Prevenzione incendi. I modelli DICH. PROD. 2008 e CERT. REI 2008

Riprendendo un precedente post dal titolo Prevenzione incendi. Nuova gestione della pratica antincendio vorrei soffermarmi su alcuni modelli necessari per la presentazione della SCIA. In particolare sul DICH. PROD. 2008 e sul CERT. REI. 2008. Si tratta di due modelli utilizzati da tempo che vanno ora allegati all’Asseverazione (modello PIN 2.1-2011).

Questi modelli vengono ben inquadrati a livello legislativo dalla circolare Ministero interno del 24 APRILE 2008 N. P515/4101 Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI.

Partiamo dal modello DICH.  PROD. 2008 Dichiarazione inerente i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte.

Con questo modello si sottoscrive la corrispondenza al progetto antincendio delle prestazioni dei prodotti tipologici impiegati nella costruzione. Il modello deve essere compilato e firmato da un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. 

È fatto divieto agli installatori di produrre questo tipo di modulistica. Il tecnico che redige il modulo deve essere nominato dal Committente principale dell’opera (Titolare dell’attività).

Questo appare evidente in quanto il modello richiama esso stesso le possibili figure compilatrici, ed esse appaiono essere espressione del Committente stesso. Nell’ordine: tecnico incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori (Direttore dei Lavori), ovvero suo assistente, ovvero, solo in assenza delle figure suddette, professionista incaricato della verifica finale.

Appare evidente come questo tecnico sia comunque di nomina del Committente. Non potrebbe essere diversamente vista la sua azione di verifica dei lavori durante il loro svolgimento (prime due figure) o svolti (terza figura ammessa). Il modello deve essere compilato sia per i prodotti edili che per i prodotti impiantistici (es. collari antincendio). Al modello devono essere allegate le “dichiarazioni di corretta posa” degli installatori e le certificazioni dei materiali:
–  per i prodotti omologati (es. porte tagliafuoco) le omologazioni ministeriali;
–  per i prodotti marcati ce (es. isolanti, laterizi, ceramiche, ecc.) l’etichettatura e/o la dichiarazione di conformità;
–  per i prodotti classificati per la reazione al fuoco non ricadenti nei casi precedenti (es. materiale scenico dei locali per pubblico spettacolo) copia del certificato di prova ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984;
–  per i prodotti, per i prodotti classificati per la resistenza al fuoco o che contribuiscono alla resistenza al fuoco di elementi strutturali non ricadenti nei primi due casi il mod. CERT. REI 2008.

Al modello deve essere allegata una planimetria che richiama gli elementi individuati nel corrispondente modello DICH.PROD.-2008 compilato.

Veniamo ora al modello CERT. REI 2008 Certificazione di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura.

Con questo modello si certifica la resistenza al fuoco degli elementi edilizi impiegati nell’opera. Il modello riguarda sia componenti edili (es. pareti, travi, pilastri, solai) che impiantistici (es. serrande tagliafuoco) con funzione portante e/o separante ad esclusione delle porte e degli elementi di chiusura. La valutazione della resistenza deve avvenire secondo le modalità indicate nel d.m. 16 febbraio 2007. Tali modalità (alternative l’una all’altra) sono tre:
–   metodo tabellare (attribuzione della resistenza mediante tabelle presenti nel decreto stesso);
–   metodo sperimentale (attribuzione della resistenza mediante rapporti di prova – da settembre 2012 emessi solo secondo criteri europei);
–   metodo analitico (attraverso calcoli ingegneristici).

Sul metodo sperimentale ci sarebbe parecchio da dire. Mi limito a segnalare che il prodotto testato deve essere utilizzato in cantiere conformemente alle indicazioni contenute nel rapporto (“campo di diretta applicazione”). In caso contrario serve un “fascicolo tecnico” del produttore che ne estende l’utilizzo mediante prove di laboratorio aggiuntive (p.to B8 d.m. 16 febbraio 2007).

Chiaramente il metodo più semplice è il primo (tabellare), mentre quello più complesso è il terzo. Se il metodo utilizzato è quello tabellare allora il modulo CERT.REI.-2008 può essere compilato e firmato da tecnico NON iscritto agli elenchi ministeriali di cui alla legge 818/84. Se invece il metodo prescelto è il secondo o il terzo allora il professionista DEVE essere iscritto a tali elenchi.

Al modello deve essere allegata una planimetria che richiama gli elementi individuati nel corrispondente modello CERT. REI 2008 compilato.

Marco Torricelli

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