Il consulente tecnico di ufficio deve essere soggetto qualificato e specializzato nella materia formante l’oggetto della controversia, assistendo il giudice quando questi non è in grado di analizzare, valutare o decidere aspetti particolari della controversia.
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Il CTU deve possedere non già una competenza qualsiasi, bensì una competenza tecnica “particolare” nella questione che costituisce la materia del contendere ma deve anche conoscere gli aspetti di natura procedimentale e regolamentare, con particolare riferimento alle norme codicistiche ed agli istituti processuali.
Oggi più di ieri il risultato del lavoro dell’esperto, quando la questione controversia si risolve in aspetti esclusivamente tecnici, diventa la sostanza della decisione del magistrato.
Analizziamo in questo articolo, estratto dal volume di Paolo Frediani, edito da Maggioli Editore, cosa fa, nomina e quali sono gli obblighi che deve rispettare il CTU.
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Attività del CTU
Il consulente tecnico, in sostanza, esplica la propria attività attraverso diverse fasi che possono identificarsi in:
- partecipare all’udienza, ove previsto, ovvero svolgere gli adempimenti nell’ambito della fase della c.d. trattazione scritta;
- svolgere indagini che gli sono state commesse dal giudice, in presenza del giudice stesso;
- svolgere indagini che gli sono state commesse dal giudice, in assenza del giudice stesso;
- fornire al giudice i chiarimenti richiesti, in udienza o in camera di consiglio;
- domandare, se autorizzato dal giudice, chiarimenti alle parti;
- assumere, se autorizzato dal giudice, informazioni da terzi.
Il lavoro del consulente – come abbiamo già osservato – non è da considerarsi un mezzo di prova tout court, ma costituisce un mezzo di controllo della prova affidato a un soggetto esperto, dotato di particolare competenza in materia. Ogni valutazione della relazione peritale è riservata al giudice istruttore nella sua esclusiva qualità di “iudex peritus peritorum”, ovvero di “giudice perito dei periti”, non vincolato ai risultati cui perviene il consulente; quando ritenga che questi siano condivisibili, convincenti e sufficientemente motivati, non è tenuto a dedurne specificatamente le ragioni nella sentenza, potendosi limitare, nel complesso delle motivazioni contenute nel provvedimento, al semplice richiamo delle conclusioni della consulenza tecnica.
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Nomina del CTU
La nomina dell’esperto si rende necessaria quando gli oggetti in contesa non hanno la possibilità di trovare accertamento diretto attraverso gli elementi ricavabili dagli atti di causa o mediante i mezzi istruttori esperibili direttamente dal giudice istruttore. La nomina e l’attività del CTU non rientrano nella disponibilità delle parti ma sono rimesse alla discrezionalità del giudice.
Il giudice opera la scelta dell’ausiliario normalmente attraverso l’albo dei consulenti tecnici conservato presso ogni tribunale, pure se il suo potere discrezionale è tale da consentirgli l’individuazione del soggetto anche tra quelli non iscritti negli albi di quel tribunale o addirittura in alcun albo. In tali fattispecie è da negarsi la possibilità che possano sussistere ipotesi di nullità della consulenza, prevalendo il riconoscimento della facoltà discrezionale del magistrato nello scegliere il consulente più adatto e competente nella particolare materia.
Con le nuove disposizioni introdotte dalla “Riforma Cartabia” vi è la possibilità per i giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale di conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto. La stessa riforma ha limitato a semplice comunicazione al presidente del tribunale la scelta da parte del giudice di nominare un soggetto iscritto in albo di altro tribunale ovvero non iscritto in albi.
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Obblighi del CTU
Gli obblighi a cui soggiace il CTU sono, in estrema esemplificazione:
- accettare l’incarico prestando il giuramento di rito;
- svolgere e completare l’incarico con tutti gli adempimenti connessi all’ufficio ricoperto;
- rendere gli eventuali chiarimenti e/o il supplemento dell’incarico.
Il primo dei doveri ascritti al consulente iscritto all’albo dei CTU è quello di accettare ed adempiere all’incarico con attività resa a processo verbale o con relazione scritta a meno che non si trovi nelle condizioni di doversi astenere.
Il secondo è quello di adempiere alle proprie funzioni svolgendo le indagini che gli sono commesse nel pieno rispetto delle regole processuali e secondo le indicazioni impartite dal magistrato.
Il terzo dei doveri è costituito dal rendere i chiarimenti richiesti dal giudice istruttorie, in udienza o in camera di consiglio, ovvero svolgere l’eventuale incarico supplementare.
Con la prestazione del giuramento di rito (oggi anche sostituita dalla dichiarazione da depositarsi in cancelleria telematica a cura del consulente con firma digitale), la cui formula recita “di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità” seguita dalla dichiarazione del consulente “Lo giuro”, il CTU assume su di sé tre sostanziali obblighi:
- ad “adempiere” all’incarico;
- ad adempiere “bene”;
- ad adempiere “fedelmente”.
Vale qui la pena solo ricordare che il mancato giuramento è mera irregolarità formale incapace di invalidare il processo verbale ed il conferimento dell’incarico.
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Foto:iStock.com/AmnajKhetsamtip
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