Veranda abusiva, non può essere giustificata da precedenti illeciti

Cassazione respinge il ricorso del condominio: veranda va demolita quando altera l’aspetto architettonico

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La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza 22156/2018, ha affermato che la realizzazione di una veranda abusiva non si può legittimare per la presenza di altri interventi non leciti in condominio ed ha rimarcato che la decisione per stabilire se salvare o meno un’opera, dipende anche dall’impatto dei manufatti sull’aspetto architettonico degli edifici.

Veranda abusiva, Cassazione ordina demolizione

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, senza ricevere alcuna autorizzazione, un condominio aveva costruito una veranda sul terrazzo per coprire l’unità immobiliare di sua proprietà. La Corte d’Appello aveva deciso di classificare l’opera come sopraelevazione e aveva stabilito che la suddetta stesse recando una lesione del decoro architettonico dell’edificio e del suo aspetto architettonico, poiché era stata realizzata con superfici vetrate e profili in alluminio anodizzato bianco, considerato in palese distonia con i ritmi architettonici del fabbricato. Il condominio, dal canto suo, ha presentato il ricorso e ha cercato di giustificarsi sostenendo che la fisionomia dell’edificio fosse già variata a causa di altri interventi. Ma la Corte di Cassazione ha deciso di respingere il ricorso e ha ordinato la demolizione della veranda abusiva.

Veranda abusiva, decoro e aspetto architettonico

Il decoro architettonico è l’estetica del fabbricato, formata dalle linee e dalle strutture che lo caratterizzano. Mentre con aspetto architettonico si intende lo stile architettonico dell’edificio.

Veranda abusiva, non giustificata da illeciti passati

La Corte di Cassazione ha sottolineato che la presenza di verande già costruite senza permessi non rappresenta una legittima giustificazione e non contribuisce a ridurre il danno recato dall’opera abusiva.

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Dal momento in cui la Corte d’Appello aveva classificato la veranda come sopraelevazione, i giudici ha fatto notare che l’articolo 1127 del Codice Civile, le sopraelevazioni sono permesse solo se non snaturano l’aspetto architettonico dell’edificio e non causano una riduzione di aria e luce per i piani inferiori.

La sentenza ha affermato che il giudizio sull’impatto della sopraelevazione sull’aspetto architettonico del condominio, viene espresso sulla base delle proprietà stilistiche dell’immobile che si possono cogliere visivamente. Inoltre, viene dato particolare risalto all’importanza di valutare anche un possibile danno economico che la veranda potrebbe causare agli altri condomini.

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Redazione Tecnica

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