Appalti e ambiente: con il nuovo Codice rimangono gli obblighi ‘green’

Il Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità (legge 221/2015) contribuisce (insieme al Nuovo Codice degli Appalti) a modificare la disciplina relativa alle imprese che operano nel settore edilizio e che abbiano intenzione di lavorare come fornitori della Pubblica Amministrazione.

Tramite gli art. 18 e 19 è stato fissato l’obbligo (totale o parziale) di applicare i criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi. La modifica incide direttamente sull’ancora vigente Codice degli appalti (ovverosia il d.lgs. 163/2006), arricchendolo di nuove norme. E ovviamente conserverà tutta la sua valenza anche con la riforma del Codice (ufficializzato proprio venerdì scorso).

Ci si focalizza qui sui requisiti di carattere ambientale che le imprese devono possedere: la Pubblica Amministrazione non può infatti accettare offerte da parte di aziende prive di apposite qualifiche “verdi”. In precedenza il ricorso allo strumento del Gpp (Green public procurement) era volontario e non superava il 30% della fornitura; ora invece i criteri di selezione dei candidati sono tutti fondati sui sistemi di gestione ambientale. Un cambiamento avvenuto proprio tramite l’entrata in vigore del Collegato Ambientale.

Si tratta a tutti gli effetti di quella integrazione di considerazioni di carattere ambientale nelle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione: di fatto, il mezzo per poter scegliere quei prodotti e servizi che hanno un minore, oppure un ridotto, effetto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo.

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Ai settori già disciplinati dai CAM  l’obbligo di acquisto secondo i criteri ambientali di riferimento si applica in generale per almeno il 50% del valore della gara, sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario. Ma tale percentuale sale al 100% del fabbisogno nella specifica categoria dei settori “energetici”: quindi, anche per le forniture di lampade, attrezzature elettriche ed elettroniche e servizi energetici per gli edifici.

La rivoluzione si concretizza nel settore dei lavori pubblici edili: tale obbligo di acquisto “verde” si attesta a non meno del 50% e il relativo CAM è stato definito dal decreto ministeriale 24 dicembre 2015. I nuovi criteri riguardano l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

In caso di progettazione di nuovi edifici, il progettista deve fornire una relazione sul monitoraggio dello stato chimico, fisico-biologico e vegetazionale. Ed inoltre un rapporto ambientale completo, anche sulla valutazione dell’ambiente fluviale e degli eventuali programmi di miglioramento necessari, accompagnato da prove documentali. Il decreto ministeriale prevede che, per poter partecipare alla gara, l’offerente sia in possesso di una valida registrazione EMAS (Regolamento 1221/2009/CE), oppure di una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale attestate da organismi di valutazione della conformità.

Per approfondire la tematica Maggioli Formazione presenta il Convegno di approfondimento intitolato I criteri minimi ambientali negli appalti pubblici: nel corso della giornata (che si svolgerà a Bologna il prossimo 19 maggio) si analizzerà che cosa cambia negli Acquisti Verdi dopo la emanazione del Collegato Ambientale e il nuovo codice degli Appalti. ISCRIVITI qui.

Uno specifico capitolo è poi riservato alle tecniche del cantiere. Inoltre i CAM per l’edilizia si occupano di garantire la tutela del suolo e degli habitat naturali. Con tale obiettivo ben chiaro, la Pubblica Amministrazione appaltante è tenuta ad analizzare le esigenze e valutare anche la possibilità di adeguare gli edifici esistenti e migliorarne la qualità. Deve anche comunicare all’Osservatorio dei contratti pubblici o all’ANAC i dati sui propri acquisti e relativi all’applicazione dei CAM.

Nella lista dei criteri premianti sono compresi:
– la capacità tecnica dei progettisti;
– il miglioramento prestazionale di progetto;
– l’installazione di un sistema di monitoraggio dei consumi;
– l’utilizzo di materiali rinnovabili.

Con riferimento alle specifiche tecniche dei componenti edilizi, permane l’obbligo che nell’edificio “almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati” sia costituito da materia prima secondaria: recuperata o riciclata.

Redazione Tecnica

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