Volume tecnico. Permessi necessari e sanabilità abuso

I volumi tecnici sono quelli strettamente necessari a contenere gli impianti tra i quali: serbatoi idrici, le canne fumarie e di ventilazione. Ecco quali sono i permessi necessari per realizzarli e quando possono essere sanati in caso di abuso

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Il legislatore, con la lett. f) co. 7 art. 4 l. 493/93 (abrogato dall’art. 136 del d.P.R. 380/2001) aveva voluto agevolare la realizzazione di quegli impianti e di quelle strutture che assolvono ad una funzione d’interesse generale, in quanto riguardano la sicurezza dei cittadini, la loro salute o, comunque, l’aumento della loro qualità della vita.

Per giungere a questo obiettivo la norma in esame aveva isolato, entro determinati limiti in aggiunta a quelli generali che riguardano le opere sottoposte a denuncia d’inizio attività, una serie d’interventi e li aveva sottoposti ad un procedimento abilitativo semplificato. Tali limiti erano costituiti dal fatto che doveva sussistere un nesso funzionale fra l’impianto tecnologico e l’edificio o l’attrezzatura a cui esso sia asservito e che, per i nuovi volumi tecnici, questi dovevano essere realizzati in quanto, e nella misura in cui, la legge lo imponesse: ‘‘… che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni’’.

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Il concetto di volume tecnico rileva non soltanto ai fini della sua realizzazione ex novo ma anche quando questo sia compreso all’interno di un’opera edilizia soggetta a permesso di costruire. In tale ambito il problema principale è capire che tipo di volumi tecnici si possano escludere dal computo della cubatura utile dell’edificio.

Con questo articolo estratto dal volume Gli abusi edilizi di Emanuele Montini, edito da Maggioli Editore, andiamo meglio nel dettaglio e analizziamo cosa prevede la Giurisprudenza.

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Cosa è un volume tecnico e cosa non lo è

Anche se la materia è trasferita alle regioni e delegata ai comuni va ricordato che il Consiglio superiore dei ll.pp. con voto n. 214 del 14/3/1973 si espresse per definire tali volumi ed il Ministero dei ll.pp. con circolare n. 2474 del 31/1/1973 fece propria tale pronuncia ed, a titolo esemplificativo, definì tali ‘‘… quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l’extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell’impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili’’.

Pertanto non si devono confondere i volumi accessori (soffitte, mansarde, sale hobby) con i volumi tecnici (Cass. pen., sez. III, 27/1/2009, n. 3590; Cass. pen., sez. III, 3/10/2008, n. 37566; Cass. pen., sez. III, 1/10/2008, n. 37253).

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Procedimento

Entro i limiti di cui si è detto tali interventi sono sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.). Il legislatore del TU dell’edilizia ha espressamente abrogato l’art. 7 l. 94/82 il quale sottoponeva la realizzazione degli impianti tecnologici al servizio degli edifici (ma non delle attrezzature) già esistenti e non vincolati, al previo rilascio dell’autorizzazione del Sindaco nel termine di 60 giorni con il meccanismo del silenzio-assenso qualora tale termine fosse decorso inutilmente.

A causa di una dimenticanza del legislatore non è stato espressamente abrogato l’art. 2, co. 6 della legge n. 650/79, il quale, estendendo la disciplina dell’art. 48 l. 457/78 alle opere di adeguamento degli impianti di scarico, prevede che tali interventi siano da considerare tacitamente assentiti decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione.

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Sanzioni, sanabilità e vincoli

Qualora tali opere, nei limiti prima definiti, siano realizzate senza il previo invio della comunicazione di inizio lavori asseverata sarà sufficiente il pagamento della sanzione di euro 1.000 riducibile di due terzi in caso di comunicazione spontanea quando l’intervento è in corso di esecuzione. Tale corresponsione può essere sanante dell’abuso qualora l’opera non sia espressamente vietata dalle norme urbanistiche locali.

In caso di installazione di cabine per impianti tecnologici, ovvero sostituzione delle medesime con altre di diversa tipologia, dimensioni e localizzazione o di realizzazione di volumi tecnici di piccole dimensioni (volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc), tubazioni esterne, impianti esterni di stoccaggio e canne fumarie al servizio di edifici produttivi esistenti sarà sufficiente ottenere l’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017.

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La medesima procedura andrà osservata in caso di installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Non occorre alcuna autorizzazione per l’installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici quali condizionatori e impianti diclimatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, e sempre che non interessino i beni vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

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Nella più recente giurisprudenza amministrativa il “vano tecnologico”, al pari dei volumi interrati e dei soppalchi, è ritenuto astrattamente sanabile, in quanto riconducibile agli abusi minori per i quali è ammissibile l’accertamento di conformità ai sensi del combinato disposto degli artt. 146, comma 4 e 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e dell’art. 181, comma 1-ter (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sentenza n. 35 dell’11 gennaio 2013).

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Gli abusi edilizi

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Foto:iStock.com/Radachynskyi

Redazione Tecnica

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