Certificatori energetici, ecco il nuovo elenco dei soggetti autorizzati alla formazione APE

Pubblicato dal MISE l’aggiornamento degli autorizzati a svolgere corsi di formazione APE a partire dal 27 settembre 2019 per diventare certificatori energetici

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato l’elenco aggiornato degli enti autorizzati a svolgere corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e s.m.i.

L’elenco degli autorizzati a partire dal 27 settembre 2019 è formato da 5 nuovi soggetti. Vediamo in dettaglio tutte le informazioni.

Certificatori energetici, tutte le novità

La normativa tecnica su cui basarsi per la preparazione del Nuovo APE Attestato di Prestazione Energetica, è cambiata dal 29 giugno 2016, data in cui sono entrate in vigore le prescrizioni contenute nelle UNI e UNI/TS citate a completamento della disciplina della legge 90/2013 e dei decreti attuativi successivi, tra cui quelli del 26 giugno 2015, e che tutti i certificatori energetici devono attentamente perseguire.

Se ti interessa una guida sulle modalità di compilazione corretta dell’attestato con note esplicative e chiarimenti per i passaggi di più difficile interpretazione, consigliamo:

Prontuario alla compilazione dell’Attestato di Prestazione Energetica

Nuova certificazione energetica in vigore dal 29 giugno 2016L’ebook in pdf: “Prontuario alla compilazione dell’attestato di prestazione energetica” è un utile manuale per tutti i certificatori energetici. Offre indicazioni sulle procedure necessarie al fine di redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), dalla fase di sopralluogo all’invio dello stesso agli uffici regionali competenti, secondo quanto stabilito dai decreti 26 giugno 2015 e con l’aggiornamento alle nuove UNI/TS 11300:2016 (parti 4-6) e UNI 10349:2016L’opera non è un semplice elenco di operazioni, ma fornisce un metodo che il certificatore può acquisire, al fine di produrre un valido e completo attestato di prestazione energetica.Guida alla Compilazione dell’APEAll’interno del testo i lettori troveranno una guida passo per passo sulle modalità di compilazione corretta dell’attestato con note esplicative e chiarimenti per i passaggi di più difficile interpretazione.Nel testo sono presenti strumenti operativi quali un essenziale prospetto che indica la necessità o meno di effettuare la stima dei consumi degli impianti (climatizzazione, produzione ACS, illuminazione, ventilazione, trasporto) per tipologia di edificio e un’utile check-list da utilizzare durante il sopralluogo obbligatorio. Sommario del Prontuario alla compilazione dell’attestato di prestazione energetica (per consultare l’indice clicca qui)Come redigere l’APEI dati contenuti nell’Attestato di Prestazione energeticaAnnunci commercialiDocumentazione da conservareSanzioniUNI/TS 11300 e UNI 10349 Sebastiano CicirielloIngegnere laureato presso il Politecnico di Bari in Ingegneria Edile-Architettura. Cofondatore dello studio associato di ingegneria “Diagnostica Monitoraggio e Progettazione” (www.associatidmp.it). Si occupa di tutti i temi legati alla diagnostica e monitoraggio energetico-strutturale degli edifici, al fine di realizzare interventi edilizi basati su modelli matematici ad alta efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Consulente tecnico presso il tribunale di Trani, si occupa anche di prevenzione incendi

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Ecco l’elenco aggiornato dei soggetti autorizzati

La normativa prevede che i corsi di formazione per i certificatori energetici degli edifici possano essere svolti a livello nazionale.

Qui sotto ecco l’aggiornamento del MISE:

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Applicazione del nuovo APE sul territorio nazionale

Ricordiamo che la disciplina di dettaglio sul nuovo APE non si applica nell’intero territorio nazionale, bensì trova diretta applicazione solo nelle Regioni e/o Provincie autonome che non abbiano ancora adottato specifiche disposizioni normative in materia di certificazione energetica ovvero nelle Regioni e Provincie autonome che pur avendo legiferato in materia, abbiano recepito esclusivamente le prescrizioni della precedente direttiva 2002/91/CE e non si siano ancora conformate alla direttiva 2010/31/UE.

Consulta anche: Trasmissione APE: come si fa Regione per Regione

Non si applica invece nelle Regioni e/o Provincie autonome che abbiano legiferato in materia, in maniera conforme alla direttiva 2010/31/UE (fermo restando che non sempre risulta agevole accertare se una determinata normativa regionale possa considerarsi o meno conforme alla suddetta direttiva comunitaria del 2010); è previsto, peraltro, a carico di questi ultimi enti, nell’ottica di una omogeneizzazione della disciplina a livello nazionale, l’onere di intraprendere misure atte a favorire, entro il 1° ottobre 2017, l’adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle nuove Linee guida approvate con il D.M. 26 giugno 2015 (così dispone l’art. 3 del suddetto decreto).

Fonte: Consiglio nazionale del Notariato

Leggi la nostra pagina speciale: Nuovo APE – Attestato Prestazione Energetica Edifici

Tutti questi aspetti e molti altri di natura prettamente tecnica sono esaminati con esempi e approfondimenti nella nuova edizione del volume dell’ing. Giovanna De Simone Guida al nuovo attestato di prestazione energetica degli edificiaggiornato ai decreti 26 giugno 2015.

Redazione Tecnica

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