Abbiamo già più volte parlato di vizi, difformità e difetti di costruzione nelle opere edili e delle responsabilità delle varie figure coinvolte.
In particolare, avevamo visto come l’art. 1669 del Codice Civile presupponga la responsabilità dell’appaltatore, ma anche di tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione dell’opera, in particolare il progettista e il direttore dei lavori. Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8700/2016.
Al proposito, leggi Direzione Lavori e difetti di costruzione: il Direttore è responsabile dei danni
Un’altra recente sentenza, del Tribunale di Perugia (sentenza n. 1313 del 9 giugno 2016) ribadisce come il direttore dei lavori sia tenuto a vigilare, per conto del committente, sulla corretta esecuzione dei lavori, e come, di fronte a difetti di costruzione, non possa giustificarsi sostenendo di essere stato estromesso dall’appaltatore.
Il direttore dei lavori ha infatti, in ogni caso, l’obbligo di mettere il committente al corrente degli eventi. In questo caso, si trattava di difetti riscontrati nella ristrutturazione di un immobile, e il direttore dei lavori, seppur estromesso, si è visto riconosciuto il 50% della responsabilità (a metà, quindi, con l’appaltatore).
Secondo la sentenza, infatti, “il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al formale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto“.
Quindi è compito del direttore dei lavori accertarsi “della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi“.
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Sulla base di tali principi, più volte affermati dalla Corte di Cassazione, “non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente“.
Nel caso in questione, il direttore dei lavori aveva l’obbligo di mettere il committente a conoscenza degli errori commessi dalla ditta appaltatrice in corso d’opera. Non adempiendo a quest’obbligo, è stato quindi tenuto a pagare, insieme all’appaltatore, le spese per la rimozione dei vizi dell’opera costruita.
Il Direttore dei Lavori dopo il nuovo Codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016)
Nel percorso di attuazione del decreto legislativo 50 del 2016, le Linee guida e i conseguenti decreti attuativi costituiscono gli atti di regolamentazione (in sostituzione del precedente d.P.R. 207/2010) del nuovo Codice, definendo le procedure operative nelle loro linee di dettaglio.Le Linee guida analizzate nel testo riportato di seguito interessano: “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” e costituiscono la definizione operativa di quanto disposto dall’articolo 101 del d.lgs. 50/2016.Nelle more della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture, il testo seguente è finalizzato all’analisi delle Linee guida approvate dall’ANAC in data 21 giugno 2016 e relative alle problematiche della direzione dei lavori negli aspetti tecnici e contabili.Come già anticipato, si tratta della ulteriore declinazione di quanto previsto principalmente dall’articolo 101 del d.lgs. 50/2016 in materia di direzione dei lavori e della esplicazione di funzioni e attività che interessano principalmente:- la nomina del Direttore dei lavori e l’ufficio di direzione dei lavori;- gli strumenti per lo svolgimento dell’attività (ordine di servizio, verbali, certificati);- le fasi di attività (consegna, sospensione e ultimazione dei lavori);- le verifiche e i controlli effettuati dal Direttore dei lavori;- il controllo amministrativo e contabile;- le modifiche dei lavori e le varianti contrattuali;- la procedura per le riserve.Questi elementi costituiscono un primo livello di approfondimento operativo (che assumerà valenza normativa con la pubblicazione del relativo decreto attuativo) sulle attività e funzioni del Direttore dei lavori di opere pubbliche che troverà, nel corso del tempo, ulteriori e necessari approfondimenti richiesti dall’ampiezza delle problematiche inerenti all’esecuzione delle opere pubbliche.Questo lavoro, che costituisce un primo commento delle Linee guida sulla direzione dei lavori, è stato organizzato in una serie di paragrafi che corrispondono a quelli presenti nel testo emanato dall’ANAC all’interno dei quali sono riportate le indicazioni operative delle Linee guida oltre ad una serie di commenti/valutazioni utili ad una migliore comprensione dei singoli argomenti e delle attività da svolgere per ciascuna fase.Marco Agliata, Architetto, libero professionista, impegnato da molti anni nel settore degli appalti, della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche di sostenibilità ambientale, risparmio energetico e sicurezza dei cantieri. Svolge attività di consulenza per enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione e collaudo dei lavori, attuazione, gestione, manutenzione e monitoraggio degli interventi, difesa del suolo e sostenibilità ambientale. È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali
Marco Agliata | 2016 Maggioli Editore
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