Permesso di costruire, oneri da restituire in caso di mancato utilizzo

Inoltre, nella rassegna sentenze: Permesso di costruire – decadenza, Proroga del permesso di costruire e tanto altro

Mario Petrulli 13/11/18
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Gli argomenti della selezione di sentenze per l’edilizia e l’urbanistica pubblicate la scorsa settimana sono… 1) Permesso di costruire – restituzione oneri in caso di mancato utilizzo; 2) Permesso di costruire – decadenza; 3) Proroga del permesso di costruire – contrasti con la ditta incaricata dei lavori; 4) Tettoia – titolo edilizio necessario; 5) Distanze – pareti non finestrate.

Permesso di costruire, oneri da restituire in caso di mancato utilizzo

Estremi della sentenza: TAR Umbria, sez. I, sent. 8 novembre 2018 n. 582
Massima: Nel caso di permesso di costruire non utilizzato, il diritto di credito del titolare di ottenere la restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione decorre dalla data in cui il titolare comunica all’amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo.

Il diritto di credito del titolare di una concessione edilizia non utilizzata, di ottenere la restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione, decorre non già dalla data del rilascio dell’atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica all’amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo, o dalla data di adozione da parte dell’amministrazione medesima del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali, ovvero per l’entrata in vigore delle previsioni urbanistiche contrastanti come avvenuto nel caso di specie (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 24 marzo 2010, n. 728).

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Decadenza del permesso di costruire, serve provvedimento formale

Estremi della sentenza: TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. 6 novembre 2018, n. 1650
Massima: Per la decadenza del permesso di costruire serve un provvedimento formale.

La decadenza del permesso di costruire non può essere affatto implicita, atteso che “l’operatività della decadenza della concessione edilizia necessita in ogni caso dell’intermediazione di un formale provvedimento amministrativo, seppur avente efficacia dichiarativa di un effetto verificatosi ex se e direttamente (Cfr. Cons. St. 22 ottobre 2015 n. 4823)” (C.d.S., Sez. VI, 15 novembre 2017, n. 5285).

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Proroga del permesso di costruire, quando è possibile

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 7 novembre 2018 n. 2522
Massima: Possibile la proroga del permesso di costruire per l’indisponibilità del cantiere per 164 giorni in ragione dei contrasti insorti con la ditta incaricata dei lavori.

Ai sensi dell’art. 15, 2° comma, del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/01(), “La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.”.

L’indisponibilità del cantiere per 164 giorni in ragione dei contrasti insorti con la ditta incaricata dei lavori costituisce circostanza oggettivamente ascrivibile ai “fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso” che giustificano la richiesta di proroga.

Tettoia di grandi dimensioni, serve permesso di costruire

Estremi della sentenza: TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. 9 novembre 2018 n. 825
Massima: Serve il permesso di costruire per la tettoia di rilevanti dimensioni.

Serve il permesso di costruire per una tettoia costituita da struttura di sostegno (travi e pilastri) in acciaio e copertura con pannello rigido termo-coibentato per una superficie di mq. 193,63 circa (posizione pilastri), con altezza variabile da mt. 3,46 circa a mt. 3,95 circa e con tamponamento mediante realizzazione di pareti perimetrali in cartongesso.

Non può, pertanto, parlarsi di opera pertinenziale dal momento che il concetto di pertinenza edilizia ha una portata assai più ristretta dell’istituto civilistico omologo; inoltre, la tettoia incide sul carico urbanistico e comporta modifica della sagoma e creazione di volume.

Distanze, come funziona in caso di pareti non finestrate

Estremi della sentenza: TAR Sardegna, sez. II, sent. 5 novembre 2018 n. 930
Massima: L’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 in materia di distanze minime non si applica in caso di pareti non finestrate.

Per pareti finestrate si intendono, secondo l’univoco e costante insegnamento della giurisprudenza, unicamente “le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci”.

Peraltro – in termini generali – la dizione pareti finestrate contenuta in un regolamento edilizio che, ispirandosi all’articolo 9 del Dm 2 aprile 1968 n. 1444, prescrive nelle sopraelevazioni il rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate di edifici prospicienti, deve intendersi come riferita esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come vedute e non ricomprende anche quelle su cui si aprono finestre cosiddette lucifere (Cass. Civ., n. 6604/2012; Cass. Civ. n. 26383/2016).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, “…l’invocato art. 9 del D. M. n. 1444 del 1968 non può comunque “trovare applicazione in quanto nella specie non vengono in evidenza le distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, e ciò perché non può considerarsi parete finestrata il tetto dell’abitazione del ricorrente solo perché caratterizzato da sette finestre di tipo velux” >> (Consiglio di Stato, sez. IV, 05/10/2015, n. 4628).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Mario Petrulli

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