A proposito di difetti di costruzione in condominio, l’articolo 1669 del Codice civile presuppone la responsabilità per l’appaltatore che ha materialmente fatto il fabbricato, ma anche per tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione dell’opera. In particolare il progettista e il direttore dei lavori, ai quali attribuiscono responsabilità per la determinazione dell’evento dannoso. Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8700/2016.
Difetti di costruzione: la responsabilità della Direzione lavori
Per il direttore dei lavori la responsabilità assume i contorni di quella extracontrattuale, può quindi anche concorrere con quella di chi l’ha nominato (committente o appaltatore) ma solo quando le rispettive azioni o omissioni costituiscono autonomi fatti illeciti che hanno causato direttamente l’evento dannoso.
Il direttore dei lavori risponde sia se non si accorge del pericolo, sia se non assegna le direttive che deve assegnare, eventualmente esprimendo anche il suo dissenso nella prosecuzione dei lavori se le direttive non vengono seguite.
Nel caso specifico preso in analisi della Cassazione, il condominio cita in giudizio l’impresa costruttrice per ottenere un risarcimento danni da infiltrazioni d’acqua e umidità. Il condominio ha negato ogni responsabilità ritenendo che i danni fossero imputabili al progettista (e direttore dei lavori).
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La Cassazione afferma: “Costituisce obbligazione del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente». E queste responsabilità sarebbero emerse chiaramente dalla Ctu, né il direttore dei lavori si sarebbe potuto avvalere del «principio dell’esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (…) si attaglia, ricorrendone determinate condizioni, alla figura dell’appaltatore, ma non a quella del direttore dei lavori il quale – come si è visto – assume, per le sue peculiari capacità tecniche, precisi doveri di vigilanza correlati alla particolare diligenza richiestagli: ragionare diversamente significa negare in radice la figura del direttore dei lavori”.
E prosegue: “è stato altresì precisato che egli risponde del fatto dannoso verificatosi sia se non si è accorto del pericolo, percepibile in base alle norme di perizia e capacità tecnica esigibili nel caso concreto, che sarebbe potuto derivare dall’esecuzione delle opere, sia se ha omesso di impartire le opportune direttive al riguardo nonché di controllarne l’ottemperanza, al contempo manifestando il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi ed astenendosi dal continuare la propria opera di direttore se non venissero adottate le cautele disposte”.
La Direzione Lavori dopo il Nuovo Codice Appalti
Il Direttore dei Lavori dopo il nuovo Codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016)
Nel percorso di attuazione del decreto legislativo 50 del 2016, le Linee guida e i conseguenti decreti attuativi costituiscono gli atti di regolamentazione (in sostituzione del precedente d.P.R. 207/2010) del nuovo Codice, definendo le procedure operative nelle loro linee di dettaglio.Le Linee guida analizzate nel testo riportato di seguito interessano: “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” e costituiscono la definizione operativa di quanto disposto dall’articolo 101 del d.lgs. 50/2016.Nelle more della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture, il testo seguente è finalizzato all’analisi delle Linee guida approvate dall’ANAC in data 21 giugno 2016 e relative alle problematiche della direzione dei lavori negli aspetti tecnici e contabili.Come già anticipato, si tratta della ulteriore declinazione di quanto previsto principalmente dall’articolo 101 del d.lgs. 50/2016 in materia di direzione dei lavori e della esplicazione di funzioni e attività che interessano principalmente:- la nomina del Direttore dei lavori e l’ufficio di direzione dei lavori;- gli strumenti per lo svolgimento dell’attività (ordine di servizio, verbali, certificati);- le fasi di attività (consegna, sospensione e ultimazione dei lavori);- le verifiche e i controlli effettuati dal Direttore dei lavori;- il controllo amministrativo e contabile;- le modifiche dei lavori e le varianti contrattuali;- la procedura per le riserve.Questi elementi costituiscono un primo livello di approfondimento operativo (che assumerà valenza normativa con la pubblicazione del relativo decreto attuativo) sulle attività e funzioni del Direttore dei lavori di opere pubbliche che troverà, nel corso del tempo, ulteriori e necessari approfondimenti richiesti dall’ampiezza delle problematiche inerenti all’esecuzione delle opere pubbliche.Questo lavoro, che costituisce un primo commento delle Linee guida sulla direzione dei lavori, è stato organizzato in una serie di paragrafi che corrispondono a quelli presenti nel testo emanato dall’ANAC all’interno dei quali sono riportate le indicazioni operative delle Linee guida oltre ad una serie di commenti/valutazioni utili ad una migliore comprensione dei singoli argomenti e delle attività da svolgere per ciascuna fase.Marco Agliata, Architetto, libero professionista, impegnato da molti anni nel settore degli appalti, della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche di sostenibilità ambientale, risparmio energetico e sicurezza dei cantieri. Svolge attività di consulenza per enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione e collaudo dei lavori, attuazione, gestione, manutenzione e monitoraggio degli interventi, difesa del suolo e sostenibilità ambientale. È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali
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Si tratta quindi di una responsabilità extracontrattuale da valutare come la diligenza e allo stesso modo della competenza professionale, responsabilità che può anche concorrere con quella del committente e dell’appaltatore se le rispettive azioni o omissioni illecite hanno contribuito a produrre il danno.
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