Dopo una breve pausa estiva, riprendiamo la rassegna settimanale di sentenze con i seguenti argomenti: installazione container e rialzamento piano di campagna, serve il titolo edilizio? La fascia di rispetto stradale a quale tipo di vincolo è soggetta? Serve il titolo abilitativo edilizio per una recinzione metallica?
E ancora: permesso di costruire ottenuto in seguito ad una falsa rappresentazione della realtà materiale, viene ritirato? Trasferimento immobile, quali conseguenze per gli oneri concessori? Vediamo in dettaglio queste interessanti sentenze.
Permesso di costruire, se ottenuto tramite “menzogna” quali motivi per annullarlo?
TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 12 agosto 2019 n. 1527
Quando una concessione edilizia in sanatoria è stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale, è consentito all’amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa.
In merito all’interesse pubblico all’esercizio dell’autotutela, deve ricordarsi (in accordo con Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1795) che allorquando una concessione edilizia in sanatoria è stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale, è consentito all’amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa.
In effetti, si verificano casi in cui la discrezionalità della pubblica amministrazione in subiecta materiasi azzera, vanificando sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso, e ciò si verifica quando il privato istante ha ottenuto il permesso di costruire inducendo in errore l’Amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà.
Per approfondire sul tema
Installazione container e rialzamento piano di campagna, serve il titolo edilizio?
TAR Toscana, sez. III, sent. 22 agosto 2019 n. 1194
L’installazione del container poggiato su platea di cemento armato ed il rialzamento del piano di campagna necessitano del rilascio di un permesso di costruire.
L’installazione del container poggiato su platea di cemento armato, stante la destinazione durevole e non temporanea dello stesso, necessitava del rilascio di un permesso di costruire, atteso che la possibilità di prescindere da un titolo edilizio ricorre unicamente in presenza di manufatti destinati a soddisfare necessità contingenti e che si prestino ad essere prontamente rimossi al loro cessare.
Altrettanto dicasi per il rialzamento del piano di campagna, essendo pacifico che anche i lavori di sbancamento in assenza di opere in muratura ove modifichino in modo durevole l’ambiente circostante (e, come nel caso di specie, siano realizzate in area a destinazione agricola) necessitano del permesso di costruire (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 25/10/2018, n. 6218; T.A.R. Umbria, 25/07/2018, n. 469).
Trattasi di interventi che vanno considerati nel loro complesso come idonei a modificare in modo permanente lo stato dei luoghi.
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Fascia di rispetto stradale, quali vincoli?
TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 8 agosto 2019, n. 1405
La fascia di rispetto stradale costituisce un vincolo di carattere assoluto, che prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata.
Secondo orientamento prevalente della giustizia amministrativa, la fascia di rispetto stradale costituisce un vincolo di carattere assoluto, che prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata, in quanto il divieto di edificazione sancito dall’art.4 D.M.1 aprile 1968 (recante norme in materia di distanze minime a protezione del nastro stradale da osservare nella edificazione fuori dal perimetro stradale dei centri abitati, di cui all’art.19 l.6.8.1967 n.765), non può essere inteso restrittivamente, cioè al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, ma è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile per finalità di interesse generale (per tutte: CdS, n. 3140/2014, 485/2014, 2644/2010).
“Modeste” recinzioni di fondi rustici, che titolo edilizio è necessario?
TAR Toscana, sez. III, sent. 22 agosto 2019 n. 1208
Non serve alcun titolo abilitativo edilizio per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno, priva di muretti di sostegno, in quanto entro tali limiti il manufatto rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà.
In via generale, per consolidata giurisprudenza, la posa di una recinzione – manufatto essenzialmente destinato a delimitare una determinata proprietà allo scopo di separarla dalle altre, di custodirla e difenderla da intrusioni – è solo diretta a far valere lo ius excludendi alios che costituisce il contenuto tipico del diritto dominicale, di talché anche la presenza di un vincolo dello strumento pianificatorio non può incidere (di per sé) negativamente sulla potestà del dominus di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo ai sensi dell’ art. 841 c.c.
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Il titolo abilitativo edilizio non risulta quindi necessario per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno, priva di muretti di sostegno, in quanto entro tali limiti il manufatto rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II , 25/09/2018, n. 907; T.A.R. Lazio, sez. II, 04/09/2017, n. 9529; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 11/9/2015 n. 1902; T.A.R. Umbria, 18/8/2016 n. 571).
Una specifica autorizzazione risulta necessaria solo nell’ipotesi in cui sull’area sia imposto un vincolo paesaggistico e comunque solo se sia accertato che non si tratti della mera sostituzione di un’opera preesistente, nel qual caso non è richiesto il rilascio di alcuna autorizzazione, in quanto riconducibile, ai sensi dell’art. 149, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, nell’alveo degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 25/09/2018, n. 907).
Trasferimento immobile e conseguenze oneri concessori
TAR Marche, sent. 26 agosto 2019 n. 554
Le prestazioni patrimoniali che incombono sul privato per l’attività di trasformazione del territorio gravano sul soggetto titolare del titolo edilizio che esegua l’intervento costruttivo, senza trasmettersi su chi acquista la proprietà dell’immobile dopo la sua edificazione o trasformazione.
Tutte le prestazioni patrimoniali che incombono sul privato per l’attività di trasformazione del territorio gravano sul soggetto titolare del titolo edilizio che esegua l’intervento costruttivo, senza trasmettersi su chi acquista la proprietà dell’immobile dopo la sua edificazione o trasformazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 6950 del 2010).
Occorre infatti rammentare, in proposito, che il trasferimento con piena efficacia liberatoria delle obbligazioni connesse allo svolgimento dell’attività edilizia, assunte nei confronti dell’Amministrazione, può essere ammesso nel solo caso in cui l’intestatario abbia volturato il titolo edilizio a favore di un terzo, senza aver però avviato l’intervento assentito (T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 485 del 2015).
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In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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