Permesso di costruire, serve per il dehor di un ristorante?

Oggi in rassegna sentenze anche abusi edilizi su aree demaniali, titoli edilizi per tettoie e osservazioni al PRG

Mario Petrulli 13/10/20

Nella selezione di sentenze settimanale in materia edilizia, oggi troviamo: permesso di costruire, serve per il dehor di un ristorante? E per una tettoia? Osservazioni al PRG, che natura hanno?

Oltre a queste: ordine di demolizione, quando serve la preventiva diffida non rinnovabile? Abuso edilizio su area demaniale, ci sono alternative alla demolizione?

Vediamo in dettaglio tutte le sentenze.

Permesso di costruire, serve per il dehor di un ristorante?

TAR Liguria, sez. I, sent. 8 ottobre 2020 n. 685

Serve il permesso di costruire per un dehor di circa 40 mq. al servizio di un ristorante

Secondo il consolidato orientamento pretorio, tutti i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti, aventi dimensioni non trascurabili, necessitano del titolo abilitativo edilizio, in quanto risultano idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale, la rimovibilità e l’assenza di opere murarie, trattandosi di strutture deputate ad un uso perdurante nel tempo (in argomento cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2015, n. 4116; Cons. St., sez. VI, 1° dicembre 2014, n. 5934; Cons. St., sez. V, 24 febbraio 2003, n. 986; T.A.R. Liguria, sez. I, 11 giugno 2019, n. 529; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 7 febbraio 2018, n. 354; T.A.R. Molise, sez. I, 21 settembre 2016, n. 353; T.A.R. Umbria, sez. I, 16 febbraio 2015, n. 81).

Si è in particolare precisato che risulta necessario il titolo edilizio per installare dehors, verande attrezzate, chioschi, gazebi e altri manufatti stabilmente destinati ad estensione dell’attività di pubblici esercizi: si tratta, infatti, di strutture che devono essere qualificate come nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. e.5) del d.p.r. n. 380/2001, in quanto comportano una consistente trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non possono essere considerate precarie, venendo utilizzate in modo duraturo nel tempo e svolgendo quindi la stessa funzione di una vera e propria costruzione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2842; Cons. St., sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4673; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 27 febbraio 2020, n. 257; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 18 novembre 2019, n. 990; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 26 agosto 2019, n. 1921; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 19 aprile 2019, n. 666; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 21 maggio 2019, n. 2661; T.A.R. Toscana, sez. III, 28 febbraio 2017, n. 312).

In applicazione dei richiamati principi, deve essere qualificato come “nuova costruzione” soggetta a titolo edilizio oneroso il dehor chiuso che amplia la superficie utile (per mq. 40,50) e la volumetria di un ristorante, così incidendo significativamente ed in modo permanente sull’assetto urbanistico e sul tessuto edilizio (per una fattispecie analoga cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 18 novembre 2019, n. 990, cit.).

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Permesso di costruire, serve per una tettoia?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 6 ottobre 2020 n. 1341

La tettoia richiede il permesso di costruire

Serve il permesso di costruire per una tettoia di mq. 31,08 (11,10 x 2,80).

Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza (v., recenti, Consiglio di Stato, 17.6.2020, n.3898; Consiglio di Stato, 25.5.2020, n.3329), infatti, l’installazione della tettoia necessita del permesso di costruire nei casi in cui le dimensioni significative del manufatto siano in grado di alterare lo stato dei luoghi e il carico urbanistico, non avendo una funzione strettamente pertinenziale (v. Tar Salerno, sez. II, 16.1.2020, n. 91).

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Osservazioni al PRG, che natura hanno?

TAR Veneto, sez. II, sent. 5 ottobre 2020 n. 886

Le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo

Le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all’Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati (Consiglio di Stato sez. IV – sentenza 12 febbraio 2013, n. 845; Consiglio di Stato sez. IV – sentenza 23 ottobre 2009, n. 6521; Consiglio di Stato sez. IV – sentenza 7 luglio 2008 n. 3358).

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Ordine di demolizione, quando serve la preventiva diffida non rinnovabile?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 6 ottobre 2020 n. 1340

Illegittima l’ordinanza di demolizione relativa ad un abuso su area comunale non preceduta dalla diffida non rinnovabile

Prima di ordinare la demolizione di un abuso realizzato su un’area comunale, è necessario adottare una diffida non rinnovabile.

Come affermato in giurisprudenza:
– “In caso di abuso realizzato su suoli appartenenti a Enti pubblici, l’ordinanza-ingiunzione deve essere preceduta, a mente dell’art. 35 D.P.R. n. 380/2001, da una diffida non rinnovabile. L’omissione dell’atto endoprocedimentale rende illegittimo l’atto conclusivo del procedimento” (TAR Lombardia – Milano, Sez. II, 16/05/2019, n. 1115);
– “In tema di opere assertivamente abusive, realizzate su suolo pubblico, l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi deve essere preceduto da una “diffida non rinnovabile” nei confronti del responsabile dell’abuso” (TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 7/02/2018, n. 368).

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Abuso edilizio su area demaniale, ci sono alternative alla demolizione?

TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 5 ottobre 2020 n. 4266

Nessuna alternativa alla demolizione nel caso di abuso su area demaniale

L’abuso realizzato su suolo di proprietà dello Stato determina l’applicazione dell’art. 35 del DPR n. 380/01 (richiamato nell’ordinanza), che in tale ipotesi prevede, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l’indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione “contra legem”, non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Pertanto, dall’abusività dell’opera scaturisce con carattere vincolato l’ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2014 n. 2196).

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La disciplina di cui all’art. 35 D.P.R. 380/201, differente rispetto a quella ordinaria dettata dall’art. 31 T.U. dell’edilizia e che non prevede l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, trova la propria giustificazione nella peculiare gravità della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici. A ciò consegue, fra l’altro, che la norma non lascia all’ente locale alcun spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità del permesso di costruire su suoli demaniali, che impone di ordinarne la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell’abuso (T.A.R, Liguria, sez. I, 5.6.2014, n. 873).

In altri termini, una volta accertato il carattere abusivo dell’opera ai sensi degli artt. 31 e 35 T.U. edilizia, il provvedimento di ingiunzione alla rimozione del manufatto si configura per l’amministrazione come atto dovuto e vincolato, come previsto dal comma 2 dell’art. 31 T.U. Edilizia, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario dare notizia dell’avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Foto: iStock/AmandaLewis

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