni, ogni intervento dovrà essere inquadrato all’interno di un procedimento edilizio ai sensi del d.P.R. 380/2001. La seconda parte, a cura di Sergio Pesaresi, tratta il tema del Super Ecobonus, suddividendo il percorso progettuale, per la parte finalizzata alla detrazione, in due fasi operative: lo studio di fattibilità e il progetto preliminare. Con lo studio di fattibilità il progettista potrà verificare preliminarmente, passo per passo, se l’edificio e i committenti possiedono i requisiti richiesti dall’art. 119 del decreto Rilancio per l’accesso alla detrazione. Nella seconda fase operativa il progettista comincerà a redigere il progetto preliminare che, combinando in modo oculato i mezzi messi a disposizione dal decreto Rilancio, dovrà soddisfare i requisiti tecnici previsti.   Andrea BarocciIngegnere, Fondatore di IDS-Ingegneria Delle Strutture, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale che come componente di Organi Tecnici, Comitati, Associazioni. Autore di pubblicazioni in materia e docente in numerosi corsi e seminari.Sergio PesaresiIngegnere civile, Progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura. Consulente e Docente dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Progettista di case passive certificato dal Passvhaus Institut di Darmstadt (D) e accreditato presso il PHI-Ita di Bolzano. Supervisor della Fondazione ClimAbita e SouthZeb designer. Tecnico base di ARCA e Tecnico ufficiale Biosafe. Studioso delle tematiche del Paesaggio e della Mobilità Sostenibile. Docente in corsi di aggiornamento professionale e consulente di Fisica Edile.

Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di) | 2020

20.00 €  19.00 €

Foto: iStock/archideaphoto

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento