Rischiano di essere coinvolti nelle nuove restrizioni anche i proprietari di appartamenti in condominio?
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E come deve regolarsi chi ha intenzione di cambiare gli infissi nell’ambito degli interventi condominiali? La scadenza del 30 giugno fissata per i lavori sui singoli immobili si applica anche in questo caso, oppure no?
Insomma dovrà attendere Natale per avere certezze anche chi sta meditando di farsi fare un preventivo per gli infissi da montare il prossimo anno oppure no?
Vediamo cosa dicono le norme.
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I tempi lunghi del condominio
Innanzitutto va detto che la volontà dichiarata dal governo di restringere l’ambito di applicazione del Superbonus riguarda solo gli immobili unifamiliari, villette o altro, non gli appartamenti in condominio.
E’ vero però che il il testo della manovra fin qui circolato non è del tutto chiaro in proposito, dal momento che non specifica espressamente nulla, in quanto il termine “edifici unifamiliari” non è mai utilizzato. Di fatto, però, se le nuove regole dovessero essere applicate anche agli appartamenti si avrebbe un paradosso non da poco dato che chi abita in un condominio è costretto ad attendere non solo le decisioni dell’assemblea per poter fare i lavori in casa ma proprio l’avvio del cantiere, senza poter scegliere altrimenti.
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L’apertura del cantiere
Il comma 2 dell’art. 119 del decreto Rilancio, infatti, stabilisce che l’aliquota del 110 per cento si applica anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico per i quali è previsto l’ecobonus, come appunto la sostituzione degli infissi a condizione che siano “eseguiti congiuntamente” ad almeno uno degli interventi trainanti.
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A chiarire come applicare queste norme è stata la circolare 24 dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020. Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati “congiuntamente” agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, è stato chiarito che questa condizione si considera soddisfatta quando “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
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In sostanza ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainati devono essere sostenute nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
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Permessi e pagamenti
Chi abita in condominio e deve cambiare gli infissi, quindi, in base a quanto precisato dal Fisco, non potrà pagare nessuna somma in acconto prima dell’apertura del cantiere per i lavori condominiali, pena la perdita della detrazione per questa parte di spesa.
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Vale poi la pena di ricordare che anche chi fa solo lavori trainati è tenuto a presentare la Cila-Superbonus, a prescindere dal fatto che questi lavori rientrano nell’ambito dell’edilizia libera. E considerando il testo letterale della norma per essere sicuri di non rischiare l’agevolazione anche la CILAS, che ha un costo che a tutti gli effetti rientra nell’intervento di sostituzione degli infissi, deve essere presentata solo dopo l’apertura del cantiere condominiale.
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Se non dovesse arrivare un chiarimento nel testo definitivo della manovra, quindi chi abita in un condominio potrebbe cambiare gli infissi solo se il cantiere fosse aperto prima del 30 giugno 2022, a prescindere dal fatto che per gli interventi condominiali di efficientamento energetico il Superbonus al 110 per cento è riconosciuto fino al 31 dicembre 2023.
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