La cessione di cubatura, in una stessa zona omogenea, è generalmente ammesso anche in deroga all’indice di densità edilizia, a meno che gli strumenti di pianificazione territoriale non lo vietino espressamente oppure lo assoggettino a condizioni particolari. In altre parole: le cessioni di cubatura sono legittime gli appartamenti sono ubicati nella stessa zona. A dichiararlo è il Consiglio di Stato nella sentenza 4861/2016.
Le motivazioni in dettaglio
Negare la possibilità del trasferimento di diritti edificatori in una stessa zona omogenea, per mancato rispetto del parametro dell’indice edificatorio fondiario del lotto beneficiario, sarebbe come abrogare l’istituto stesso, il cui fine è proprio aumentare la capacità edificatoria del lotto di proprietà del cessionario anche nei casi in cui la capacità edificatoria del lotto sia già esaurita.
Ti potrebbe interessare
Il distacco dopo la riforma del condominio: il problema dell’aggravio delle spese
Il trasferimento di diritti edificatori non può essere ostacolato dall’indice della densità edilizia massima. La densità edilizia è il rapporto (mc/mq) tra la cubatura urbanistica realizzabile fuori terra e la relativa superficie catastale del lotto edificatorio. In mancanza di un divieto, la densità edificatoria del singolo lotto può essere ridistribuita (ecco la cessione di cubatura) tra i vari lotti di una stessa zona omogenea, nel rispetto dell’indice territoriale e del carico urbanistico dell’intera zona.
Cessione di cubatura: il caso analizzato
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un proprietario contro una sentenza del Tar con cui era stata annullata la concessione edilizia per opere di riqualificazione energetica e ampliamento. Queste opere presupponevano l’uso degli incentivi volumetrici (riconosciuti dalla disciplina urbanistica provinciale) e l’acquisto di un ulteriore volume da un appartamento contiguo.
Leggi anche Terreni edificabili: come si può sfruttare un’area già utilizzata?
Il Tar aveva ritenuto illegittimo il titolo edilizio in quanto la mancanza di un’esplicita previsione negli strumenti urbanistici rendeva inammissibile derogare all’indice di edificabilità fondiaria stabilito dalla normativa tecnica di attuazione per la zona interessata dalle opere edilizie.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento