Proroga permesso di costruire: quando bisogna chiederla?

La decadenza del permesso di costruire costituisce un effetto naturale del trascorrere del tempo…

Mario Petrulli 07/05/19

Ecco la settimanale selezione delle sentenze, quelle pubblicate la scorsa settimana e parlano di:
– permesso di costruire per un piazzale di parcheggio per autoveicoli: si o no?,
– qualificazione dell’intervento di trasformazione da esercizio commerciale ad ambulatorio medico,
– titolo edilizio necessario per trasformare un annesso agricolo in locale abitabile,
– tempistiche per la richiesta della proroga del permesso di costruire,
– titolo edilizio per realizzare una veranda.

Piazzale per parcheggio autoveicoli: permesso di costruire?

TAR Emilia Romagna, sez. I, sent. 29 aprile 2019 n. 380
La realizzazione di un piazzale per il parcheggio di autoveicoli e di una strada asfaltata richiede il permesso di costruire

La realizzazione di un piazzale per il parcheggio di autoveicoli di considerevoli dimensioni (nel caso specifico, di m. 41,00 x m. 33,00) e di una strada asfaltata (nel caso specifico, di m. 3,87 x m. 4,26) richiede il permesso di costruire, in quanto trattasi di opere dirette a modificare in modo permanente il territorio circostante (v. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 10 marzo 2016, n. 1397).

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Da esercizio commerciale ad ambulatorio medico

TAR Toscana, sez. III, sent. 30 aprile 2019 n. 619
La trasformazione di un locale da esercizio commerciale a ambulatorio medico non è un’ipotesi di restauro o risanamento conservativo ma di ristrutturazione edilizia

Come affermato dalla giurisprudenza in precedenza, “la distinzione fra le categorie del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia risiede non tanto nella tipologia di interventi realizzabili, in gran parte comuni, quanto nella finalità degli interventi, essendo il risanamento destinato alla conservazione dell’organismo edilizio preesistente mentre la ristrutturazione alla sua trasformazione” (T.A.R., Toscana, sez. III, 27/11/2018, n. 1553).

Ne segue che, al di là della tipologia degli interventi, diviene rilevante, al fine di individuare un criterio discretivo tra le due fattispecie, l’effetto prodotto dal complesso degli stessi e, in particolare nella conservazione formale e funzionale del manufatto e nella eventuale generazione di un maggiore carico urbanistico (Cons. Stato, sez. IV, 1 marzo 2017, n. 937; id. sez. VI, 20/11/2018, n.6562).

La trasformazione di un locale da esercizio commerciale a ambulatorio medico non può comportare il mero restauro o risanamento conservativo, ma impone una serie di modifiche, seppure interne, che determinano la creazione di un organismo nuovo (a maggior ragione se, oltre alle modifiche interne, si procede anche all’apertura di nuove finestre così modificando il prospetto dell’immobile): l’intervento, perciò, concretizza un’ipotesi di ristrutturazione edilizia.

Trasformazione di un annesso agricolo in locale abitabile

TAR Umbria, sez. I, sent. 29 aprile 2019 n. 219
Serve il permesso di costruire per la trasformazione di un annesso agricolo in un locale abitabile

È urbanisticamente rilevante la trasformazione di un annesso agricolo in un locale abitabile. Deve, infatti, ritenersi che solo il cambio di destinazione d’uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico), mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, così come tra locali accessori e vani ad uso residenziale, integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire e ciò indipendentemente dall’esecuzione di opere (così ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II , 4 aprile 2017, n. 4225).

Proroga del permesso di costruire: quando richiederla?

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 29 aprile 2019 n. 2276
La proroga del permesso di costruire deve essere richiesta prima della scadenza del termine previsto per l’inizio/la conclusione dei lavori

È noto come l’art. 15 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) preveda che “nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori” e che “il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita”, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

Se è indubitabile che la proroga del citato termine annuale ben possa essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari (cfr. ex multis T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 10/04/2018, n.603, T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 07/11/2018, n.2522), è altresì indubitabile che la richiesta di proroga debba essere in ogni caso presentata prima della decorrenza del termine ultimo previsto nel titolo edilizio (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 05/11/2018, n.333, Consiglio di Stato sez. IV, 26/04/2018, n.2508, T.A.R. Valle d’Aosta, 18/04/2018, n.26).

Questo in virtù del fatto che la decadenza del permesso di costruire costituisce un effetto automatico del trascorrere del tempo, la pronunzia di decadenza del permesso a costruire ha mera natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso a costruire per l’inerzia del titolare a darvi attuazione, oltre che un carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dall’art 15 D.P.R. 380/01.

Veranda: che titolo edilizio è necessario?

TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 30 aprile 2019 n. 2318
La realizzazione di una veranda rappresenta un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio con incremento delle superfici e dei volumi e, come tale, è subordinato a permesso di costruire

La realizzazione di una veranda rappresenta un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio con incremento delle superfici e dei volumi, come tale, subordinato a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, co., D.P.R. n. 380 del 2001, non essendosi, al riguardo, in giurisprudenza mai dubitato che: << Gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumentrica e architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzati, quali le verande edificate sulla balconata di un appartamento, sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire.

Ciò in quanto, in materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico – giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata a non sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile >> (T.A.R. Napoli sez. IV, 15/01/2015, n. 259).

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In particolare la chiusura di una veranda, a prescindere dalla natura dei materiali all’uopo utilizzati, costituisce comunque un aumento volumetrico, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, atteso che, in materia urbanistico – edilizia, il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati (Cfr. T.A.R. Napoli sez. IV, 15/01/2015, n. 259).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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