Ma anche se le Entrate sono in possesso dei dati relativi ai pagamenti (per via dei bonifici parlanti), quando si tratta di indicare la prima rata è sempre necessario integrare la dichiarazione precompilata.
Il perché è presto detto: ci possono essere, infatti, più soggetti che hanno diritto all’agevolazione, come comproprietari e/o familiari conviventi, e spetta sempre al contribuente decidere come attribuire la detrazione. Una scelta che può essere fatta semplicemente annotando sulla fattura di spesa la percentuale sostenuta da ciascuno, e poi riportando le indicazioni sul modello, come chiarito da tempo dall’Agenzia delle entrate (>> ne abbiamo parlato in questo articolo).
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Ma cosa accade quando oltre alla detrazione per ristrutturazione si vuole far valere anche il Bonus Mobili ed Elettrodomestici? È possibile suddividere in questo modo anche per questa detrazione? E se uno degli interessati scopre solo al momento di compilare il 730 di non avere sufficiente capienza nell’imposta, può “cedere” l’intera detrazione all’altro? Vediamo le regole.
Bonus Mobili, rimborsi 730 e rischio di incapienza
Il Bonus Mobili (>> tutti i dettagli in questa pagina) come tutti gli altri bonus sulla casa, appartiene alla “grande famiglia” delle detrazioni d’imposta. Questo comporta che la somma spettante a fronte della spesa sostenuta andrà a ridurre le imposte pagate, e quindi il datore di lavoro riconoscerà un rimborso in busta paga. Se però le imposte pagate sulla retribuzione sono più basse rispetto al totale delle detrazioni alle quali si ha diritto, la quota in più si perde, in quanto si verifica la cosiddetta incapienza.
Ma come si fa a essere sicuri di poter sfruttare a pieno le agevolazioni? Basta controllare la Certificazione Unica: il modello riporta l’ammontare della retribuzione e la somma delle imposte trattenute e versate dal datore di lavoro. Se si rischia l’incapienza si può scegliere di ripartire le detrazioni nella maniera più conveniente. Con un’unica accortezza: per avere il Bonus Mobili bisogna anche portare in detrazione le spese per ristrutturazione.
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Le regole di base
Il Bonus Mobili, infatti, per legge spetta solo a chi è anche titolare del bonus casa (o Bonus Ristrutturazioni) del 50%. Se invece le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il Bonus Mobili non spetta a nessuno dei due (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 2.5). Ovviamente in questo caso si può evitare di perdere la detrazione attribuendo pro quota una parte di spesa di ristrutturazione anche all’altro coniuge.
Altra cosa da tenere a mente è che le spese per i mobili possono essere effettuate anche prima di quelle per i lavori edilizi a patto che la data di avvio dei lavori che danno diritto alla detrazione sia precedente a quella di acquisto dei mobili. In assenza di una CILA questo requisito si può autocertificare (circolare 29/2013).
Pagamento solo con strumenti tracciabili
Quanto ai pagamenti non è necessario usare il bonifico dedicato alle ristrutturazioni ma occorrono comunque strumenti tracciabili: bonifici anche ordinari, carte di credito, bancomat, carte prepagate, ma niente assegni. È anche necessario avere la fattura o lo scontrino parlante con i propri dati fiscali. Comunque, ha chiarito l’Agenzia delle entrate, se manca il codice fiscale sullo scontrino la detrazione è ammessa a patto che questo riporti natura, qualità e quantità dei beni acquistati e che l’acquisto sia riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento, ossia esercente, importo, data e ora (circolare 11/2014).
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Anche per il Bonus Mobili si può scegliere a chi attribuire la detrazione?
Abbiamo visto che la detrazione del 50% per ristrutturazione si può ripartire nel modo più conveniente. Ma questo è possibile anche nel caso del Bonus Mobili? In linea di massima sì.
Come chiarito infatti dalle Entrate qualora le fatture d’acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico sia ordinato dall’altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, l’agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione (circolare 28/2022).
Quando invece non si possiede la fattura ma solo lo scontrino è più complicato ripartire la detrazione dato che per aver diritto all’agevolazione occorre necessariamente risalire al soggetto che ha effettuato il pagamento, abbinando la spesa con l’estratto conto della carta. Senza fattura, dunque, per non avere complicazioni meglio ripartire la detrazione per ristrutturazione che quella per i mobili.
Divisione spese mobili, tabella di riepilogo
Ecco ora una tabella di riepilogo delle condizioni per il Bonus Mobili quando sono interessati due contribuenti, A e B:
CONTRIBUENTE A | CONTRIBUENTE B | BONUS MOBILI |
Sostiene le spese di ristrutturazione per intero | Paga solo i mobili | Non spetta a nessuno dei due |
Sostiene il 50% delle spese di ristrutturazione | Sostiene il 50% delle spese di ristrutturazione e le spese dei mobili per intero con fattura cointestata e bonifico | Contribuente B per intero.
Contribuenti A e B in percentuale del 50% o a scelta annotandolo sulla fattura |
Sostiene il 50% delle spese di ristrutturazione e le spese dei mobili per intero pagando con carta di credito | Sostiene il 50% delle spese di ristrutturazione | Contribuente A per intero.
Contribuenti A e B in percentuale annotandolo sulla fattura |
Sostiene il 5% delle spese di ristrutturazione e le spese dei mobili per intero | Sostiene il 95% delle spese di ristrutturazione | Contribuente A per intero.
Contribuenti A e B in percentuale a scelta annotandolo sulla fattura |
Sostiene il 50% delle spese di ristrutturazione e le spese dei mobili per intero con carta di credito e scontrino senza dati fiscali | Sostiene il 50% delle spese di ristrutturazione | Contribuente A per intero in mancanza di fattura |
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Immagine: iStock/AndreyPopov
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