Superbonus, sì alle spese accessorie rispetto all’intervento trainante

Lo chiarisce la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, stabilendo con precisione che l’individuazione delle spese connesse o accessorie deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Esempi e come funziona

Giulia Gnola 28/12/20

La circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 è servita all’Agenzia delle Entrate per fornire ulteriori chiarimenti riguardanti il Superbonus 110%. Molte indicazioni riprendono specifiche già fornite in passato, successive alla prima circolare n. 24/E del 2020, ma dall’ultimo documento di prassi emergono nuovi dettagli.

Il Superbonus 110% spetta infatti anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolabili. La precisazione è importante, in quanto conferma la possibilità di fruire della detrazione rafforzata anche con riferimento agli oneri accessori sostenuti rispetto all’intervento principale trainante.

Oltre a questo, il documento elenca le modifiche introdotte dal Decreto Agosto (DL 104/2020) e fornisce i documenti e le dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

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Superbonus, sì alle spese accessorie rispetto all’intervento trainante

La risposta sulle spese accessorie rispetto all’intervento trainante viene fornita al quesito n. 4.5.6.

L’esempio riportato dall’Agenzia è quello di un contribuente che ha realizzato un intervento di isolamento termico del pavimento, lavoro che per cui è necessaria la demolizione e la sostituzione dello stesso. In più, il contribuente ha dovuto anche ripristinare gli impianti.

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Di fatto Entrate ha chiarito che il Superbonus vale anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili; in questo caso, se era necessario demolire il pavimento per poterlo isolare, allora sarà possibile beneficiare della detrazione del 110% anche con riferimento agli oneri sostenuti a tale titolo.

Le spese vanno convalidate da un tecnico

Nello specifico, l’Agenzia ha precisato che l’individuazione delle spese connesse o accessorie deve essere effettuata da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dalla legge, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

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Opere aggiuntive autonome

Le opere aggiuntive che si configurano come del tutto autonome rispetto all’intervento principale, mancano del requisito dell’accessorietà e pertanto non possono fruire della maxi detrazione.

Esempi Superbonus spese accessorie

RIFACIMENTO CAPPOTTO TERMICO

Il 110% si applica non solo alle spese sostenute per il mero rifacimento del cappotto termico, ma anche agli oneri sostenuti per il completamento dell’intervento, come le spese sostenute per il rifacimento della facciata (>> leggi: Lavori su facciate del condominio, occorre sempre il consenso “di tutti” per realizzarli?), per cui varrà il 110% e non la classica del 90%.

Non sarà rilevante nemmeno la zona di ubicazione dell’immobile (ok dunque anche agli immobili che si trovano in “aperta campagna”).

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SOSTITUZIONE IMPIANTO PAVIMENTO

Per eseguire l’intervento agevolato, ovvero la sostituzione di un impianto di climatizzazione a pavimento, si deve procedere alla demolizione del pavimento e alla successiva operazione di rifacimento (come nel caso precedente), e dunque detrazione 110% potrà essere applicata anche per le spese accessorie. La demolizione del pavimento per procedere all’installazione degli elementi radianti è a tutti gli effetti un onere accessorio che il contribuente non sosterrebbe ove non avesse effettuato la sostituzione dell’impianto di climatizzazione.

FOTOVOLTAICO

Anche l’installazione di impianti fotovoltaici, rientrante tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica o che si esegua un intervento antisismico (cfr. rispettivamente comma 1 e 4 dell’articolo 119 dl Rilancio) è ammessa al Superbonus, e può essere eseguita anche sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari.

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Superbonus 110% e accesso autonomo

Entrate ha stabilito i casi in cui un’unità immobiliare ha “accesso autonomo dall’esterno”, ovvero se:
– all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;
– all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

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Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici nell’ambito delle agevolazioni fiscali del 110% (i c.d. Super Sismabonus e Super Ecobonus introdotti con il decreto Rilancio). L’opera è divisa in due parti. La prima parte, a cura di Andrea Barocci, riporta tutte e tre le possibilità di detrazione legate agli interventi strutturali: il bonus ristrutturazione, il sismabonus, il superbonus. Per ciascuno di essi si offre la disamina della nascita e delle possibilità di applicazione, al fine di comprenderne lo scopo e le condizioni al contorno, compreso il tema delicato delle asseverazioni. In parallelo alla possibilità fiscale, si affronta l’allineamento con le Norme Tecniche delle Costruzioni in quanto, al di là delle detrazioni, ogni intervento dovrà essere inquadrato all’interno di un procedimento edilizio ai sensi del d.P.R. 380/2001. La seconda parte, a cura di Sergio Pesaresi, tratta il tema del Super Ecobonus, suddividendo il percorso progettuale, per la parte finalizzata alla detrazione, in due fasi operative: lo studio di fattibilità e il progetto preliminare. Con lo studio di fattibilità il progettista potrà verificare preliminarmente, passo per passo, se l’edificio e i committenti possiedono i requisiti richiesti dall’art. 119 del decreto Rilancio per l’accesso alla detrazione. Nella seconda fase operativa il progettista comincerà a redigere il progetto preliminare che, combinando in modo oculato i mezzi messi a disposizione dal decreto Rilancio, dovrà soddisfare i requisiti tecnici previsti.   Andrea BarocciIngegnere, Fondatore di IDS-Ingegneria Delle Strutture, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale che come componente di Organi Tecnici, Comitati, Associazioni. Autore di pubblicazioni in materia e docente in numerosi corsi e seminari.Sergio PesaresiIngegnere civile, Progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura. Consulente e Docente dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Progettista di case passive certificato dal Passvhaus Institut di Darmstadt (D) e accreditato presso il PHI-Ita di Bolzano. Supervisor della Fondazione ClimAbita e SouthZeb designer. Tecnico base di ARCA e Tecnico ufficiale Biosafe. Studioso delle tematiche del Paesaggio e della Mobilità Sostenibile. Docente in corsi di aggiornamento professionale e consulente di Fisica Edile.

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Foto: iStock/adventtr

Giulia Gnola

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