Il presupposto da tenere a mente è che il comma 2 dell’art. 119 del dl rilancio stabilisce che la maxi agevolazione si applica a molteplici interventi di efficientamento energetico, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi che danno diritto al Superbonus. (>> Leggi: Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati).
Rispondiamo in dettaglio ai quesiti sui lavori sul singolo appartamento e gli edifici unifamiliari.
Ecobonus 110% per il singolo appartamento condominiale
Facendo un esempio, considerando ad esempio uno degli interventi più comuni, ossia la sostituzione degli infissi, attualmente agevolata al 50 per cento, è possibile ottenere il Superbonus del 110 per cento in queste situazioni:
1) per gli immobili in condominio se il condominio:
– provvede alla coibentazione dell’edificio diminuendo di due classi il rendimento energetico e/o
– sostituisce l’impianto di riscaldamento centralizzato
2) per gli edifici unifamiliari:
– se si sostituisce l’impianto di riscaldamento.
Leggi anche: Decreto Semplificazioni: sintesi delle novità in edilizia
Singolo appartamento, quali lavori agevolati?
Non è invece possibile per il proprietario di un immobile in condominio ottenere la detrazione del 110 per cento nel caso in cui provveda a coibentare dall’interno il suo appartamento anche se riduce di due classi il rendimento energetico perché manca in questo caso il requisito della coibentazione dell’edificio.
Chi può usare il Superbonus singolo appartamento?
Possono richiedere gli interventi persone fisiche non nell’esercizio dell’attività di impresa. Se quindi il singolo appartamento è di proprietà o comunque detenuto con un titolo idoneo (ad esempio, un contratto d’affitto) da una persona fisica, si può utilizzare il Superbonus al 110% .
Se invece ad effettuare i lavori è un impresa o una partita IVA, l’Ecobonus può essere utilizzato solo nel caso in cui i lavori vengano effettuati dall’intero condominio.
Quindi, se il soggetto che effettua i lavori è una persona fisica fuori dall’esercizio di attività professionale o di impresa, può utilizzare il Superbonus per i lavori su una singola unità immobiliare.
Approfondisci: Il Bonus ristrutturazioni vale per l’edilizia libera?
>> Scarica l’Art. 10 del DL | Semplificazioni e altre misure in materia edilizia <<
Edifici unifamiliari, quali sono?
È possibile portare in detrazione il 110% dei costi sostenuti dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria ad alta efficienza energetica.
La definizione è inserita nel Decreto requisiti minimi (Art. 1, lettera i)).
In particolare, per edificio unifamiliare si intende:
– un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva;
– funzionalmente indipendente;
– che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
Un’unità immobiliare è in pratica “funzionalmente indipendente” se dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo).
Inoltre, la presenza di un “accesso autonomo dall’esterno”, presuppone che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.
Leggi anche: Superbonus Sismabonus: istruzioni per l’uso
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