In base al Milleproroghe (Legge 19/2017, all’articolo 9, comma 9-octies), l’acquisto di case, nuove o ristrutturate in classe energetica A o B, direttamente dalle imprese di costruzione, per il 2017 continuerà a essere incentivato con una detrazione del 50% dell’Iva pagata. Vediamo due particolari interessanti: il bonus è retroattivo (e vediamo cosa significa) e vale anche per le pertinenze. Li chiarisce la Guida fiscale dell’Ance, che riepiloga anche le modalità per usufruire dell’incentivo per l’acquisto di case in classe energetica A e B, partendo dalla luce dei chiarimenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, che sono raccolti nell’Appendice alla Guida stessa.
Il Bonus 50% per acquisto case in classe A o B è retroattivo
Il Milleproroghe è entrato in vigore il 1° marzo 2017 e per due mesi aveva lasciato in sospeso il Bonus, che era valido nella Legge di Bilancio 2016 (art.1, comma 56, Legge 208/2015) ma non era stato confermato definitivamente ma solo come “raccomandazione” dalla Legge di Bilancio 2017. Il bonus, però, comunica l’ANCE, si applica in modo retroattivo per includere tutte le compravendite concluse nel 2017, anche quelle effettuate quando la legge non era stata ancora approvata, cioè a gennaio e febbraio.
Superato quindi anche il problema del versamento, nel 2016, di acconti relativi a del 2017, problema sollevato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016. In questo caso, visto che sia gli acconti che l’atto di trasferimento intervenuti nelle annualità agevolate del 2016 e 2017, la detrazione potrà essere commisurata al 50% dell’IVA pagata sull’acquisto dell’abitazione (acconti e saldo).
Bonus valido anche per le pertinenze
Arriva un’altra importante precisazione. L’Ance, nella guida fiscale, spiega che si potrà detrarre il 50% dell’Iva pagata non solo per comprare l’abitazione in classe A o B, ma anche per le pertinenze.
Se contestualmente all’acquisto dell’abitazione è previsto quello delle pertinenze, la detrazione del 50% dell’Iva va calcolata non solo sul prezzo pagato per l’abitazione ma su quello complessivo, che comprende sia l’unità abitativa sia la pertinenza. Il vincolo pertinenziale deve inoltre emergere chiaramente dal rogito.
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