Questa settimana tra le sentenze scelte di materia edilizia e urbanistica troviamo: permesso di costruire, serve per chiudere il balcone? E per un box container adibito a deposito? Trasformazione di un annesso agricolo in officina meccanica, serve il titolo edilizio?
Oltre a queste: cambio di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione, serve permesso di costruire? E per il cambio da locale deposito a locale commerciale?
Vediamo in dettaglio ogni argomento.
>> Superbonus per sottotetto non riscaldato <<
Permesso di costruire, serve per chiudere il balcone?
TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 19 febbraio 2021 n. 454
Serve il permesso di costruire per la chiusura del balcone
La chiusura, con elementi di alluminio anodizzato e vetro, di parte di due balconi, comunicanti tra loro, di pertinenza dell’appartamento di proprietà, a prescindere dai materiali utilizzati – comunque idonei a garantirne la conservazione nel tempo – determina un incremento della superficie e del volume dell’appartamento cui accede, con conseguente aggravio del carico urbanistico.
Leggi anche: Permesso di costruire, Scia, Cila: interventi edilizi e titoli necessari
Tale circostanza è idonea a qualificare l’abuso in questione in termini di significativo ampliamento dell’immobile preesistente, di cui sono stati peraltro sensibilmente alterati i prospetti, come tale necessitante ex lege e, quindi, a prescindere dall’eventuale mancata dotazione da parte dell’ente locale di uno strumento di pianificazione urbanistica, del preventivo rilascio della cd. licenza di costruire, giusta il disposto di cui all’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per come sostituito dall’art. 10 della Legge del 06/08/1967, n. 765, oggi permesso di costruire ex D.P.R. n. 380/2001.
Quanto sopra trova conferma in quel consolidato orientamento della giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui “le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico” (così T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 18.01.2019, n. 83; Consiglio di Stato sez. VI, 09/10/2018, n.5801; cfr. anche Consiglio di Stato sez. VI, 05/09/2018, n.5204).
>>> Leggi: Verande abusive, il problema nel Superbonus
Permesso di costruire per un box container adibito a deposito
TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 19 febbraio 2021, n. 1101
Serve il permesso di costruire per un box container adibito a deposito, di 14 mq. e con un volume di circa 30 mq., ancorato al suolo, insistendo su una base in cemento
Serve il permesso di costruire per un box container adibito a deposito, di 14 mq. e con un volume di circa 30 mq., ancorato al suolo, insistendo su una base in cemento.
Già tale conformazione è sufficiente ad escludere che possa essere annoverato tra gli interventi oggetto di edilizia libera, ex art. 6 del d.P.R. 380/2001; poiché, persino “i manufatti leggeri adibiti a depositi o magazzini rientrano, come indicato nell’art. 3 lett. e, n. 5 del D.P.R. n. 380 del 2001, tra gli interventi edilizi realizzabili previo rilascio del permesso di costruire, salvo che siano volti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ovvero una necessità contingente, realizzata la quale l’intervento viene rimosso (è necessario pertanto il permesso di costruire ex art. 10 d.P.R. 38072001, “allorquando vi sia un’oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l’opera destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all’obiettiva e intrinseca natura della costruzione” Cons. Stato Sez. VI, 13 novembre 2019, n. 7792)” (T.A.R. Napoli Sez. II, 30-04-2020, n. 1607).
Trasformazione di un annesso agricolo in officina meccanica, serve il titolo edilizio?
TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 18 febbraio 2021, n. 452
Serve il permesso di costruire per la trasformazione di un annesso avente destinazione agricola in un manufatto adibito ad officina meccanica
La trasformazione, in zona E7 del P.R.G., di un annesso avente destinazione agricola in un manufatto adibito ad officina meccanica integra gli estremi di un mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante in quanto implicante variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 e, come tale, richiede il permesso di costruire.
> SCIA, è sufficiente per un cambio di destinazione d’uso?
Cambio destinazione d’uso da ufficio ad abitazione, serve permesso di costruire?
TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 19 febbraio 2021, n. 1082
Il cambio di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione richiede il permesso di costruire
Secondo condivisibile giurisprudenza, “non è sufficiente la SCIA, ma occorre il permesso di costruire, quando il mutamento della destinazione d’uso interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, poiché tale modificazione edilizia incide sul carico urbanistico senza che rilevi l’avvenuta esecuzione di opere” (cfr. T.A.R. Potenza sez. I, 16/04/2019 n. 367, T.A.R. Napoli, sez. VII, 08/04/2019, n.1924, TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 28.08.2015 n. 10957, T.A.R. Catania, sez. IV, 12/07/2017, n. 1773, T.A.R., Firenze , sez. III , 13/01/2015 , n. 35).
>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news
È stato, infatti, sottolineato come “il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, non può costituire una operazione edilizia o urbanistica per così dire “neutra”, da definirsi esclusivamente attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria, dovendo l’Amministrazione verificare se il cambio d’uso non abbia inciso anche sul carico urbanistico della zona (Consiglio di Stato, sez. IV, 13.7.2010, n. 4546; Consiglio di Stato, sez. IV, 14.10.2011, n. 5539). Tali conclusioni risultano ancor più valide a seguito della modificazione normativa che ha certificato la rilevanza dei mutamenti di destinazione d’uso che interessano la variazione da una all’altra delle categorie individuate dalla legge” (T.A.R. Campania Napoli, VIII, sent. n. 246/2016).
Tanto premesso, il cambio di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione non è configurabile come un cambio di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, in quanto tale compatibile con il regime della SCIA, essendo invece in tal caso necessario il permesso di costruire, non trattandosi di categorie edilizie omogenee.
Potrebbe interessarti: Eco e Super Ecobonus. Condizionatore o riscaldamento a pavimento sono agevolabili?
Cambio da locale deposito a locale commerciale
TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 18 febbraio 2021, n. 451
Serve il permesso di costruire per il mutamento di destinazione d’uso di un locale deposito in locale commerciale
La giurisprudenza è evidentemente concorde nel ritenere che il cambio di destinazione d’uso abbia tendenzialmente una giuridica apprezzabilità e, come tale, non possa essere liberamente eseguito previa CILA, ma debba essere assentito mediante permesso di costruire.
Afferma, infatti, che il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante, assentibile solo mediante permesso di costruire, in presenza o meno di opere edilizie, sia quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico ed influisce, in via conseguenziale e automatica, sul carico urbanistico senza necessità di ulteriori accertamenti in concreto, poiché la semplificazione delle attività, voluta dal legislatore, non si è spinta fino al punto di rendere tra loro omogenee tutte le categorie funzionali, le quali rimangono sostanzialmente non assimilabili anche in caso di mancato incremento degli standard urbanistici, a conferma della scelta già operata con il d.m. n. 1444/1968 (Tar Napoli, Sez. VII, 27.04.2020, n. 1496).
Il passaggio tra categorie funzionali disomogenee ed autonome, come nel caso di mutamento da deposito a commerciale, perciò, integra gli estremi di un mutamento giuridicamente rilevante della destinazione d’uso, soggetto, come tale, al previo rilascio del permesso di costruire, stante la sua idoneità ad incidere sul carico urbanistico (cfr. Cass. pen., III, n. 5770/2017 e n. 12904/2015; Cons. di Stato, sez. VI, n. 1951/2016, sez. IV, n. 974/2015; T.A.R. Campania, III, n. 4249/2017; T.A.R. Lombardia Milano, II, n. 344/2016; TAR Napoli, sez. VII, 06.11.2017, n. 5152).
Ti consigliamo i volumi
Manuale operativo del condominio
Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale. Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche. La tematica condominiale è solita essere analizzata con poca attenzione ma oggi è stata trattata come una vera e propria branca del diritto civile e come tale merita di essere esaminata completamente. Dalla lettura dei singoli capitoli emergono chiari i concetti e lo stile esplicativo raggiunge l’obiettivo di implementare la conoscenza individuale. L’opera riesce a dare una nozione completa e non vi è argomento che sia trattato parzialmente. Infatti dopo l’inquadramento del condominio e delle proprietà dello stesso si passa alla trattazione dei rapporti tra condominio e terzi e tra i condomini, fino ad avere chiarezza sulla ripartizione delle spese e sulle tabelle millesimali, con la esaustiva trattazione della figura dell’amministratore, sui vizi delle assemblee e sulla modalità della videosorveglianza. L’appendice a cura del Presidente della ASS.I.A.C., Concetta Cinque, esamina le possibilità che l’ordinamento concede ai condomini per svolgere le assemblee sotto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il testo risulta un vero e proprio strumento indispensabile per chi vuole o deve essere sempre aggiornato sul condominio. La formula unica dell’esposizione delle tematiche fa di quest’opera un fondamentale compagno per il “viaggio lavorativo” ed un prezioso testo formativo, necessario ad ogni livello di conoscenza. Massimo SerraCuratore e Coautore dell’opera, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, titolare e fondatore dello studio legale S.L.S., con esperienza ultra ventennale nel settore condominiale e dei diritti reali in genere. Cultore di diritto privato e formatore in seminari specialistici con riguardo alla figura dell’avvocato nella difesa del condominio e relazioni tra difesa, amministratore, controparte e condomini. Docente in scuole, centri di studi giuridici di diritto privato e penale e membro del comitato editoriale di rivistasul diritto dell’internet. Esperto di riscossione del credito con pubblicazioni sul credito condominiale e sulla solvibilità del condominio. Partecipazione in qualità di relatore aconferenze sulla mediazione e sulla negoziazione assistita in ambito condominiale. Partecipazione ad appuntamenti di studio. Ha curato il manuale del condominio oltre a pubblicare monografie ed edizioni scientifiche sullo stesso tema ed altri istituti collegati e connessi quali la multiproprietà, la comunione, la locazione, gli appalti e la responsabilità nel mandato.
Massimo Serra (a cura di) | 2020 Maggioli Editore
54.00 € 43.20 €
Preferisci acquistare il Manuale Operativo del Condominio su Amazon? Lo trovi qui
Guida alla ripartizione delle spese condominiali
Guida alla ripartizione delle spese condominiali
Il presente volume, con riferimento costante al dato normativo e alle decisioni più recenti dei giudici, offre al lettore le conoscenze per utilizzare al meglio i principi generaliche sono alla base della ripartizione degli oneri condominiali e del recupero crediti. In particolare il volume affronta il tema della variegata terminologia utilizzata dal legislatore per le spese condominiali in generale, analizzando i criteri generali che presiedono alla ripartizione, ponendo in luce la loro derogabilità. Nella seconda parte del volume si affronta, in modo esaustivo, la disciplina della ripartizione delle spese delle diverse parti comuni, delle scale, del solaio, del lastrico e della terrazza a livello di uso esclusivo e degli impianti comuni. Particolare attenzione viene dedicata al problema del riparto delle spese di riscaldamento dopo il passaggio alla termoregolazione e contabilizzazione di calore secondo le indicazioni contenute nella legge, tenendo conto delle novità contenute nel nuovo d.lgs. 102/2014, modificato dal d.lgs. 14 luglio 2020. Non poteva mancare poi un’analisi dello “spinoso” tema delle spese di manutenzione e ricostruzione dei balconi. L’ultimo capitolo tratta in modo diretto e pratico dei principali temi legati al recupero crediti, affrontando tutte le principali problematiche legate al rapporto tra creditori e debitori nel settore condominiale. Giuseppe BordolliMediatore e docente in corsi di formazione per le professioni immobiliari, è esperto di Diritto immobiliare con pluriennale esperienza in attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. È collaboratore del Quotidiano condominio 24 ore, di Diritto.it e di varie riviste di diritto immobiliare. Autore di numerose pubblicazioni in materia.
Giuseppe Bordolli | 2021 Maggioli Editore
34.00 € 27.20 €
Foto: iStock/kievith
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento