Abusi edilizi, le caratteristiche dell’ordinanza di demolizione

Una breve rassegna di recenti sentenze sull’ordinanza di demolizione, strumento fondamentale nella repressione degli abusi edilizi

Mario Petrulli 15/07/22
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Strumento fondamentale nella repressione degli abusi edilizi, l’ordinanza di demolizione presenta una serie di peculiarità che spesso sono state oggetto di evidenziazione da parte della giurisprudenza.

In questa occasione, prendendo spunto da una serie di pronunce di questi ultimi giorni, provvederemo a ricordare quali sono le caratteristiche dell’ordinanza di demolizione.

Prendiamo le mosse dal TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 27 giugno 2022, n. 1864, secondo cui l’ordine “viene emesso quale sanzione per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia, l’abuso, di cui l’interessato deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (Cons. Stato, n. 6424/2020)”.

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Conseguentemente, come ribadito dalla sent. 27 giugno 2022, n. 531, del TAR Liguria, sez. II, “l’ordinanza di demolizione non richiede la previa instaurazione del contraddittorio con i suoi destinatari in quanto deriva da un presupposto di fatto (l’abuso edilizio) di cui gli stessi devono essere ragionevolmente a conoscenza” (nel caso in esame, comunque, l’Amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento volto all’applicazione della sanzione demolitoria e successivamente valutato gli elementi allegati dai privati per dimostrare l’assenza del carattere di abusività dell’opera).

In altri termini, l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall’avviso ex art. 7 della Legge n. 241/1990, come peraltro evidenziato, sulla scia di un granitico orientamento, anche il TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 23 giugno 2022, n. 1790, secondo cui non “rileva il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l’adozione dell’ordinanza di demolizione, in ragione della (già evidenziata) natura vincolata di tale ordinanza, che non necessita, dunque, di alcun avviso ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, con la conseguenza che, pertanto, in applicazione del comma 2, primo periodo, dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990, essa non è per ciò solo annullabile, in considerazione della circostanza che non avrebbe potuto avere un diverso contenuto dispositivo (in tal senso, T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione I, n. 286/2015 e n. 369/2015)”.

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Ed in ogni caso, come evidenziato dal TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 23 giugno 2022, n. 544, “è giurisprudenza consolidata quella per la quale l’ordinanza di demolizione non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, tanto più che, in relazione ad una simile tipologia di provvedimento, può trovare applicazione l’ art. 21 octies, l. n. 241/1990 nel testo all’epoca vigente, secondo cui non è annullabile l’atto dovuto in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente assunto”. I giudici laziali, inoltre, hanno ricordato che “Non è neanche richiesta, altresì, una particolare motivazione, essendo sufficiente il semplice riferimento al fatto storico dell’esistenza della costruzione e al dato giuridico del suo carattere abusivo, con l’esatta indicazione delle norme violate (Cons. Stato, Sez. IV, 26.5.20, n. 3330; TAR Campania, Na, Sez. VI, 13.11.20, n. 5218 e Sez. VIII, 3.12.21, n. 7779)”.

Proprio sulla motivazione, il TAR Campania, Salerno, sez. I, nella citata sent. 23 giugno 2022, n. 1790, ha ricordato che non è richiesta “una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare”, “né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati”.

Sempre i giudici salernitani hanno ricordato che non rileva l’eventuale ipotetica sanabilità delle singole opere edilizie, “peraltro costituendo la loro abusività, già di per sé, presupposto per l’applicazione della prescritta sanzione demolitoria, non ponendo, in presenza di abusi edilizi, la vigente normativa urbanistica alcun obbligo in capo all’autorità comunale, prima di emanare l’ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (in tal senso T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, n. 5723 del 6 settembre 2021). Tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, che infatti obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l’abuso, senza eseguire alcuna preventiva valutazione di sanabilità, nonché dal successivo art. 36, che rimette all’esclusiva iniziativa della parte interessata l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato (in senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione VI, 20/07/2021, n. 5457, Consiglio di Stato, Sezione VI, 16/02/2021, n. 1432; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, 09/06/2021, n. 3880; T.A.R. Campania, Salerno, Sezione II, 09/03/2020, n. 350)”.

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Ancora, il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 24 giugno 2022, n. 1805, ha ricordato che l’ordinanza di demolizione “è da ritenersi sorretta da adeguata e autosufficiente motivazione, allorquando sia rinvenibile la compiuta descrizione (morfologica, costruttiva, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica) delle opere abusive, nonché l’individuazione delle violazioni accertate (realizzazione di un nuovi organismi edilizi in assenza di permesso di costruire) e della normativa applicata (art. 31 del d.p.r. n. 380/2001)” e “rimane affrancata dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, dove l’interesse pubblico risiede in re ipsa nella riparazione (tramite ripristino dello stato dei luoghi) dell’illecito edilizio e, stante il carattere permanente di quest’ultimo, non viene meno per il mero decorso del tempo, insuscettibile di ingenerare affidamenti nel soggetto trasgressore”.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

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