Regime forfettario, con la legge di bilancio 2020 converrà ancora?

Serviranno le marche da bollo? Ad esempio sulle fatture con importo inferiore ai 77,47 euro? Ecco le novità e alcuni chiarimenti utili

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Ancora reduci delle ultime novità sul regime forfettario della legge di Bilancio 2020, dato che non potranno accedere, o dovranno lasciarlo, tutti coloro che hanno sostenuto spese per un ammontare superiore a 20.000 euro lordi l’anno per dipendente, collaboratori o personale comunque assunto a progetto, chiariamo alcuni punti che spesso commercialisti e consulenti “dimenticano” di precisare ai detentori di p.iva.

Ad esempio: per i forfettari, serve apporre la marca da bollo in fattura? E la regola vale sempre o ci sono casi particolari?

Regime forfettario, ecco quando serve la marca da bollo

Agenzia delle Entrate chiarisce che in generale, sulle fatture riguardanti operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime forfettario, si applica una marca da bollo di 2 euro, in quanto queste operazioni non sono soggette a Iva.

La marca da bollo è infatti un tributo alternativo all’Iva e i forfettari non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta.

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L’unica eccezione alla regola

Se la fattura ha un importo totale inferiore a 77,47 euro, allora la marca da bollo non va apposta.

Emettere fattura prima o dopo il pagamento?

Il professionista emette fattura al momento del pagamento per cui la precisazione che nel regime forfettario si tengono in considerazione solo i ricavi e i compensi effettivamente incassati potrebbe essere superflua, ma non nessuno vieta a un professionista di emettere fattura anche prima del pagamento, per cui se così fosse e se quella fattura non la avesse incassata prima della chiusura dell’esercizio (31 dicembre nel comune caso di esercizio coincidente con l’anno solare), la somma corrispondente ai ricavi di quella fattura non incassata non andrebbe considerata per la determinazione del reddito imponibile.

Deduzioni e detrazioni, quando sono riconosciute?

Come non sono riconosciute deduzioni, non sono riconosciute anche le detrazioni, di alcun tipo.

Questo significa che il professionista che sceglie di restare in questo regime perché ne ha i requisiti (che trovi insieme a tutte le novità sul forfettario nell’ebook Guida fiscale per il professionista tecnico di Renzo Semprini Cesari) non potrà usufruire, per esempio, di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio su un eventuale unità abitativa, né di quelle per interventi finalizzati al risparmio energetico (neanche se relativi all’unità produttiva ove esercita la propria attività), né di detrazioni per spese mediche ecc.

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Quando conviene il forfettario?

È giusto il caso di far notare che adottare il regime forfettario non sempre risulta conveniente anche in presenza di un’aliquota sostitutiva sicuramente appetibile.

Laddove vi siano:
– una marginalità esigua, o per la presenza di ricavi bassi, o per la presenza di costi elevati,
consistenti detrazioni da far valere in sede di dichiarazione dei redditi,

la tassazione secondo il regime forfettario potrebbe determinare un aggravio di tassazione rispetto alla normale tassazione IRPEF.

Articolo tratto da

Guida fiscale per il professionista tecnico

Questo ebook nasce con l’intento di fornire al tecnico libero professionista una sorta di mini guida in ambito fiscale.La prima parte costituisce una panoramica generale sulle voci di spesa che possono ricorrere nello svolgere la professione soggette a deducibilità ridotta ai fini delle imposte sui redditi, o a detraibilità limitata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Per ogni tipologia di spesa presa in considerazione, dunque, si cercherà sempre di fornire la doppia visuale, IVA e redditi, con anche un estratto delle relative norme fiscali, oppure, ove non utile alla trattazione, la mera citazione delle fonti.Nella seconda parte si tratteranno invece tre aspetti pratici come l’inquadramento fiscale del libero professionista, alcuni aspetti relativi alla fatturazione ovvero le ritenute d’acconto e la rivalsa dei contributi, e in fine un tema che non interessa in maniera diretta il tecnico libero professionista nella propria fatturazione attiva, ma che potrebbe tornare utile quale consulenza da fornire ai propri clienti (si tratti di Ditte che commissionano lavori in edilizia, o di Ditte che eseguono lavori edili): il reverse charge in edilizia.A parte il capitolo dedicato alla scelta del regime fiscale IRPEF/forfettario, tutte le considerazioni fatte in questo volume riguardano i soggetti in regime IRPEF, non tiene in considerazione i soggetti ancora rientranti nel vecchio regime dei minimi di cui all’art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2011, soppresso dal regime forfettario ex legge 190/2014, commi da 54 a 89, ma in vigore, per chi vi rientrava nel 2015, fino ad esaurimento delle condizioni di permanenza (5 anni per chi lo aveva adottato da over 35, oppure fino al compimento del trentacinquesimo anno di età per chi lo aveva adottato da under 35).I temi affrontati sono:1. Spese di telefonia: Detraibilità IVA e deducibilità dei costi2. Ri-addebito in fattura delle spese: spese sostenute in proprio e spese “sostenute in nome e per conto del cliente”3. Spese alberghiere e/o di somministrazione: detraibilità IVA, deducibilità dei costi, spese a carico del cliente e spese a carico del professionista4. Spese di viaggio/trasporto: trasferte con mezzi pubblici e trasferta in auto5. Spese per automezzi: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 6. Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 7. Spese per omaggi ai clienti: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 8. Regime fiscale: IRPEF (contabilità ordinaria, contabilità semplificata) e Forfettario9. Fatturazione: Ritenute d’acconto e rivalsa contributi10. Vecchio reverse charge: subappalti in edilizia. Nuovo reverse charge: finiture e impianti.Renzo Semprini Cesari, Ragioniere Commercialista, iscritto all’ODCEC di Rimini.

Renzo Semprini Cesari | 2019 Maggioli Editore

12.90 €  10.97 €

Redazione Tecnica

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